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LA SPESA PER IL CORSO DI INGLESE DEL FIGLIO VA RIMBORSATA ANCHE SE MANCA IL PREVENTIVO ACCORDO.

(A cura dell’Avv. Cecilia Gaudenzi)

Il costo relativo al corso di inglese privato deve essere rimborso al genitore che l’ha anticipato anche in assenza del preventivo accordo con l’altro genitore. L‘insegnamento di una lingua straniera, soprattutto dell’inglese, corrisponde all’ormai consolidata consuetudine delle famiglie del nostro Paese. Tale consuetudine risponde ad obiettive ed inequivoche esigenze diffuse nel tessuto sociale, in esso ormai profondamente radicate, da rendere incontestabile sia il carattere ordinario delle spese afferenti ai corsi di lingua inglese, sia la relativa utilità per il figlio che ne fruisce. Ne consegue che per le spese di tale tipologia la mancanza della preventiva informazione ed assenso non determina automaticamente il venir meno del diritto del genitoreche la ha sostenute, alla ripetizione della quota di spettanza dell’altro. 

Quanto sopra è il principio espresso dalla Corte di Cassazione con la recentissima Ordinanza emessa in data 25 giugno 2025 n, 17017/2025. 

Il caso oggi in esame trae origine da un procedimento per l’emissione di un decreto ingiuntivo. La madre del minore infatti, visto il mancato rimborso delle spese straordinarie da parte dell’ex marito depositava ricorso per decreto ingiuntivo che veniva emesso. L’ex marito proponeva opposizione avanti il Giudice di Pace di Roma che, analizzata la documentazione, la respingeva e confermava il decreto ingiuntivo emesso.

L’uomo ricorreva pertanto avanti il Tribunale di Roma che, in totale riforma della sentenza impugnata, revocava il decreto ingiuntivo emesso dal giudice di primo grado in favore della parte appellata. Il giudice di secondo grado infatti, osservava che la sentenza impugnata era affetta da grave carenza motivazionale in quanto nessuna delle doglianze dell’opponente era stata esaminata in modo specifico, mentre la decisione di confermare il decreto ingiuntivo era stata fondata su motivazioni generiche e prive di aderenza specifica al caso concreto. Secondo il Tribunale pertanto, era necessario ripercorrere tutte le varie voci di spese straordinariereclamate dalla creditrice per le quali era stata contestata la mancanza di previo concerto dei genitori, della relativa necessità o della documentazione degli esborsi. Secondo il Tribunale tutte le spese di cui veniva richiesto il rimborso (corso di inglese, visite mediche e interventi al sistema di allarme e alla serratura dell’abitazione assegnata) non erano necessarie e pertanto, in assenza del consenso dell’ex marito, veniva escluso il dovuto rimborso. 

La donna ricorreva pertanto, avanti la Cassazione lamentando che il Tribunale di Roma non aveva tenuto conto che la sentenza di separazione e quella successiva di divorzio avevano stabilito che in difetto di riscontro entro 10 giorni alla richiesta di autorizzazione alla spesa, questa si intendeva accordata e nemmeno che l’ex marito non aveva mai dato riscontro alle richieste della madre. La sostanziale mancata opposizione alle richieste dalla donna aveva pertanto, secondo la ricorrente, consentito alla stessa di agire per ottenere il rimborso dall’ex marito. 

Letto ed esaminato il ricorso, la Suprema Corte di Cassazione lo dichiarava fondato. 

La Corte infatti, evidenziava che in tema di spese straordinarie sostenute nell’interesse dei figli, il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l’altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, qualora si tratti di spese sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi e riguardanti il loro ammontare, riguardandoil preventivo accordo solo quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita della prole. Anche per quest’ultime, ricordava la Corte, la mancanza della preventiva informazione ed assenso non determina automaticamente il venir meno del diritto del genitore ce le ha sostenute, alla ripetizione della quota di spettanza dell’altro, dovendo il giudice valutarne la rispondenza all’interesse preminente del minore e al tenore di vita. 

Tenuto conto di quanto sopra, considerato che la spesa relativa al corso di inglese rappresenta ormai una consuetudine per le famiglie italiane, e non solo, e che pertanto, insieme alle visite mediche prescritte dal medico di base e ai lavori necessari per incrementare la sicurezza dell’abitazione a seguito di un furto sono spese che non necessitano del preventivo consenso in quanto, seppur straordinarie, rientrano nell’ordinario e nel prevedibili, la Suprema Corte accoglieva il ricorso della donna e rimetteva la causa avanti il Tribunale di Roma. 

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Al centro del nostro lavoro c’è la persona. Studio Legale Di Nella è specializzato nel Diritto delle Famiglie, Diritto Internazionale della Famiglia, Diritto Collaborativo, Diritto della Persona, Diritto dei Minori, Diritto Penale Minorile, Sottrazioni internazionali dei Minori, Diritto delle Successioni e Donazioni e Diritto dell’Immigrazione.

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Ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza a pieni voti presso l’Università degli Studi di Milano nel 2017, con tesi in diritto dell’informatica giuridica, analizzando l’istituto della “Responsabilità dei Portali Web e il fenomeno delle fake news”.

Interessata fin dall’inizio del suo percorso universitario alle materie di diritto della persona, dei minori e della famiglia, dall’aprile 2017 ha iniziato il percorso di pratica forense presso questo Studio, dove nel mese di gennaio 2021 è diventata Avvocato, del Foro di Milano.