La separazione non impedisce alla madre intenzionale di adottare i figli della ex partner.
(A cura dell’Avv. Angela Brancati)
Due donne, il desiderio di genitorialità, il ricorso alla procreazione assistita, la nascita di tre figli, il tutto consacrato nell’unione civile e poi ancora la separazione, la voglia da parte della madre intenzionale di non spezzare il legame con i figli che sentiva anche suoi e la richiesta di poterli adottare.
È questa la vicenda che ha caratterizzato la pronuncia dell’Autorità minorile trentina dell’11 giugno 2024 e che traeva origine dalla richiesta da parte della madre intenzionale di tre minori una volta intervenuta la frattura con la partner.
In particolare, la ricorrente mediante l’istanza ex art. 44 lett. d) legge 184/1983 chiedeva che venisse formalizzato il legame instaurato fin dalla nascita con i tutti e tre i figli della ex partner nati mediante il ricorso alla tecnica di procreazione medicalmente assistita, non essendo stato possibile procedere al riconoscimento degli stessi.
A sostegno della propria richiesta, l’istante riferiva di aver intrapreso già nel 2008 insieme alla compagna un percorso di procreazione medicalmente assistita all’esito del quale veniva alla luce il primogenito e a cui seguiva una seconda nascita, questa volta gemellare sempre mediante il ricorso alla suddetta tecnica.
Dopo la nascita dei figli e l’introduzione della legge 76/2016, le donne decidevano di consacrare giuridicamente il loro legame, unendosi civilmente.
La ricorrente pur non avendo potuto riconoscere fin dalla nascita i figli della compagna, al pari di questa si occupava di essi dal punto di vista economico, morale e materiale, teneva contatti con le scuole, con i pediatri e con tutti i soggetti che si occupavano dei minori. Veniva aiutata altresì nella gestione dei figli anche dalla propria famiglia d’origine e in particolare da di lei genitori che venivano considerati dai minori come loro nonni.
Il Tribunale per i Minorenni adito dalla madre intenzionale partendo dall’assunto in forza del quale l’origine del progetto genitoriale quale nel caso di specie il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita non poteva incidere sullo stato giuridico dei figli, accoglieva il ricorso della donna confermando quanto consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità e di merito circa l’applicabilità della normativa sull’adozione speciale anche alle unioni civili.
Infatti, già il Tribunale di Roma a partire dal 2014 in un caso simile aveva per la prima volta consacrato l’utilizzo dello strumento di cui alla lettera d) dell’art. 44 ritenendo sussistente “il diritto del minore ad essere adottato dalla madre non biologica(…) ed a prendere il doppio cognome, sussistendo, in ragione del rapporto genitoriale di fatto instauratosi fra il genitore sociale ed il minore, l’interesse concreto del minore al suo riconoscimento, la sussistenza di tale rapporto genitoriale di fatto e del conseguente superiore interesse al riconoscimento della bigenitorialità devono essere operate in concreto sulla base delle risultanze delle indagini psicosociali”.
Nel caso di specie a seguito della compiuta istruttoria e conformemente a quanto dichiarato nel ricorso era emerso inequivocabilmente che l’istante aveva maturato negli anni un legame profondo con i minori, legame che continuava ad essere forte e significativo anche dopo la frattura dell’unione. Tutti i minori reputavano anche l’istante loro madre, tanto che anche a seguito della separazione il primogenito preferiva continuare a vivere con la stessa.
Anche i figli gemelli abitavano a settimane alterne nelle abitazioni delle donne, che continuavano a collaborare per una gestione condivisa dei minori. Questi ultimi, infine, consapevoli dell’intervenuta separazione e del loro stato giuridico manifestavano il loro desiderio di essere adottati dalla madre intenzionale, formalizzando così un legame di fatto già in essere.
Tanto la madre biologica quanto il Pubblico Ministero intervenuto nel procedimento nulla opponevano all’accoglimento della domanda.
Il Tribunale per i Minorenni di Trento, pertanto, ritenendo che la formalizzazione della relazione in essere fin dalla nascita tra istante e figli della ex compagna rispondesse al fondamentale interesse alla continuità affettiva tra minori e madre di intenzione, accoglieva l’istanza di adozione ex art. 44 lettera d) legge 184/1983.
Al centro del nostro lavoro c’è la persona. Studio Legale Di Nella è specializzato nel Diritto delle Famiglie, Diritto Internazionale della Famiglia, Diritto Collaborativo, Diritto della Persona, Diritto dei Minori, Diritto Penale Minorile, Sottrazioni internazionali dei Minori, Diritto delle Successioni e Donazioni e Diritto dell’Immigrazione.
Ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza con il massimo dei voti presso l’Università degli Studi di Parma nel 2016, con tesi in diritto diritto amministrativo.
Successivamente ha svolto il tirocinio ex art. 73 DL 79/2013 presso il Tribunale per i Minorenni di Milano dove ha coltivato il proprio interesse per le materie di diritto della persona, dei minori e della famiglia. Dal maggio 2018 ha iniziato il percorso di pratica forense presso questo Studio.
Dal novembre 2019 ha conseguito il titolo di Avvocato e ad oggi appartiene al Foro di Milano.