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restituzione casa

Il matrimonio non si celebra? Bisogna restituire la casa

(a cura dell’Avv. Cecilia Gaudenzi)

Il matrimonio non si celebra? La fidanzata deve restituire la casa che le era stata comprata dal futuro marito.

Anche la donazione indiretta della casa deve essere ricompresa nel novero dei doni tra promessi fidanzati, disciplinati dall’articolo 80 del codice civile, e pertanto l’atto deve essere revocato se il matrimonio non viene celebrato. Deve infatti intendersi che la disposizione normativa circa i doni prenuziali comprenda anche le donazioni immobiliari, incluse quelle indirette. Pertanto, se si accerta che la donazione è stata fatto solo a causa della promessa di nozze non mantenuta, l’attribuzione patrimoniale al donatario viene meno.

Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Sezione prima Civile, con la recentissima ordinanza n. 29980/2021 del 25 ottobre 2021.

La vicenda processuale aveva inizio con il ricorso di un ex promesso sposo avanti il Tribunale di Taranto con il quale chiedeva la revoca ai sensi dell’articolo 80 cc dell’atto preliminare di compravendita dell’immobile della futura sposa, effettuato nel 2004, in quanto qualificabile quale donazione indiretta connessa alla promessa di matrimonio scambiata con la signora nel 2002. L’articolo 80 cc infatti, sancisce che “Il promittente può domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio, se questo non è stato contratto. La domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno in cui s’è avuto il rifiuto di celebrare il matrimonio o dal giorno della morte di uno dei promittenti.”

Il Tribunale tuttavia respingeva la domanda del ricorrente affermando che l’articolo 80 cc riguarda i doni tra fidanzanti e presuppone una liberalità d’uso (negozio posto in essere quale consapevole adeguamento del disponente agli usi e ai costumi sociali di un certo periodo e un determinato luogo. Si pensi, ad esempio, ai doni che si usano fare nel periodo natalizio, alle mance lasciate nei ristoranti…) per la quale non è necessaria alcuna forma solenne. Per tale motivo, secondo il giudice di primo grado, doveva essere escluso che potessero rientrare nell’alveo della norma circa i doni prenuziali la donazione di immobili, anche nella forma indiretta, in quanto alla donazione si applica l’obbligo della forma pubblica e non può essere pertanto considerata, in base alla consuetudine sociale, una liberalità d’uso.  La decisione di primo grado veniva impugna dall’ex promesso sposo, tuttavia la corte d’Appello di Lecce, sezione distaccata di Tarando, confermava la sentenza del Tribunale. L’uomo decideva quindi di proporre ricorso in Cassazione denunziando la violazione e falsa applicazione dell’articolo 80 cc asserendo che la corretta interpretazione della norma, dal carattere letterale ampio, avrebbe imposto di dire che la stessa contempla non solo i veri e propri “doni” tra fidanzati ma anche eventuali donazioni immobiliari, comprese quelle indirette. La Corte di Cassazione accoglieva il ricorso dell’ex promesso sposo asserendo che la motivazione emessa dal Tribunale di primo grado e confermata poi dalla Corte d’Appello non poteva essere condivisa. Gli Ermellini infatti, evidenziavano come a seguito del dibattito sorto sull’interpretazione dell’articolo 80 cc, l’orientamento giurisprudenziale maggioritario aveva ormai da tempo riconosciuto che i doni tra fidanzati non sono equiparabili né alle liberalità in occasione di servizi, né alle donazioni fatte per riconoscenza, né alle liberalità d’uso ma costituiscono vere e proprie donazioni e come tali soggette ai requisiti di forma e sostanza previste dal legislatore. Per tali motivi la eventuale modicità di quanto donato, da valutare in relazione alla capacità economica del donante, permette che in alcuni casi, il trasferimento possa perfezionarsi legittimamente senza forma solenne. Secondo la Corte di Cassazione infatti, se le donazioni tra fidanzati fossero considerate semplici liberalità d’uso si creerebbe un’interpretazione estremamente riduttiva del diritto alla restituzione dei doni, a fronte invece della ragione della restituzione sancita dall’articolo 80 cc che non è correlata al semplice valore dei beni donati, ma alla eliminazione di tutti i possibili legami di un rapporto che non è mai giunto a compimento. Infine, la Corte, evidenziando come il costume sociale odierno ben conosce l’ipotesi che uno dei nubendi impieghi somme per acquistare o ristrutturare l’immobile dell’altro in vista del matrimonio, affermava di non comprendere la ragione secondo cui il suddetto tipo di donazione non potesse, secondo il giudice di primo e secondo grado, uniformarsi al diritto di ottenere la restituzione del bene o la revoca dell’atto nei casi di rottura del fidanzamento. Secondo gli Ermellini quel che rileva infatti, ai fine dell’azione restitutoria è soltanto il fatto che i doni siano stati fatti a causa della promessa di matrimonio e che quindi si giustificano per il solo fatto che tra le parti è intercorsa una promessa in tal senso, al punto da non trovare altra plausibile giustificazione al di fuori del futuro matrimonio.

Author Profile

Ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza a pieni voti presso l’Università degli Studi di Milano nel 2017, con tesi in diritto dell’informatica giuridica, analizzando l’istituto della “Responsabilità dei Portali Web e il fenomeno delle fake news”.

Interessata fin dall’inizio del suo percorso universitario alle materie di diritto della persona, dei minori e della famiglia, dall’aprile 2017 ha iniziato il percorso di pratica forense presso questo Studio, dove nel mese di gennaio 2021 è diventata Avvocato, del Foro di Milano.