La moglie che sacrifica la propria carriera lavorativa per la famiglia ha diritto all’assegno divorzile
(a cura dell’Avv. Maria Zaccara)
Con l’ordinanza n. 13724/2021 del 20 maggio 2021 la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in tema di assegno divorzile, con particolare riferimento al caso della moglie che rinuncia alle proprie ambizioni professionali per dedicarsi alla famiglia.
Nel caso di specie la Suprema Corte ha valorizzato l’impegno ed il sacrificio che la moglie aveva portato avanti nel corso degli anni nell’accudimento del figlio grevemente malato, e poi deceduto, senza ricevere alcun sostegno dal marito.
La vicenda trae origine dalla decisione della Corte d’Appello di Trento, che aveva confermato la decisione di primo grado che aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e disposto a carico dell’ex marito un assegno divorzile pari ad €450,00 mensili. I giudici di merito avevano confermato tale decisione sostenendo che persisteva una significativa disparità economica, malgrado una diminuzione del reddito per il marito, ma comunque meno importante di quella subita dalla moglie, ed era giustificato, alla luce dell’ultimo orientamento espresso dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 18287/2018, di assolvere alla funzione perequativa e di riequilibrio in virtù del contributo dato dalla moglie alla famiglia durante il matrimonio, infatti, la stessa si era dedicata al figlio affetto da grave malattia, poi deceduto nel marzo 2016, con conseguente sacrificio personale e perdita di occasioni di lavoro.
Avverso la suddetta pronunciata, il marito proponeva ricorso per Cassazione, articolando due motivi:
– con il primo motivo lamentava l’omesso esame di fatti decisivi rappresentato dalla consistenza del patrimonio immobiliare della ex moglie, proprietaria di quota dei due terzi di un immobile, ereditato per la successione del figlio;
– con il secondo motivo lamentava la violazione dell’art.5 della l.436/1978 e dell’art.3 Cost., nella determinazione dell’assegno divorzile, non avendo la Corte di merito valutato la situazione economica dei coniugi, anche in relazione alla consistenza immobiliare dei rispettivi patrimoni.
La Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile in quanto l’acquisizione dell’immobile da parte della moglie, a seguito della successione testamentaria pro quota dal figlio deceduto, era già stata valutata dal giudice di merito che, tuttavia, aveva ritenuto la circostanza fattuale non decisiva alla luce della finalità, non solo assistenziale, ma anche perequativa-compensativa dell’assegno divorzile.
Ha ritenuto, poi, il secondo motivo infondato. Gli Ermellini, infatti, hanno ribadito i principi di diritto stabiliti con la sentenza n. 18287/2018. In primo luogo è stato chiarito che “il riconoscimento dell’assegno di divorzio in favore dell’ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell’art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante, e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell’assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all’età dell’avente diritto”. Viene, inoltre, ribadito che all’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell’autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. Infine, viene ribadito che la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch’essa assegnata dal legislatore all’assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
Alla luce delle suddette motivazioni la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse compiuto una corretta valutazione del presupposto del riconoscimento dell’assegno, dando rilievo all’accertamento compiuto dal giudice di merito in ordine alla disparità reddituale in favore della moglie, emergente dalle risultanze delle dichiarazioni dei redditi, ed in ordine alla necessità di compensare l’ex coniuge del sacrificio delle proprie aspirazioni professionali per la famiglia, avendo la moglie, per la durata stessa non breve della convivenza famigliare, provveduto “in assoluta solitudine” (cfr. le severe sentenze penali di condanna del padre ex art.572 c.p.), non avendo il marito adempiuto a sentenza di condanna al risarcimento dei danni anche in favore del figlio.
Dopo essersi diplomata al Liceo Classico Salvatore Quasimodo di Magenta, ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza a pieni voti presso l’Università degli Studi di Milano nel 2014, con tesi in diritto dell’esecuzione penale e del procedimento penale minorile, analizzando l’istituto del “Perdono Giudiziale”.
Coltivando l’interesse per le materie di diritto della persona, dei minori e della famiglia, dall’aprile 2014 ha iniziato il percorso di pratica forense presso questo Studio, dove nel settembre de 2018, è diventata Avvocato, del Foro di Milano.