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Adozione aperta: una nuova tutela per il minore?

(a cura dell’Avv. Cecilia Gaudenzi)

La L. n. 184/83 disciplina unicamente l’adozione legittimante del minorenne, ovvero quell’istituto volto a rescindere ogni legame del bambino, in stato di abbandono, con la famiglia d’origine.

L’art.1 della predetta legge in primo luogo, sancisce il diritto di ogni minore a vivere e crescere nella propria famiglia, ma solo fino a quando ciò non comporti un’incidenza grave ed irreversibile sul suo sviluppo psicofisico. L’art. 8 definisce lo “stato di abbandono” come la condizione del minore che sia privo di assistenza materiale e morale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché tale carenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio.

La giurisprudenza ha quindi sancito che il minore ha diritto a crescere nella propria famiglia di origine ed il ricorso allo stato di abbandono che legittimi la dichiarazione di adottabilità è la soluzione estrema, quando ogni altro rimedio appare ormai inadeguato. 

Cosa succede però al minore che, nonostante versi in uno stato di abbandono morale e materiale, ha comunque maturato un legame profondo e sincero con alcuni parenti?

Come sopra anticipato, ad oggi in Italia non è ancora stato previsto né disciplinato l’istituto dell’adozione aperta, ossia quell’istituto diffuso in molti paesi europei che prevede la possibilità, per il minore adottato, di mantenere, in vari modi e misura, i contatti o di frequentare la famiglia di origine con l’assenso e la cooperazione della famiglia adottante. Nonostante l’assenza di una disciplina, negli ultimi anni anche tra i Giudici italiani si è andata delineando una nuova corrente di pensiero che suggerisce come, in alcuni casi, la miglior tutela del minore che si trova in un stato di abbandono morale e materiale, non temporaneo, non implichi inevitabilmente la netta rescissione di ogni legame con la famiglia d’origine.

Tale principio è stato applicato dalla Corte d’Appello di Milano sez. V civile con sentenza n.3/2021 del 8/1/2021 a riforma della sentenza di non luogo a procedere sulla dichiarazione di adottabilità n.34/2020 del 3/2/2020 pronunciata dal Tribunale per i Minorenni di Milano.

Nel caso di specie il Tribunale per i Minorenni in seguito all’omicidio di una madre di minori ad opera del di lei compagno e padre dei minori, apriva un procedimento di adottabilità a tutela dei fratelli. Nel corso della trattazione alcuni parenti si proponevano di accogliere presso di loro i minori dichiarando di volersene prendere cura. Nel corso dell’istruttoria nonostante fosse emerso il forte legame, degno di tutela, che legava i minori ai parenti sia paterni che materni, emergeva anche l’estrema necessità per i minori di essere inseriti in un ambiente nuovo, esclusivamente dedito a loro e pertanto, sia il di loro Tutore che il Servizio Sociale chiedevano al Giudice di merito di dichiarare l’adottabilità dei minori e contemporaneamente stabilire le modalità più opportune affinché venisse garantito il mantenimento dei rapporti con i summenzionati parenti.

Nonostante ciò, il Tribunale per i Minorenni sanciva l’impossibilità di pronunciare una sentenza di adottabilità con l’apertura ai rapporti con i parenti in quanto in “evidente contraddizione con le finalità proprie dell’azione stessa che intende dare a ciascun minore una nuova famiglia di appartenenza con rescissione dei legami con quella d’origine”. Secondo il Tribunale di prime cure infatti, l’adozione aperta appariva più rispondente alle esigenze degli adulti non soddisfando l’esigenza dei minori di essere inseriti stabilmente esponendoli ad una confusività nelle relazioni e pertanto i minori venivano affidati ai parenti paterni congiuntamente.

Tale pronuncia è stata però riformata dalla Corte d’Appello di Milano la quale, su ricorso del Tutore dei minori con il quale veniva chiesta la dichiarazione di adottabilità degli stessi con mantenimento dei rapporti con i parenti di entrambi i rami familiari, rilevando l’inadeguatezza del progetto di accudimento e crescita prospettato dai parenti rispetto i bisogni dei minori ne dichiarava l’adottabilità. Nonostante ciò il Giudice di secondo grado, vista la forte relazione affettiva instaurata nel corso degli anni tra i bambini ed i parenti sia materni che paterni, ritenendo maggiormente tutelante per i fratelli la conservazione dei legami, disponeva il mantenimento dei rapporti e degli incontri tra i minori e i familiari, emettendo di fatto una pronuncia di adozione aperta.

Author Profile

Ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza a pieni voti presso l’Università degli Studi di Milano nel 2017, con tesi in diritto dell’informatica giuridica, analizzando l’istituto della “Responsabilità dei Portali Web e il fenomeno delle fake news”.

Interessata fin dall’inizio del suo percorso universitario alle materie di diritto della persona, dei minori e della famiglia, dall’aprile 2017 ha iniziato il percorso di pratica forense presso questo Studio, dove nel mese di gennaio 2021 è diventata Avvocato, del Foro di Milano.