fbpx

Blog

Home  /  DIRITTO PENALE   /  La linea di demarcazione tra le liti familiari e il reato di maltrattamenti in famiglia.

La linea di demarcazione tra le liti familiari e il reato di maltrattamenti in famiglia.

(A cura dell’Avv. Stefania Crespi)

La Cassazione è recentemente intervenuta, chiarendo quando determinate condotte possano definirsi “liti familiari” e quando, invece, integrino il delitto di maltrattamenti in famiglia, previsto dall’art. 572 c.p. (Cass., n. 37978/23).

Il Tribunale di Napoli aveva condannato un uomo per maltrattamenti, fisici e morali, nei confronti della propria compagna convivente: la donna, incinta al quarto mese di gravidanza, aveva chiesto al suo compagno se avesse un figlio e da quel momento egli le aveva imposto di non rivolgergli più domande su questo argomento; aveva anche cominciato ad insultarla, dicendole “sei una poco di buono”.

Dopo la nascita del figlio la situazione era peggiorata: la picchiava, con schiaffi e pugni, anche davanti al bambino; la minacciava, lanciava oggetti, sfasciava mobili, accusandola di averlo tradito; reagiva violentemente, quando lei si rifiutava di avere rapporti sessuali.

Il quadro probatorio, secondo il Tribunale, era completo: oltre alle attendibili dichiarazioni della donna, vi erano testimoni (la madre di lei che aveva assistito ad alcuni episodi e un uomo a cui lei aveva chiesto più volte aiuto, quando il compagno l’aveva minacciava di morte). Inoltre, vi erano le affermazioni della psicologa, oltre alla sua relazione tecnica, e la messaggistica di WhatsApp tra l’imputato e la donna.

Secondo il Tribunale non potevano avere credito le dichiarazioni dell’imputato, secondo il quale vi erano meri conflitti di coppia, dovuti alla gelosia della donna.

La Corte di Appello di Napoli assolveva l’uomo per l’assenza di una “sistematica sopraffazione”, e la sussistenza di un “altalenante rapporto, connotato dalla morbosa gelosia della donna”.

La parte civile proponeva ricorso per cassazione ai soli effetti civili e la Suprema Corte ha ritenuto tale impugnazione fondata.


Dopo aver ricordato come il Giudice possa trarre il proprio convincimento in ordine alla responsabilità penale dell’imputato anche in base alle sole dichiarazioni rese dalla persona offesa –  purché vi sia una credibilità soggettiva ed una attendibilità intrinseca – gli Ermellini sottolineano come la Corte d’Appello abbia concluso in modo apodittico e sbrigativo con riferimento alla mancanza di una “sistematica sopraffazione”, definita “necessaria” per il delitto di maltrattamenti.

I Giudici di Secondo Grado hanno operato secondo la Cassazione un’arbitraria ed incompleta valutazione delle prove, non considerando la testimonianza della madre della parte civile, che aveva assistito a diversi maltrattamenti; inoltre, la messaggistica di WhatsApp è stata genericamente valutata come rappresentativa soltanto di un ”altalenante rapporto tra le parti”, senza fornire un’adeguata motivazione in proposito.

La Cassazione poi “bacchetta” la Corte di Appello con riguardo alla “sistematica sopraffazione”, che è stata considerata – erroneamente – elemento costitutivo del reato, per il quale sono necessarie condotte variegate e il cui oggetto giuridico è costituito dall’integrità fisica, morale e dalla dignità umana.

La Corte di Appello ha omesso di considerare l’orientamento consolidato della Cassazione in base al quale il reato è consumato allorché siano compiuti atti maltrattanti, anche in un limitato contesto temporale e nonostante la sussistenza di “periodi pacifici, vista la ciclicità che connota questo delitto”: devono essere realizzati più atti (delittuosi o meno) di natura vessatoria, finalizzati a determinare sofferenze fisiche o morali della vittima.

La sentenza impugnata, al contrario, confina il reato previsto dall’articolo 572 c.p. ai soli casi in cui vi siano sistematiche forme di violenza, senza tra l’altro indicare in cosa esse debbano consistere e con quale cadenza temporale.

I comportamenti maltrattanti operano su diversi livelli (fisico, sessuale, psicologico, economico) e sono rivolti a ledere la dignità della persona offesa, ad annientarne pensieri ed azioni indipendenti, a limitarne la sfera di libertà, a ferirne l’identità di genere. Il disegno discriminatorio che guida gli attori tali reati è costituito dal deliberato intento di possesso, dominazione e controllo della libertà.

Il Giudice, quindi, non è tenuto a valutare solo gli episodi che ritiene soggettivamente più gravi, quelli che colpiscono l’integrità fisica e costituiscono reato, ma deve anche valorizzare e descrivere in modo puntuale il contesto disuguale di coppia in cui si consuma la violenza (anche psicologica) e ciò che impone alla vittima, per lederne la dignità.

In buona sostanza, ad avviso della Cassazione, la Corte d’Appello ha trasformato gli episodi aggressivi in “liti familiari” (“altalenante rapporto di coppia”, “relazione interpersonale molto turbata”), così operando la “normalizzazione” di condotte anche illecite e prospettando come accettabili e giuridicamente legittimi atteggiamenti sopraffattori, nonché gravemente discriminatori.

I Giudici di Secondo Grado hanno fatto “confusione tra delitto e le ordinarie liti”: non hanno considerato l’assenza di “simmetria di potere di genere che esiste nel contesto di coppia familiare”, la denigrazione della donna, la pubblica mortificazione con ingiurie gravi; pugni e calci; la limitazione della sua libertà nell’avanzare una richiesta di chiarimento.

Tutto ciò può essere considerato “mero conflitto tra pari”, “liti familiari”?

Secondo la Cassazione non possono esserci dubbi, perché la linea distintiva è chiara e marcata: sussiste il reato quando viene impedito ad un altro soggetto, in modo reiterato, di esprimere un proprio autonomo punto di vista, se non ottenendo in cambio violenza.

Ricorrono liti familiari, se le parti sono in posizione paritaria e si confrontano su un piano di riconoscimento e di accettazione reciproca.

La Cassazione cita alcuni criteri per cogliere la differenza. Si può ritenere integrato il reato in caso di mancanza di ascolto della volontà altrui che rende la relazione sbilanciata in favore di uno solo dei due in ragione dell’identità sessuale; quando emerge un divario di potere fondato su costrutti sociali o culturali connessi ai ruoli di genere, tali da creare modelli comportamentali fissi o costanti di prevaricazione; se una parte approfitta di specifiche condizioni soggettive (come l’età, la gravidanza, problemi di salute o disabilità) per esercitare un controllo coercitivo; se si ripete la soccombenza sempre dello stesso soggetto attraverso offese o limitazione della sua libertà personale o di esprimere un proprio autonomo punto di vista; se la sensazione di paura per l’incolumità o di rischio o di controllo riguarda sempre e solo uno dei due, anche utilizzando forme manipolatorie sui figli minorenni; se la violenza avviene sempre e solo nei confronti di uno solo dei conviventi.

La conflittualità di coppia si sviluppa, invece, su un piano paritario in cui i protagonisti si riconoscono reciprocamente come soggetti autonomi, dotati di dignità e libertà; gli esiti del contrasto sono alterni, non prevedibili e tali da non generare paura nell’altro.

Ma vi è di più: la Corte di merito secondo la Cassazione ha attribuito alla persona offesa la responsabilità delle violenze subite per aver chiesto se il convivente avesse un altro figlio, qualificandola – erroneamente – “gelosa”: la sentenza ha praticato una forma di vittimizzazione secondaria nei confronti della persona offesa, vietata dall’articolo 18 della Convenzione di Istanbul.

Con questa importante pronuncia la Cassazione ha definitivamente chiarito quando alcune condotte possano essere ritenute “liti” e quando, invece, siano reato. Speriamo, pertanto, di non dover più leggere sentenze in cui calci, pugni, umiliazioni verbali, privazione della libertà personale e minacce di morte siano definite “liti familiari”.

Author Profile

Al centro del nostro lavoro c’è la persona. Studio Legale Di Nella è specializzato nel Diritto delle Famiglie, Diritto Internazionale della Famiglia, Diritto Collaborativo, Diritto della Persona, Diritto dei Minori, Diritto Penale Minorile, Sottrazioni internazionali dei Minori, Diritto delle Successioni e Donazioni e Diritto dell’Immigrazione.

Author Profile
Avv. Stefania Crespi

Svolge la sua attività dal 1996 presso lo Studio Legale Ravaglia, dove ha maturato una consolidata esperienza e specifica competenza nel Diritto penale d’impresa, seguendo processi in tema di reati societari, finanziari, fallimentari, reati contro la pubblica amministrazione, responsabilità penale in ambito sanitario, nonché per violazioni del codice stradale.
Collabora da anni con lo Studio Legale Di Nella per i procedimenti penali concernenti i reati contro la famiglia.