Il paese è piccolo, la gente mormora e la separazione viene addebitata alla moglie fedifraga
(A cura dell’Avv. Maria Zaccara)
Con la Sentenza n. 397/2022 pubblicata il 21 aprile 2022 il Tribunale di Vibo Valentia ha addebitato la separazione alla moglie a causa della conclamata infedeltà della stessa.
Nel caso in esame, all’interno di un procedimento per la separazione, entrambi i coniugi avevano avanzato reciproche domande di addebito.
Il marito fondava la richiesta di addebito alla moglie basandosi su diverse inosservanze dei doveri coniugali della stessa tra cui violenze, sia fisiche che verbali, minacce e infedeltà.
La moglie, invece, fondava la richiesta di addebito al marito lamentando la sua gelosia, limitazione della libertà, impossibilità di ricercare un’occupazione lavorativa per dedicarsi alla famiglia e comportamenti offensivi nei suoi confronti.
Il Collegio, dopo aver analizzato le risultanze in atti, riteneva non fondate le doglianze della moglie perché non provate in alcun modo. Al contrario, i Giudici ritenevano fondata la domanda del marito alla luce di quanto emerso nel corso dell’istruttoria.
Nelle motivazioni, il Collegio ribadiva il principio secondo il quale grava sulla parte che richiede l’addebito della separazione all’altro coniuge l’onere di provare sia la contrarietà del comportamento di costui ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l’efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza; tuttavia, laddove la ragione dell’addebito sia costituita dall’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale, questo comportamento, rappresentando una violazione particolarmente grave che determina normalmente l’intollerabilità della convivenza, se provato, giustifica l’addebito della separazione al coniuge responsabile; in tale ipotesi, i fatti che escludono il nesso di causalità tra la violazione accertata e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza devono essere allegati e provati dalla parte resistente alla domanda di addebito.
Nel caso di specie, la moglie non aveva assolto all’onere sulla stessa incombente di prendere posizione in maniera specifica in merito ai fatti dedotti dal ricorrente. Al contrario, risultavano provate le circostanze rappresentate dal marito quanto al comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio e alla sussistenza di fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, quali l’infedeltà e all’intrattenimento di plurime relazioni extraconiugali da parte della moglie.
Le risultanze processuali acquisite avevano, infatti, evidenziato l’esistenza di una condotta della resistente contraria ai doveri coniugali di lealtà e di fedeltà che si sostanziava in “frequenti scappatelle e concessioni extraconingali”, plurimi incontri occasionali e relazioni con altri uomini, anche dietro compenso, condotta esasperata a tal punto da divenire di dominio pubblico, a seguito dell’iscrizione della stessa su facebook, attraverso cui pubblicizzava le proprie “prestazioni”, al punto che di tali prestazioni, come riferito dai figli della coppia sentiti quali testimoni, “ne parlasse tutto il paese, ricevessimo telefonate di continuo finanche con recapito a casa di foto di mia madre in un albergo.”
A tal proposito il Collegio riteneva i figli testimoni attendibili dal momento che avevano reso deposizioni concordi e puntuali non contraddette né smentite in atti dalla madre. I figli, infatti, avevano confermato che la madre durante il matrimonio, specialmente nei tre anni antecedenti all’instaurazione del procedimento di separazione, aveva frequentato altri uomini, anche compaesani, e che tali relazioni, in seguito all’iscrizione della resistente su facebook, erano divenute di dominio pubblico.
Alla luce di tali evidenze il Collegio concludeva ritenendo tale condotta adulterina della moglie, lesiva della dignità e dell’onore del marito, la causa esclusiva della frattura del rapporto coniugale e, pertanto, addebitava la separazione alla stessa: “Tenuto conto del ristretto ambiente di appartenenza della coppia e della notorietà e del clamore conseguentemente assunti dal comportamento adulterino, la condotta della resistente integra altresì offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge e rende vieppiù addebitabile la separazione ai sensi dell’art. 151 c.c. (Cass. N. 875/2022). Alla stregua delle predette risultanze ritiene il Collegio che la causa esclusiva della frattura del rapporto coniugale possa individuarsi nella violazione del dovere di fedeltà da parte della resistente cui la separazione deve essere pertanto addebitata (ex multis cass 10416/22).”
Dopo essersi diplomata al Liceo Classico Salvatore Quasimodo di Magenta, ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza a pieni voti presso l’Università degli Studi di Milano nel 2014, con tesi in diritto dell’esecuzione penale e del procedimento penale minorile, analizzando l’istituto del “Perdono Giudiziale”.
Coltivando l’interesse per le materie di diritto della persona, dei minori e della famiglia, dall’aprile 2014 ha iniziato il percorso di pratica forense presso questo Studio, dove nel settembre de 2018, è diventata Avvocato, del Foro di Milano.