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Non basta il conflitto tra i genitori per giustificare l’affido del minore ai servizi sociali

(A cura dell’Avv. Cecilia Gaudenzi)

A tutela del figlio minore verso cui genitori adottano una condotta pregiudizievole che tuttavia, non è tale da dar luogo alla pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale, il legislatore all’articolo 333 cc ha stabilito che il giudice, secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti limitativi dell’esercizio della responsabilità genitoriale.

L’alta conflittualità esistente tra i genitori quado crea una situazione di pregiudizio al minore può portare all’adozione di provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale e all’affido del minore al Servizio Sociale.

Quando infatti l’Autorità accerta che un bambino vive in un ambiente familiare non idoneo alla sua crescita, lo può affidare ai servizi sociali, in modo che il minore abbia il supporto psicologico ed educativo che non trova nella famiglia.

Una recentissima ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, n. 24972/2023 pubblicata il 21 agosto 2023, tuttavia, sancisce il principio secondo cui l’affido del minore al Servizio Sociale, con limitazione della responsabilità di entrambi i genitori, fondato sulla sola sussistenza di una elevata conflittualità nella coppia genitoriale senza che però sia stata effettuata dal Giudice l’esame delle cause del conflitto, non è giustificato e non può essere disposto.

La mancata valutazione delle motivazioni alla base della conflittualità genitoriale infatti, inficia la ponderazione dell’interesse superiore del minore e la valutazione della capacità genitoriale.

La vicenda oggetto dell’ordinanza oggi analizzata prende origine da un decreto del Tribunale per i Minorenni di Roma che, vista la sussistenza di una situazione di pregiudizio riconducibile all’accesa conflittualità tra i genitori – il padre era un collaboratore di giustizia sottoposto ad un programma di protezione esteso anche alla di lui figlia e alla madre di quest’ultima che tuttavia faticava ad accettare creando così un difficile situazione tra i genitori –  aveva disposto la limitazione della responsabilità di entrambi i genitori, affidato la figlia minore al Servizio Sociale, collocato la bambina insieme alla madre presso una struttura comunitaria e delegato l’ente affidatario affinché regolamentasse le visite protette tra la minore ed il di lei padre.

Letto il provvedimento il padre proponeva immediatamente reclamo avverso il provvedimento di primo grado tuttavia, la Corte d’Appello di Roma, seppur ampliando il calendario di visite tra padre e figlia, respingeva il reclamo proposto asserendo che doveva essere mantenuto l’affido della minore al Servizio Sociale attesa l’alta conflittualità ancora permanente nelle relazioni tra i due genitori. La Corte territoriale tuttavia, non menzionava e non teneva in considerazione i numerosi fatti e documenti allagati dal reclamante che dimostravano la di lui piena adesione al programma di protezione e a quello di disintossicazione nonché la sua ormai estraneità ai contesti criminali, al contrario invece della madre della minore che faticava ad allontanarsi dai contesti di vita originari.

Ricevuta la statuizione di secondo grado l’uomo ricorreva avanti la Corte Suprema di Cassazione asserendo che la conflittualità che aveva giustificato l’affido della figlia al Servizio Sociale era conseguenza esclusiva del comportamento posto in essere dalla madre della minore e che la documentazione attestante quanto sopra nonché quella relativa ai di lui percorsi non era stata valutata dal giudice di seconde cure.

Analizzato il ricorso la Suprema Corte dichiarava il ricorso fondato. Secondo gli Ermellini infatti il Giudice di secondo grado non aveva affrontato e analizzato le ragioni della conflittualità tra i coniugi, limitandosi a prendere atto della sua esistenza senza valutarne comparativamente le cause e ponendo esclusivamente a carico del padre l’incidenza negativa del passato criminale sull’idoneità genitoriale e non sulla madre, nonostante le voluminose allegazioni relative alla vicinanza attuale con tale ambiente da parte della donna. Così facendo, la Corte d’Appello aveva disposto la limitazione genitoriale anche paterna e le restrizioni delle visite tra padre e figlia senza basarsi sui principi giuridici che regolano l’esercizio della responsabilità genitoriale alla luce del principio della bigenitorialità.

La Corte di Cassazione inoltre, ricordava il principio secondo cui il giudice deve attenersi al criterio fondamentale dell’esclusivo interesse morale e materiale del minore, privilegiando quel genitore che appaia il più ideona a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. Nel caso di specie, gli Ermellini affermano che risulta evidente come il mancato esame delle ragioni della conflittualità abbia inficiato la ponderazione dell’interesse superiore della minore, poiché l’individuazione delle ragione che hanno determinato e continuano a determinare tale conflittualità influiscono sulla valutazione della capacità genitoriale e conseguentemente sulle misure da adottare in tema di affidamento, soprattutto alla luce dell’evoluzione migliorativa delle condizioni di vita di uno solo dei genitori.

Per tali motivi, la Corte di Cassazione ha cassato il decreto di secondo grado e rinviato la causa alla Corte d’Appello di Roma.

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Al centro del nostro lavoro c’è la persona. Studio Legale Di Nella è specializzato nel Diritto delle Famiglie, Diritto Internazionale della Famiglia, Diritto Collaborativo, Diritto della Persona, Diritto dei Minori, Diritto Penale Minorile, Sottrazioni internazionali dei Minori, Diritto delle Successioni e Donazioni e Diritto dell’Immigrazione.

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Ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza a pieni voti presso l’Università degli Studi di Milano nel 2017, con tesi in diritto dell’informatica giuridica, analizzando l’istituto della “Responsabilità dei Portali Web e il fenomeno delle fake news”.

Interessata fin dall’inizio del suo percorso universitario alle materie di diritto della persona, dei minori e della famiglia, dall’aprile 2017 ha iniziato il percorso di pratica forense presso questo Studio, dove nel mese di gennaio 2021 è diventata Avvocato, del Foro di Milano.