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Commessa

L’ex moglie lavora dopo la separazione senza dirlo all’ex: le è dovuto ugualmente l’assegno divorzile?

(A cura dell’Avv. Maria Grazia Di Nella)

Confermato dalla Cassazione il diritto all’assegno divorzile ad una donna che dopo la separazione, all’insaputa dell’ex, aveva lavorato come commessa. La donna di 44 anni, in sede di separazione, aveva lasciato la casa famigliare al marito che ne era proprietario e si era trasferita con le figlie minori di 9 e 12 anni, in una casa in locazione con canone mensile di Euro 500,00. A fronte della circostanza che la stessa non godeva di alcun reddito da lavoro, vista la florida posizione economica del marito, le veniva riconosciuto un assegno di mantenimento oltre ad un contributo per le figlie.

Negli anni della separazione, per “arrotondare” le entrate, la donna aveva lavorato per qualche tempo come commessa in una panetteria ma non lo comunicava al marito.

In sede di divorzio il marito, venuto a conoscenza della circostanza del lavoro, chiedeva la revoca del contributo al mantenimento della moglie rilevando la mancanza dei requisiti di legge per il riconoscimento dell’assegno divorzile. L’uomo, infatti, riconosceva che la moglie negli anni del matrimonio aveva rinunciato alla realizzazione lavorativa e alla possibilità di avere un’autonomia economica essendosi dedicata alla crescita delle figlie e alla cura della casa, ma rilevava che dopotutto durante gli anni della separazione la stessa aveva svolto un’attività lavorativa, dando prova di potersi “spendere” sul mondo del lavoro e mantenere da sola.

Irrilevante, secondo l’uomo, la circostanza che la donna nel frattempo fosse stata licenziata poiché il licenziamento sarebbe avvenuto per fatti volontari.

Il Tribunale di Brescia prima e la Corte d’Appello dopo, non accoglievano la domanda dell’uomo di revoca del contributo e, nel dichiarare cessati gli effetti del matrimonio, liquidavano un assegno divorzile per la donna di Euro 1200,00 e Euro 300,00 per ciascuna delle due figlie.

Denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 della L. 898/1970, l’uomo ricorreva in Cassazione accusando i giudici di merito di non aver tenuto conto della situazione economica delle parti, del tenore di vita goduto in matrimonio né del fatto che la donna era ancora giovane, aveva svolto attività lavorativa come commessa solo due anni prima e il licenziamento era avvenuto per comportamenti volontari.

Ma anche i Giudici della Cassazione, con l’ordinanza n. 37571 del 30 novembre 2021, respingono il ricorso dell’uomo richiamando l’ormai granitico indirizzo della Sezioni Unite n. 18287 del 11.7.2018 ribadito dall’Ordinanza n. 21926 del 30.8.2019 che si radica nel concetto, ormai diventato diritto vivente, che la donna che rinuncia alla sua professionalità per crescere i figli ha poi diritto al contributo economico.

Nel corso del giudizio di divorzio, infatti, era stato accertato che la moglie:

  • negli anni del matrimonio aveva rinunciato alla realizzazione lavorativa e alla possibilità di avere un’autonomia economica essendosi dedicata alla crescita delle figlie e alla cura della casa;
  • durante la separazione aveva lavorato ma poi era stata licenziata e non aveva più trovato altre possibilità di lavoro;
  • non aveva la disponibilità di abitazioni alla stessa intestate;
  • era gravata dall’obbligazione di un canone di locazione dell’abitazione ove viveva con le figlie;

mentre il marito:

  • aveva potuto crescere con successo nella propria professione di commerciante di mobili, anche grazie ai sacrifici della moglie;
  • aveva un buon reddito ed un patrimonio su cui contare;
  • aveva la disponibilità della casa familiare;
  • non era gravato da mutui.

Poco importa, secondo la Cassazione, che la donna avesse lavorato all’insaputa dell’obbligato all’assegno dopo la separazione perché la donna poi era stata licenziata e, come hanno ricordato gli Ermellini, il riconoscimento dell’assegno di divorzio –  cui deve attribuirsi una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell’art. 5, comma 6, della L. n. 898 del 1970 – richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante, e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, nonché una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto.

La preminente funzione equilibratrice – perequativa dell’assegno divorzile non è, infatti, finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.

Author Profile

È Avvocato Collaborativo del Foro di Milano, componente del Comitato Scientifico della SOS Villaggi dei Bambini Onlus, membro attivo dell’Associazione Camera Minorile di Milano, socia dell’AIAF (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i minori), socia dell’AIADC ( Associazione Italiana degli Avvocati di Diritto Collaborativo) nonché delle IACP ( International Academy of Collaborative Professionals), socia dell’Associazione ICALI (International Child Abducion Lawyers Italy) ed iscritta nell’elenco avvocati specializzati all’assistenza legale delle donne vittime di violenza (BURL – Serie ordinaria n.46 17.11.2016).