Genitori separati alle prese con le spese straordinarie: e se non c’è il consenso?
(a cura dell’Avv. Alice Di Lallo)
Spesso, una questione maggiormente contestata tra i genitori separati è il rimborso di tutte quelle spese straordinarie che il genitore prevalentemente collocatario dei minori anticipa per l’intero per poi chiederne il rimborso pro quota all’altro genitore.
Proprio per limitare le controversie e ridurre, se è possibile, il conflitto genitoriale, via via i vari Tribunali con i rispettivi Consigli dell’Ordine degli Avvocati hanno elaborato dei Protocolli – Linee Guida proprio sulla determinazione delle spese extra assegno di mantenimento per i figli minori o maggiorenni non economicamente indipendenti, suddividendo tra spese obbligatorie per le quali non è previsto un preventivo consenso e spese non obbligatorie, per le quali invece la previa concertazione tra genitori è richiesta, attribuendo anche valore al cosiddetto silenzio-assenso nel caso in cui l’altro genitore non risponda alle richieste dell’altro in un tempo ragionevole.
Sul punto, è stato chiarito che in mancanza di Protocollo – perché ad esempio non richiamato dalle parti nel verbale di separazione consensuale o nella sentenza di divorzio congiunto ovvero perché non ancora emanato – questo non può applicarsi ovvero non può essere invocato ad integrazione delle condizioni concordate o determinate dal Tribunale.
In presenza, dunque, di una spesa straordinaria anticipata da un genitore nell’interesse dei figli, come fare per ottenere in modo forzoso il rimborso se l’altro genitore rifiuta di adempiere spontaneamente?
Esistono, in giurisprudenza, due orientamenti: per il primo, il verbale di separazione non è di per sé titolo esecutivo sufficiente per richiedere tramite l’atto di precetto il pagamento delle spese straordinarie essendo necessario prima un giudizio di cognizione ordinario per accertare e quantificare dette spese, non essendo il credito certo, liquido ed esigibile. È necessario, pertanto, un decreto ingiuntivo ovvero una sentenza di condanna a seguito di procedimento sommario di cognizione.
Al contrario, in base ad un secondo orientamento giurisprudenziale, il verbale di separazione costituirebbe già titolo esecutivo da azionare a fronte dell’inadempimento da parte di un genitore per tutte quelle spese straordinarie di natura medica e scolastica adeguatamente documentate (il genitore anticipatario dovrà documentare la spesa). Per le spese ulteriori che non abbiano natura medica o scolastica e non siano specificatamente previste e quantificate o quantificabili nell’accordo di separazione, è necessario un procedimento di cognizione ordinaria volto all’accertamento e alla quantificazione di tali spese.
In un recente caso oggetto di sentenza della Corte di Appello di Roma del 19 maggio 2021 la moglie chiedeva e otteneva un decreto ingiuntivo contro l’ex coniuge per il rimborso del 50% delle spese mediche, scolastiche, sportive e ricreative anticipate dalla prima per l’intero in virtù della sentenza di separazione. Opponendosi a tale decreto, l’ex marito sosteneva di non aver mai ricevuto le fatture relative a tali esborsi e né di esser mai stato preventivamente richiesto dalla moglie del necessario consenso ali stessi. La ex moglie si costituiva in giudizio affermando che l’altro genitore mai avesse contestato la natura delle spese e che la sentenza non avesse subordinato il suo diritto al recupero al preventivo consenso dell’altro (il procedimento di separazione, infatti, si era esaurito due anni prima dell’introduzione del Protocollo sulle spese straordinarie in tale Tribunale).
Il Tribunale, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, accoglieva parzialmente l’opposizione condannando l’ex marito a versare alla moglie una somma inferiore di quella richiesta non avendo quest’ultima preventivamente concordato con lui le spese.
La Corte d’Appello, adita dalla donna, al contrario riformava la sentenza di primo grado: circa le fatture delle spese effettuate, la donna, infatti, aveva depositato documentazione attestante ogni esborso effettuato.
In punto di consenso preventivo alla spesa, lungi dal ritenere che la sentenza di separazione avesse rimesso alla incondizionata decisione della madre l’effettuazione delle spese straordinarie per i figli, la Corte d’Appello di Roma ribadiva il principio espresso dalla Corte di Cassazione nelle pronunce n.2467/16 e 25698/17 secondo cui il mancato preventivo interpello del coniuge divorziato può esser sanzionato nei rapporti tra coniugi ma non comporta l’irripetibilità delle spese effettuate nell’interesse del minore e compatibili col tenore di vita della famiglia. Il riconoscimento del diritto al rimborso, infatti, dipende da una valutazione discrezionale del giudice circa la rispondenza e necessità delle spese in relazione all’interesse dei figli. Nel caso di specie, il marito aveva manifestato di condividere la necessità e la corrispondenza di tali spese all’interesse dei figli così ammettendo di ritenere tali esborsi effettuati per soddisfare gli interessi della prole ma anche compatibili con le risorse e le capacità economiche dei genitori, adeguati al tenore di vita familiare avuto durante la convivenza matrimoniale.
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