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Coniuge inadempiente? Disposto il sequestro dei beni con funzione di coazione psicologica.

(A cura della Dott.ssa Chiara Massa)

Con la sentenza n. 5533/2025 il Tribunale Ordinario di Salerno accoglie il ricorso di una donna separata depositato a tutela del diritto al mantenimento dei figli minori e autorizza il sequestro di beni dell’ex marito.

La donna aveva avanzato richiesta dopo aver premesso di essersi separata attraverso una procedura di negoziazione assistita e di aver raggiunto un accordo per il quale l’ex coniuge si impegnava a versare una somma mensile complessiva di € 700,00 per il mantenimento dei loro due figli. La ricorrente però esponeva che tale obbligo non era stato adempiuto dall’ex marito già da un anno intero. A ciò si aggiungeva la constatazione che la situazione patrimoniale del resistente si era “notevolmente aggravata”, un fatto che faceva sorgere in lei un profondo timore circa la futura capacità dell’ex coniuge di onorare gli impegni di contribuzione al sostentamento della prole.

A conferma dei suoi timori, la ricorrente specificava di aver condotto una verifica ipocatastale presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari di Salerno (CRRII) e di aver scoperto che era stata iscritta un’ipoteca giudiziale a danno dell’ex coniuge per l’ingente importo di € 887.163,40, gravante su alcuni immobili di sua proprietà situati a Battipaglia. Considerata tale situazione e la circostanza che le parti fossero comproprietarie di un altro cespite immobiliare, identificato come l’ex domicilio coniugale e familiare, la ricorrente riteneva necessario chiedere il sequestro pro-quota di tale bene, al fine di garantire in maniera concreta l’adempimento dell’obbligo di mantenimento.

Instaurato il contraddittorio, il resistente si costituiva ma non si opponeva alla richiesta della ricorrente, anzi, ribadiva la sussistenza dei presupposti per la concessione del sequestro e concludeva per l’accoglimento della domanda avversaria.

 Questa mancanza di opposizione forniva, secondo la valutazione del Tribunale, la “piena prova dell’inadempimento” contestato nel ricorso introduttivo.

Il Tribunale, pertanto, ritenuto il ricorso pienamente fondato, ha disposto il sequestro della quota della casa familiare del padre obbligato al mantenimento dei figli minori applicando le disposizioni del nuovo art. 473 bis 36 del Codice di Procedura Civile. 

La norma è stata introdotta per rendere più efficace la realizzazione degli effetti dei provvedimenti che impongono un contributo economico per la prole o le parti. Il primo comma stabilisce che tali provvedimenti, anche se temporanei, sono immediatamente esecutivi e costituiscono un titolo valido per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. La norma in esame riprende i concetti già presenti nell’art. 156, comma IV, del Codice Civile e nell’art. 8, comma I, della Legge sul divorzio, relativi al potere del giudice di imporre una garanzia personale o reale al fine di tutelare il credito, specialmente se vi è il “pericolo” che il soggetto obbligato possa sottrarsi all’adempimento.

In modo più specifico, il quarto comma dell’art. 473 bis 36 c.p.c. si concentra sulla possibilità di sequestro dei beni mobili, immobili o crediti del debitore. Il Tribunale ha chiarito che, in questo contesto, il sequestro prescinde dai requisiti tipici del sequestro conservativo, richiedendo unicamente l’esistenza di un credito “liquido ed accertato”. La misura cautelare non è vista come una garanzia per il credito già maturato e non pagato, per il quale il creditore può già agire esecutivamente. Al contrario, la sua funzione principale è quella di “coazione psicologica” e di garanzia per gli oneri di mantenimento futuri, imponendo un vincolo a tempo indeterminato sui beni del debitore. La giurisprudenza ha già sancito che tale inadempimento non richiede un requisito di gravità, né l’intento del coniuge di sottrarre i beni. Inoltre, la misura non esige che il creditore non sia già in grado di acquisire altre garanzie tramite un’ipoteca.

Il Tribunale ha ritenuto che il caso in esame integrasse pienamente i presupposti di legge. La ricorrente ha allegato il mancato puntuale adempimento, un fatto che il resistente non ha contestato. È stata comprovata in via documentale anche la seria esposizione debitoria del resistente, che ha legittimato la richiesta di estendere la misura cautelare su un altro immobile in comproprietà. La sentenza ha richiamato anche orientamenti giurisprudenziali recenti (come Trib. Trani, 30 gennaio 2020) che confermano l’ammissibilità della domanda di sequestro di una quota in proprietà del soggetto obbligato. Pur trattandosi di un credito futuro, la somma è stata determinata “in via approssimativa e secondo una valutazione astratta” nella cifra di € 100.000,00.

In conclusione, il Tribunale di Salerno ha accolto il ricorso della ricorrente. Per effetto di tale accoglimento, ha autorizzato il sequestro sulla quota di proprietà del resistente dell’immobile situato a Battipaglia, sino alla concorrenza della somma di euro 100.000,00. Il Tribunale, tenuto conto del comportamento processuale dell’ex coniuge e della sua mancata opposizione alla domanda, ha disposto la compensazione delle spese di lite. 

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