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REVOCATO IL MANTENIMENTO ALLA FIGLIA ULTRA TRENT’ENNE CHE OSTENTA UNA VITA AGIATA E PIENA DI IMPEGNI LAVORATIVI SUI SOCIAL

(A cura dell’Avv. Cecilia Gaudenzi)

L’onere del genitore di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne cessa quando è trascorso un tempo sufficiente per lo stesso a trovare un lavoro a seguito del conseguimento di un titolo di studio. Allo stesso modo, cessa il diritto del figlio maggiorenne a ricevere un contributo al mantenimento da parte dei genitori anche qualora non sia stato conseguito un titolo di studio ma sia passato un tempo ragionevole affinché il/la ragazzo/a abbia potuto trovare un impiego. La prova del raggiungimento dell’autonomia economica del figlio può essere fornita dal genitore, richiedente la modifica delle condizioni, anche tramite la produzione dei post social pubblicati dal ragazzo/a ove quest’ultimo ostenta una vita piena di impegni e vacanze.

Quanto sopra, è stato confermato dal Tribunale di Catania con la recentissima sentenza emessa in data 27 settembre 2024.

Il caso oggi in esame trae origine da un ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio presentata da un uomo avanti il Tribunale di Catania. Il ricorrente infatti, chiedeva al Tribunale di Catania la modifica delle condizioni regolate nel 2008 dal medesimo Tribunale, come da ultima modifica al decreto della Corte d’Appello del 2014, che prevedeva l’obbligo a suo carico di provvedere al mantenimento della figlia maggiorenne tramite il versamento dell’importo mensile di € 400,00.

In particolare l’uomo chiedeva la revoca del contributo al mantenimento della figlia affermando che quest’ultima, ormai trentaduenne, non aveva più diritto a percepire il versamento mensile in ragione dell’età, del fatto che la stessa aveva abbandonato gli studi universitari iniziati nell’anno 2023 ed in considerazione dei post pubblicati dalla stessa sui profili social dai quali la ragazza appariva ormai indipendente economicamente in quanto occupata in impegni lavorativi ovvero a trascorrere vacanze in diverse località di villeggiatura.

Il padre inoltre, evidenziava al Tribunale che la propria situazione economica era peggiorata in quanto aveva avuto un’altra figlia, oggi ventiduenne, che doveva mantenere in quanto studentessa e non economicamente autosufficiente.

Ricevuto il ricorso, il Tribunale di Catania fissava i termini e l’udienza di comparizione a cui tuttavia, né la ex moglie e nemmeno la figlia si presentavano e pertanto il Giudice si trovava obbligato a dichiararne la contumacia.

In ogni caso, il Tribunale di Catania, lette le argomentazioni del ricorrente ed esaminate le prove prodotte da quest’ultimo, accoglieva la domanda dell’uomo e revocava l’obbligo dello stesso di contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne.

Il Tribunale infatti, prendendo atto che la ragazza, di 32 anni, era iscritta all’università da oltre 10 anni senza però mai portare a termine il proprio percorso di studi, evidenziava come l’ormai granitico orientamento giurisprudenziale afferma che l’obbligo di mantenimento oltre il raggiungimento della maggiore età permane in capo al genitore ove il figlio, o il genitore con esso convivente, dia prova dell’esistenza di un percorso di studi o formativo, in costanza di un tempo ancora necessario per la ricerca comunque di un lavoro o di una sistemazione che assicuri l’indipendenza economica. Questo significa, sottolinea il Tribunale di Catania, che trascorso un lasso di tempo sufficiente a trovare lavoro dopo il conseguimento di un titolo di studio, non potrà più affermarsi il diritto del figlio ad essere mantenuto. Il figlio maggiorenne ha pertanto diritto a godere di un periodo di tempo dopo il liceo o l’università per inserirsi nel modo del lavoro, tuttavia, tale condizione di “ambientamento” e “ricerca” non può certamente prolungarsi oltre al tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica per individuare un’occupazione lavorativa, salvo che il figlio non provi l’impossibilita, a lui non imputabile, di trovare un impego e che neppure un altro lavoro fosse conseguibile per il raggiungimento dell’autonomia economica.

Alla luce della giurisprudenza, il Tribunale di Catania affermava che la ragazza di ormai 32 anni avesse fruito senza dubbio di un ampio arco temporale per portare utilmente a termine il percorso formativo e che pertanto, il mancato conseguimento dell’indipendenza economica non poteva più gravare sul padre, che pertanto andava assolto dell’onere di mantenimento.

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Al centro del nostro lavoro c’è la persona. Studio Legale Di Nella è specializzato nel Diritto delle Famiglie, Diritto Internazionale della Famiglia, Diritto Collaborativo, Diritto della Persona, Diritto dei Minori, Diritto Penale Minorile, Sottrazioni internazionali dei Minori, Diritto delle Successioni e Donazioni e Diritto dell’Immigrazione.

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Ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza a pieni voti presso l’Università degli Studi di Milano nel 2017, con tesi in diritto dell’informatica giuridica, analizzando l’istituto della “Responsabilità dei Portali Web e il fenomeno delle fake news”.

Interessata fin dall’inizio del suo percorso universitario alle materie di diritto della persona, dei minori e della famiglia, dall’aprile 2017 ha iniziato il percorso di pratica forense presso questo Studio, dove nel mese di gennaio 2021 è diventata Avvocato, del Foro di Milano.