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trasferimento bambino

E’ possibile il trasferimento del minore lontano dal padre?

(A cura dell’Avv. Cecilia Gaudenzi)

La Cassazione dice SI.

Il nostro ordinamento all’articolo 337 ter cc sancisce il diritto del minore alla bigenitorialità affermando che, il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ognuno dei genitori, di ricevere attenzione, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ognuno dei rami genitoriali.

Il suddetto principio risulta di facile applicazione, almeno nella maggioranza delle situazioni, quando i genitori del minore sono uniti in una relazione sentimentale ovvero se anche separati o divorziati vivono nella stessa città o in luoghi limitrofi.

In un mondo come quello in cui stiamo vivendo in cui il trasferimento in una diversa città, regione o addirittura in un differente Sato è all’ordine del giorno, bisogna però chiedersi cosa succede se il genitore collocatario del minore vuole trasferirsi in una diversa città. Il diritto alla bigenitorialità del minore prevale in ogni caso sugli interessi del genitore che avanza la domanda di trasferimento ovvero il giudice chiamato a decidere può effettuare un bilanciamento tra l’interesse del minore, quello del genitore collocatario nonché quello del genitore non collocatario?

È proprio su questo tema che la Suprema Corte di Cassazione si è espressa, in modo innovativo, con la recentissima Ordinanza pubblicata in data 14 febbraio 2022 n. 4796.

La vicenda oggetto di ricorso straordinario in Cassazione aveva inizio con il rigetto da parte del Tribunale di Genova dell’istanza di autorizzazione al trasferimento presentata da una madre che voleva effettuare non solo il proprio cambio di residenza ma anche il cambio di residenza del figlio, collocato presso di lei. Avverso tale decisione la signora proponeva reclamo e inaspettatamente la Corte d’Appello di Genova, in accoglimento alla richiesta, autorizzava il trasferimento del minore insieme alla madre in una diversa città rispetto a quella in cui risiedevano insieme al padre. La Corte d’Appello riteneva infatti di dover accogliere la domanda di trasferimento della signora nel paese di origine di quest’ultima sulla base del fatto che il minore nei primi tre anni di vita aveva vissuto con la madre proprio in tale luogo, presso i nonni materni; la tenera era del minore lo rendeva capace di adattamento;  la madre risultava essere quella maggiormente pregiudicata da una permanenza nella città ove non aveva parenti né legami e dove sarebbe stata in maggiore difficoltà nel trovarvi un lavoro; il padre, considerato che già per oltre tre anni aveva vissuto lontano dalla compagna e dal figlio, sarebbe tornato solo nella situazione già vissuta in precedenza.

Ricevuta la decisione della Corte territoriale, il padre depositava immediatamente ricorso straordinario avanti la Corte di Cassazione con il quale lamentava la violazione dell’articolo 337 ter cc in quanto il trasferimento della signora insieme al figlio avrebbe determinato l’impossibilità del minore di crescere avendo costantemente accanto i genitori con esclusione del non collocatario dalla vita quotidiana del figlio e conseguente violazione del principio della bigenitorialità, invece rispettato dal primo giudice che non aveva autorizzato il trasferimento. Secondo il padre, la Corte territoriale aveva posto in secondo piano il diritto del minore a crescere secondo una stabile consuetudine di vita e di salde relazioni affettive con entrambi i genitori. Nel bilancio degli interessi in causa, secondo il ricorrente, sarebbe quindi dovuto prevalere quello del minore a mantenere il rapporto con il padre, nel rispetto del principio alla bigenitorialità.

Nonostante le argomentazioni paterne, la Corte di Cassazione dichiarava il ricorso infondato.

Secondo gli Ermellini infatti, la tutela dell’interesse preminente del minore ad una crescita equilibrata nel rapporto con entrambi i genitori, è soddisfatta quando la relazione con il genitore non collocatario viene riconosciuta per contenuti ampliativi e forme alternative, quanto ai tempi di frequentazione, a quelle godute precedentemente. L’interesse del genitore collocatario viene quindi preso in considerazione dal giudice purché questo avvenga in equilibrio con la disciplina del diritto di visita del figlio da parte del genitore non collocatario a tutela del diritto alla bigenitorialità.

Alla luce di quanto argomentato la Suprema Corte ha quindi affermato il seguente principio: “il giudice del merito chiamato ad autorizzare il trasferimento di residenza del genitore collocatario del minore deve pertanto valutare con l’interesse di quest’ultimo, nell’apprezzata sussistenza della residenza abituale quale centro di interessi e relazioni affettive, quello del genitore che abbia richiesto il trasferimento e, ancora, del genitore non collocatario su cui ricadono gli effetti del trasferimento autorizzato, per le diverse peggiorative modalità di frequentazione del figlio che gliene derivino”.

Author Profile

Ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza a pieni voti presso l’Università degli Studi di Milano nel 2017, con tesi in diritto dell’informatica giuridica, analizzando l’istituto della “Responsabilità dei Portali Web e il fenomeno delle fake news”.

Interessata fin dall’inizio del suo percorso universitario alle materie di diritto della persona, dei minori e della famiglia, dall’aprile 2017 ha iniziato il percorso di pratica forense presso questo Studio, dove nel mese di gennaio 2021 è diventata Avvocato, del Foro di Milano.