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L’adozione mite esiste, lo afferma la Corte di Cassazione

(A cura dell’Avv. Cecilia Gaudenzi)

L’adozione legittimante, ossia il provvedimento con il quale viene reciso ogni rapporto tra i genitori ed i figli dichiarati adottabili, deve considerarsi l’extrema ratio, a cui si perviene solo qualora non si ravvisi alcun interesse per il minore di conservare una relazione con i genitori biologici. Se invece il preminente interesse del minore lo richiede occorre sempre verificare la possibilità e concreta percorribilità di un modello di adozione compatibile con la non recisione dei legami con il genitore biologico.   

Questo è quanto ha sancito la Corte di Cassazione con la recentissima ordinanza n.35840/2021 del 22 novembre 2021. Con tale pronuncia gli Ermellini hanno di fatto sdoganato una volta per tutte l’istituto dell’adozione mite, non previsto dal nostro ordinamento, affermando che deve essere disposta nei casi di abbandono semipermanente o ciclico in cui alla sussistenza di una grave fragilità genitoriale si associa la permanenza di un rapporto affettivo significativo “così da manifestare opportuno, sempre nel prioritario interesse del minore, che all’accoglienza nella nuova famiglia si accompagni la permanenza di rapporti di fatto e giuridici con la famiglia di origine”.

La vicenda processuale, da cui deriva la pronuncia in esame, aveva inizio con l’emissione da parte del Tribunale per i Minorenni di Venezia di una sentenza con la quale tre minori venivano dichiarati adottabili. Avverso tale pronuncia i genitori dei bambini ricorrevano in appello, nel corso del quale veniva svolta una CTU. Al termine della perizia il Consulente Tecnico concludeva indicando come miglior tutela per i minori l’applicazione dell’istituto dell’adozione mite. Nonostante ciò la Corte Territoriale respingeva il ricorso e, ritenendo il quadro familiare di riferimento troppo precario per offrire garanzie sufficienti ai tre minori, non accoglieva le conclusioni del CTU affermando unicamente che l’adozione mite era un istituto non previsto dalla legislazione vigente. Confermando lo stato di adottabilità dei minori la Corte d’Appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, sottolineando l’importanza del legame tra i fratelli che non doveva in alcun modo essere reciso, disponeva che per i tre fratelli fossero previsti regolari contatti reciproci con cadenza almeno settimanale anche se collocati in famiglie diverse.

Avverso la sentenza di secondo grado i genitori proponevano ricorso per Cassazione lamentando l’omessa pronuncia della Corte territoriale sulla richiesta di conservare i contatti tra i minori e i genitori, la mancata pronuncia sull’adozione mite consigliata dal CTU, la violazione della Costituzione e della Convenzione di New York per aver confermato l’adottabilità dei minori senza valutare il pregiudizio derivante dall’interruzione dei rapporti con i genitori, l’omessa valutazione dei progressi fatti dai genitori, come evidenziato dal consulente, ed il mancato ascolto della minore ultra dodicenne.

La Corte di Cassazione accoglieva il ricorso dei genitori e in riferimento all’adozione mite affermava che quando motivato sul punto dalla Corte d’Appello di Venezia si trovava in netto contrasto con il dato normativo anche europeo che, negli ultimi, aveva sviluppato la giurisprudenza della stessa Corte di Cassazione. Secondo gli Ermellini il giudice di secondo grado infatti, aveva sbagliato ad escludere l’adozione mite in quanto, come già chiarito in numerose precedenti pronunce, l’istituto trova fondamento nella norma dell’art. 44 lett. d) L n. 184/83 che disciplina l’adozione nei casi particolari sancendo che i minori possono essere adottati anche quando “via sia la constata impossibilità di un affidamento preadottivo”, clausola che deve essere intesa a chiusura del sistema. È stato poi precisato dagli Ermellini che l’adozione mite o aperta si differenzia da quella legittimante in quanto la prima crea un rapporto di filiazione che si sovrappone a quello di sangue, senza reciderlo, anche se l’esercizio della responsabilità genitoriale spetta all’adottante.

La Corte di Cassazione inoltre, evidenziava come la recente giurisprudenza aveva chiarito anche che “a differenza della legittimante, l’adozione in casi particolare può essere dichiarata anche a prescindere dalla sussistenza di una situazione di abbandono del minore adottando, tale situazione cioè non costituisce un limite normativo all’applicazione dell’ipotesi descritta dalla lettera d) della norma dell’art 44”. La disciplina relativa all’adozione, sottolineano gli Ermellini, deve essere ispirata infatti alla realizzazione dell’interesse del minore. Considerato quindi che nel nostro ordinamento convivono modelli di adozione fondati sulla totale recisione del rapporto tra i genitori biologici e i figli con modelli che invece escludono tale recisione, il giudice chiamato a decidere circa la dichiarazione di adottabilità di un minore deve sempre aver ben a mente che l’adozione legittimante deve rappresentare l’extrema ratio a cui ricorrere solo qualora emergesse un interesse contrario del minore a mantenere un legame con i genitori. La Corte di Cassazione pertanto, cassando la sentenza impugnata e rimettendo la causa avanti la Corte d’Appello di Venezia, evidenziava come la Corte territoriale non avrebbe dovuto escludere l’applicazione dell’adozione mite per il solo fatto che non esiste una norma ad essa specificatamente dedicata ma, al contrario avrebbe dovuto valutare se e come, nella fattispecie in esame, fosse armonizzabile l’interesse dei minori al mantenimento del rapporto affettivo con i genitori biologici con quello all’accoglienza di un nuovo nucleo familiare.  

Author Profile

Ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza a pieni voti presso l’Università degli Studi di Milano nel 2017, con tesi in diritto dell’informatica giuridica, analizzando l’istituto della “Responsabilità dei Portali Web e il fenomeno delle fake news”.

Interessata fin dall’inizio del suo percorso universitario alle materie di diritto della persona, dei minori e della famiglia, dall’aprile 2017 ha iniziato il percorso di pratica forense presso questo Studio, dove nel mese di gennaio 2021 è diventata Avvocato, del Foro di Milano.