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Spese universitarie per i figli: sono spese ordinarie o straordinarie?

(A cura dell’Avv. Maria Zaccara)

La Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 34100 del 12 novembre 2021 ha confermato che le spese universitarie non possono essere qualificate come “straordinarie” perché non presentano i caratteri della imprevedibilità e straordinarietà richieste per ritenerle tali.

Il caso oggi in esame trae origine da una pronuncia di secondo grado della Corte D’Appello di Cagliari che, sovvertendo la decisione di primo grado, negava alla ex moglie l’assegno divorzile e riconosceva in favore del figlio maggiorenne, ma non autosufficiente, un assegno di mantenimento pari ad €850,00 al mese da corrispondere direttamente allo stesso.

A fronte di tale pronuncia la ex moglie ricorreva per Cassazione e l’ex marito replicava con controricorso.

Con il quarto motivo la ricorrente lamentava che il giudice di merito aveva qualificato, ripartendone il carico tra entrambi i genitori, come spese straordinarie le tasse universitarie, rette di collegio e libri di studio, posto che “per uno studente universitario corrispondono a bisogni ordinari ed attuali che non hanno carattere di eccezionalità o imprevedibilità, essendo anche nel caso di specie quantificabili in anticipo”.

La Suprema Corte di Cassazione ritiene tale motivo fondato.

Viene, infatti, ricordato che la Suprema Corte ha già avuto modo occasione di chiarire che “devono intendersi spese “straordinarie” quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita dei figli, cosicchè la loro inclusione in via forfettaria nell’ammontare dell’assegno, posto a carico di uno dei genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall’art. 155 c.c. e con quello dell’adeguatezza del mantenimento, nonchè recare grave nocumento alla prole, che potrebbe essere privata, non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell’assegno “cumulativo” (Cass., Sez. I, 8/06/2012, n. 9372);

Inoltre di recente con l’Ordinanza n. 379 la Corte ha stabilito che “in materia di rimborso delle spese c.d. straordinarie sostenute dai genitori per il mantenimento del figlio, occorre in via sostanziale distinguere tra: a) gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l’effetto di integrare l’assegno di mantenimento e possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna adottato in materia di esercizio della responsabilità in sede di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all’esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, previa una allegazione che consenta, con mera operazione aritmetica, di preservare del titolo stesso i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità; b)le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell’assegno di contributo al mantenimento, richiedono, per la loro azionabilità l’esercizio di un’autonoma azione di accertamento in cui convergono il rispetto del principio dell’adeguatezza della posta alle esigenze del figlio e quello della proporzione del contributo alle condizioni economico patrimoniali del genitore onerato in comparazione con quanto statuito dal giudice che si sia pronunciato sul tema della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, divorzio, annullamento e nullità del vincolo matrimoniale e comunque in ordine al figli nati fuori dal matrimonio”

Alla luce di quanto sopra risulta evidente l’errore di sussunzione in cui è incorso il Giudice di merito nell’escludere le spese per l’istruzione universitaria del figlio dalle spese ordinarie senza che ne siano evidenziati i caratteri imprevedibilità ed imponderabilità che contribuiscono ad includerle le spese straordinarie.

Author Profile

Dopo essersi diplomata al Liceo Classico Salvatore Quasimodo di Magenta, ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza a pieni voti presso l’Università degli Studi di Milano nel 2014, con tesi in diritto dell’esecuzione penale e del procedimento penale minorile, analizzando l’istituto del “Perdono Giudiziale”.

Coltivando l’interesse per le materie di diritto della persona, dei minori e della famiglia, dall’aprile 2014 ha iniziato il percorso di pratica forense presso questo Studio, dove nel settembre de 2018, è diventata Avvocato, del Foro di Milano.