fbpx

Blog

Home  /  DIRITTO DI FAMIGLIA   /  Escluso l’assegno divorzile se in separazione il coniuge non ha richiesto l’assegno di mantenimento
assegno divorzile

Escluso l’assegno divorzile se in separazione il coniuge non ha richiesto l’assegno di mantenimento

(a cura dell’Avv. Alice Di Lallo)

Interessante l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 25646 depositata il 22 settembre 2021 in merito di riconoscimento del diritto del coniuge richiedente all’assegno divorzile in caso di omessa richiesta dell’assegno di mantenimento in sede di separazione quando è trascorso un lungo lasso di tempo tra la separazione e il divorzio.

Questi i fatti di causa: all’esito di un procedimento di divorzio, tanto il Tribunale di Sassari in primo grado quanto la Corte d’Appello in sede di impugnazione riconosceva il diritto della ex coniuge a ricevere dall’altro un importo mensile a titolo di assegno divorzile. L’ex coniuge obbligato impugnava la decisione innanzi alla Corte di Cassazione lamentando che i giudici di merito non avessero adeguatamente considerato una serie di fatti e circostanze.

In particolare, durante il procedimento di separazione la signora non godeva di un assegno di mantenimento e anche dopo la sentenza di separazione erano trascorsi ben dieci anni durante i quali la signora era priva di alcuna contribuzione da parte del marito, a dimostrazione dell’indipendenza e autosufficienza economica della stessa. Ancora, dopo la separazione, a fronte della vendita della ex casa coniugale, la moglie aveva conseguito la metà del prezzo che aveva poi reinvestito per l’acquisto di una nuova abitazione.

Secondo i giudici della Corte di Cassazione, nel procedimento di merito la Corte d’Appello erroneamente non aveva considerato due fatti decisivi.

Il primo, la moglie non aveva mai chiesto un assegno in proprio favore in sede di separazione, richiedendo, invece, l’assegno divorzile ben dieci anni dopo. Tale fatto, continuano i giudici, presupponeva che l’ex coniuge avesse svolto un qualsiasi lavoro anche irregolare per consentirle di vivere senza alcun contributo da parte del marito per un lasso di tempo così ampio.

Il secondo, la collaborazione domestica da parte della moglie che avrebbe consentito al marito di acquistare la casa coniugale era stata compensata dall’attribuzione alla donna della metà dell’importo conseguito dalla vendita con il quale aveva successivamente acquistato un’altra abitazione.

A far data dalla ormai famosa sentenza della Corte di Cassazione a Sezione Unite 18287/2018, l’assegno divorzile ha natura assistenziale e perequativa e, a differenza dell’assegno di mantenimento, viene riconosciuto sulla base di determinati parametri e criteri tra cui l’assenza di autosufficienza economica del coniuge richiedente.

Adeguati sono stati ritenuti i redditi della donna tale da renderla autosufficiente dal punto di vista economico posto che non solo in separazione nulla aveva richiesto ma era riuscita a vivere “tranquillamente” per ben dieci anni dopo la separazione. Escluso, pertanto, il diritto all’assegno divorzile avendo quest’ultimo finalità di garantire l’autosufficienza economica al coniuge che, per cause che non dipendono dalla sua volontà, non è più in grado di mantenersi in modo autonomo.

Author Profile

Da sempre interessata alla tematica dei diritti umani e delle persone, dopo un’esperienza presso la Prefettura di Milano – Sportello Unico dell’Immigrazione, ha iniziato la pratica forense nello Studio Legale Di Nella dove, nell’ottobre 2014, è diventata Avvocato, del Foro di Milano. Si occupa di diritto civile, in prevalenza di diritto di famiglia, italiano e transnazionale, delle persone e dei minori, e di diritto dell’immigrazione.

Dal 2011 collabora con la rivista giuridica on line Diritto&Giustizia, Editore Giuffrè, su cui pubblica note a sentenza in tema di diritto di famiglia e successioni e dal 2018 pubblica note a sentenza anche sul portale online ilfamiliarista.it, Editore Giuffrè.

È socia dell’AIAF (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i minori). Svolge docenze nei corsi di formazione e approfondimento per ordini e associazioni professionali ed enti privati, partecipando anche a progetti scolastici su temi sociali e civili.