Assegno divorzile e diritto del coniuge obbligato a rifarsi una vita: la nuova famiglia è motivo di riduzione dell’assegno?
(A cura dell’Avv. Maria Grazia Di Nella)
Da qualche giorno è stata resa pubblica una nuova decisione della Cassazione in tema di rideterminazione dell’assegno divorzile per sopravvenuti giustificati motivi. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9 della Legge del Divorzio, infatti, qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale può, su istanza di parte, disporre la revisione delle disposizioni relative alla misura del contributo da corrispondere all’ex coniuge, essendo la liquidazione dell’assegno soggetta alla clausola rebus sic stantibus, secondo una regola comune a tutte le prestazioni volte a soddisfare i bisogni di vita della persone.
Questa volta, la Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi in merito all’incidenza della costituzione di una nuova famiglia e della nascita di un figlio all’ex-coniuge obbligato, famiglia nei cui confronti derivano obblighi riconosciuti dalla legge. In tali circostanze, infatti, occorre valutare la misura dell’assegno di divorzio a favore dei membri della prima famiglia, nei limiti in cui questo temperamento non produca una situazione deteriore nei confronti della seconda famiglia.
Con l’ordinanza n. 21818/2021 ha confermato il principio secondo il quale tali accadimenti, se successivi al riconoscimento dell’assegno divorzile, sono fatti nuovi che possono legittimare la richiesta della revoca o della riduzione dell’assegno ma non operano come automatismo. L’obbligato, infatti, non può limitarsi a chiederne la riduzione o la revoca adducendo di dover mantenere una nuova famiglia, ma deve provare di aver subito un effettivo depauperamento delle sue sostanze.
Il ragionamento condotto dalla Suprema Corte nel valutare la vicenda processuale verte su tre punti fondamentali:
- Il primo punto è costituito dalla determinazione dell’assegno: a tal riguardo la Cassazione sottolinea come sia esente da censure la pronuncia dei Giudici di secondo grado i quali correttamente, hanno accertato, in via preliminare, l’esistenza del diritto all’assegno divorzile in capo alla ex moglie in relazione all’inadeguatezza – all’atto della decisione – dei mezzi o all’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, e successivamente hanno determinato l’ammontare di tale assegno ribadendone la natura non solo assistenziale ma anche perequativo-compensativa. Tale natura, discendente direttamente dal principio costituzionale di solidarietà tra coniugi, comporta che il contributo da riconoscere non abbia certamente la funzione di ricostituire il tenore di vita endo-coniugale né quello garantire il conseguimento di un’autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, ma deve essere rapportato al contributo fornito nella vita familiare in concreto, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate e al ruolo e al contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex-coniugi. Nel caso di cui è causa, il Collegio ha preso in considerazione l’apporto economico dato dalla moglie all’andamento economico della famiglia mediante il lavoro come insegnante, la durata di dodici anni del legame matrimoniale ed i tentativi fatti dal coniuge debole per cercare di migliorare la propria situazione economica.
- Il secondo punto trattato dal Supremo Collegio riguarda l’incidenza, sulla misura dell’assegno, degli eventi relativi alla costituzione di una nuova famiglia e conseguente paternità del soggetto onerato. La giurisprudenza a tal proposto è stata piuttosto ondivaga e solo negli ultimi anni si è, finalmente, stabilizzata su di una posizione che può essere riassunta in due punti: a) l’assegno divorzile non può essere diminuito automaticamente, per il semplice fatto di avere formato un nuovo nucleo familiare ovvero per la nascita di un figlio successivamente al matrimonio; b) per ottenere la riduzione dell’assegno divorzile, l’ex coniuge obbligato deve dimostrare al giudice la “concreta diminuzione delle sostanze o della propria capacità di reddito”.
Il giudice, pertanto, ove a sostegno di una richiesta di diminuzione dell’assegno di divorzio siano allegati sopravvenuti oneri familiari dell’obbligato il giudice deve verificare se si determini un effettivo depauperamento delle sue sostanze in vista di una rinnovata valutazione comparativa della situazione delle parti, salvo che la complessiva situazione patrimoniale dell’obbligato sia di tale consistenza da rendere irrilevanti i nuovi oneri.
- Infine, venendo al terzo punto, l’ordinanza in esame ribadisce che il diritto alla costituzione della famiglia rappresenta un diritto fondamentale anche nel contesto costituzionale e sovranazionale della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo del 1950 (art. 12), e come tale è riconosciuto anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (art. 9), e, pertanto, non può degradare, a causa del divorzio, a semplice scelta individuale non necessaria. Sembrano ormai lontani i ragionamenti per i quali la Cassazione era arrivata a decretare l’inaccettabile principio secondo il quale “..la formazione di una nuova famiglia non legittima di per sé una diminuzione del contributo per il mantenimento dei figli nati in precedenza, in quanto costituisce espressione di una scelta e non di una necessità e lascia inalterata la consistenza degli obblighi nei confronti della prole.” Cass., civ., sez. I 22/11/2000 n.15065.
È Avvocato Collaborativo del Foro di Milano, componente del Comitato Scientifico della SOS Villaggi dei Bambini Onlus, membro attivo dell’Associazione Camera Minorile di Milano, socia dell’AIAF (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i minori), socia dell’AIADC ( Associazione Italiana degli Avvocati di Diritto Collaborativo) nonché delle IACP ( International Academy of Collaborative Professionals), socia dell’Associazione ICALI (International Child Abducion Lawyers Italy) ed iscritta nell’elenco avvocati specializzati all’assistenza legale delle donne vittime di violenza (BURL – Serie ordinaria n.46 17.11.2016).