fbpx

Blog

Home  /  DIRITTI DEI MINORI   /  “Adozione mite” se i genitori biologici presentano delle problematiche ma sono affettuosi e interessati al minore
adozione mite

“Adozione mite” se i genitori biologici presentano delle problematiche ma sono affettuosi e interessati al minore

(A cura dell’Avv. Maria Zaccara)

In caso di procedimento per la dichiarazione di adottabilità di un minore il Giudice deve accertare la sussistenza dell’interesse del minore a mantenere il legame con i propri genitori biologici, se pur deficitari nelle loro capacità genitoriali. 

Questo il principio espresso dalla Suprema Corte di Cassazione con l’Ordinanza del 15 luglio 2021 n. 20240. 

Il caso in esame trae origine dalla decisione della Corte d’Appello di Torino che aveva rigettato il ricorso presentato dai genitori di una minore e confermato la decisione del Tribunale Per i Minorenni di Torino che aveva dichiarato lo stato di adottabilità della minore.  

I Giudici di merito, nel respingere il gravame proposto dai genitori, avevano rilevato che erano emerse, dall’istruttoria, la totale inadeguatezza dei genitori biologici e l’incompatibilità con le fasi evolutive della minore dell’eventuale recuperabilità delle loro competenze genitoriali. 

Avverso tale Sentenza i genitori proponevano ricorso per Cassazione. 

Con il terzo motivo i genitori lamentavano che non fossero stati adottati tutti i necessari interventi di supporto e sostegno per ripristinare la relazione genitori/figlia, interrottasi a pochi giorni dalla nascita: l’attivazione dei Servizi Sociali sarebbe stata tardiva – poiché effettuata a distanza di un anno e mezzo dalla nascita- e non si sarebbe mai proceduto al necessario ampliamento degli incontri genitori e figlia. 

Con il quarto motivo, i ricorrenti lamentavano l’omesso esame di fatto decisivo, rappresentato dalla possibilità di un’adozione mite. 

La Suprema Corte riteneva tali motivi fondati. 

Tra le motivazioni, la Suprema Corte dava atto che in secondo grado era stata effettuata una nuova CTU, psichiatrica sulle condizioni della madre e psicologica sulle condizioni della minore e sulle relazioni con i genitori naturali, all’esito della quale, entrambi i genitori erano stati ritenuti non idonei, per criticità psichiatriche, quanto alla madre, e psicologiche, quanto al padre, ritenuto persona semplice, centrata sui bisogni concreti della famiglia e non in grado di comprendere i reali bisogni della figlia e le sue difficoltà psicologiche, e veniva riportato che, seppur tali aspetti fossero migliorabili non erano compatibili con i tempi di sviluppo della minore. La Suprema Corte, allora, ribadiva il principio secondo il quale il ricorso alla dichiarazione di adottabilità costituisce solo una “soluzione estrema”, il giudice di merito deve operare un giudizio prognostico teso, in primo luogo, a verificare l’effettiva ed attuale possibilità di recupero delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento sia alle condizioni di lavoro, reddituali ed abitative, senza però che esse assumano valenza discriminatoria, sia a quelle psichiche, da valutarsi, se necessario, mediante specifica indagine peritale, estendendo detta verifica anche al nucleo familiare, di cui occorre accertare la concreta possibilità di supportare i genitori e di sviluppare rapporti con il minore, avvalendosi dell’intervento dei servizi territoriali. 

In merito al quarto motivo di doglianza, gli Ermellini confermavano il recente principio espresso secondo il quale il giudice, chiamato a decidere sullo stato di abbandono del minore, e, pertanto, sulla dichiarazione di adottabilità, deve accertare la sussistenza dell’interesse del minore a conservare il legame con i genitori biologici, se pur deficitari nelle loro capacità genitoriali, perchè l’adozione legittimante costituisce una “extrema ratio” a cui si può giungere quando non si ravvisi tale interesse, dal momento che nell’ordinamento coesistono sia il modello di adozione fondato sulla radicale recisione dei rapporti con i genitori biologici, sia modelli che escludono tale requisito e consentono la conservazione del rapporto, quali le forme di adozione disciplinate della L. n. 184 del 1983, artt. 44 e segg. e in particolare l’art. 44, lett. d). 

Peraltro, la Suprema Corte richiamava il principio affermato dalla Corte EDU relativamente alla c.d. “adozione mite” sulla base del quale le autorità italiane, prima di prevedere la soluzione di una rottura del legame familiare, devono adoperarsi in maniera adeguata per fare rispettare il diritto della madre di vivere con il figlio, al fine di evitare di incorrere nella violazione del diritto al rispetto della vita familiare, sancito dall’art. 8 CEDU. 

Alla luce delle suddette motivazioni gli Ermellini hanno ritenuto che la Corte territoriale, pur dando atto degli sforzi e dell’impegno profuso dai genitori biologici, dell’attaccamento dagli stessi manifestato alla figlia, del miglioramento conseguito dalla madre sul piano terapeutico, dell’assenza di problematiche particolari del padre e, pur affermando l’assenza di qualsiasi loro responsabilità soggettiva e personale in relazione alle criticità emerse, si era, però, sottratta all’obbligo di considerare il ricorso ad una forma di “adozione mite”, ai sensi dell’art. 44, lett. d), in grado di prevedere un graduale recupero del rapporto tra la minore ed i genitori biologici, in considerazione dell’affetto e dell’interesse dimostrato dagli stessi nei suoi confronti.

Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del terzo e del quarto motivo, la Corte di legittimità ha cassato la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione.

Author Profile

Dopo essersi diplomata al Liceo Classico Salvatore Quasimodo di Magenta, ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza a pieni voti presso l’Università degli Studi di Milano nel 2014, con tesi in diritto dell’esecuzione penale e del procedimento penale minorile, analizzando l’istituto del “Perdono Giudiziale”.

Coltivando l’interesse per le materie di diritto della persona, dei minori e della famiglia, dall’aprile 2014 ha iniziato il percorso di pratica forense presso questo Studio, dove nel settembre de 2018, è diventata Avvocato, del Foro di Milano.