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Mantenimento dei figli: NO al mantenimento diretto se non è deciso da un giudice

(a cura dell’Avv. Cecilia Gaudenzi)

I genitori sono obbligati al mantenimento dei figli e tale onere sussiste per il solo fatto di averli generati.

L’obbligo di mantenimento trova esplicita previsione all’articolo 315 bis comma 1 cc, il quale sancisce che “Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.” nonché all’articolo 316 bis comma 1 cc, che disciplina il concorso dei genitori nel mantenimento e stabilisce che questi devono adempiere i loro obblighi di mantenimento nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.

Il contributo al mantenimento dei figli è un importo economico, e può essere stabilito in sede di separazione e divorzio ovvero in sede di regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali con la prole, in caso di figli nati fuori dal matrimonio. Il contributo al mantenimento dei figli viene versato dal genitore non collocatario al genitore collocatario, ossia al genitore presso cui i figli vivono prevalentemente.

L’obbligo dei genitori di mantenere i figli, non cessa con il raggiungimento della maggiore età. Tale obbligo infatti permane sino a che i figli non abbiano raggiunto una propria indipendenza economica. 

In riferimento poi al mantenimento dei figli maggiorenni l’art. 337 septies c.c. sancisce che il giudice può disporre, in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il pagamento di un assegno periodico e che tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente al figlio maggiorenne qualora sia quest’ultimo a formulare la richiesta. Nel caso in cui invece la domanda sia formulata dal genitore con lui convivente l’assegno deve essere versato a quest’ultimo e non al figlio.

Il genitore obbligato a corrispondere il contributo al mantenimento del figlio all’altro genitore può decidere di corrispondere l’assegno direttamente al figlio divenuto ormai maggiorenne, previo accordo con l’altro genitore?

È proprio di tale questione che si è occupata recentemente la Terza Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 9700/2021 del 13 aprile 2021.

Il caso sottoposto alla Suprema Corte ha avuto inizio presso il Tribunale di Padova ove tra due coniugi era stata pronunciata la separazione e ove era stato imposto in capo al padre l’onere di corrispondere alla moglie l’importo di € 300,00 mensili a titolo di mantenimento del figlio.

Dopo nove anni, la moglie notificava al marito un atto di precetto con il quale gli intimava il pagamento dell’importo di € 21,766,83 a titolo di arretrati del contributo al mantenimento del figlio. Il padre faceva opposizione affermando di aver sempre provveduto al pagamento del contributo direttamente alla madre sino al 2007 e successivamente, in accordo con la ex, direttamente al figlio ormai maggiorenne.

Il Tribunale accoglieva l’opposizione ritenendo l’obbligazione adempiuta, la moglie quindi impugnava la sentenza e la Corte d’Appello accoglieva il gravame precisando che l’obbligazione determinata in sede di separazione va adempiuta nei confronti dell’altro genitore anche dopo il raggiungimento della maggiore età, che la possibilità di versare direttamente al figlio il contributo economico è subordinata ad un provvedimento giudiziale e che tale provvedimento può essere emesso solo a seguito di istanza da parte del figlio beneficiario dell’assegno. L’uomo pertanto proponeva ricorso in Cassazione affermando che il giudice di secondo grado non aveva considerato che la creditrice fosse in accordo con il marito e che vista la presenza di un accorto tra le parti non era necessaria una procedura di modifica delle condizioni di separazione.

La Suprema Corte confermando la decisione della corte d’Appello ha rigettato il ricorso per infondatezza dei motivi e ha sancito che, in assenza di un provvedimento giurisdizionale richiesto dal figlio, l’accordo tra i genitori non può autorizzare il genitore obbligato a versare l’assegno direttamente al figlio.

Questo in quanto la determinazione dell’assegno di mantenimento dei figli risponde ad un superiore interesse che non è disponibile dalle parti. Stabilito dal Giudice chi è il debitore e chi il creditore di quella particolare obbligazione, tale provvedimento non è suscettibile di essere posto nel nulla per effetto di un successivo accordo tra i soggetti obbligati.

In conclusione quindi viene affermato che creditore e debitore non possono cambiare le statuizioni disposte dal giudice e che pertanto l’accordo tra i genitori che sostituisce di fatto il creditore fissato dal titolo giudiziale con altro creditore non può che essere nullo e privo di effetti.

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