Blog

Home  /  DIRITTO DI FAMIGLIA   /  Casa coniugale costruita sul terreno del suocero: cosa succede dopo la separazione.

Casa coniugale costruita sul terreno del suocero: cosa succede dopo la separazione.

(A cura dell’Avv. Angela Brancati)

Un ex marito e i di lui genitori convenivano in giudizio la ex moglie e il di lei padre chiedendo la restituzione di €140.000,00 dai primi versati in costanza di matrimonio per la costruzione e l’arredamento dell’immobile poi adibito a casa coniugale ed edificato su terreno di proprietà esclusiva del suocero. Chiedevano poi la restituzione di €7.500,00 prelevati dalla donna all’insaputa del marito dal di lui conto corrente sul quale aveva apposita delega e infine il risarcimento del danno per avere sempre la donna sottratto gli amati cani al marito, provocandogli una grave sofferenza morale.

I convenuti costituitisi in giudizio, si opponevano a tutte le pretese attoree, sostenendo la mancanza di prove, la diversa destinazione dei prelievi e la piena proprietà delle opere. In particolare, evidenziavano che i lavori di edificazione fossero iniziati ancor prima del fidanzamento, che all’epoca della conoscenza della coppia il fabbricato era già in essere e che l’uomo e la di lui famiglia mai avrebbero destinato i propri proventi da lavoro e il TFR di uno di essi alla costruzione dell’immobile. Aggiungevano inoltre che gli attori non avevano provato gli esborsi effettuati per l’abitazione familiare e che i prelievi effettuati dalla convenuta pari ad €7.500,00 sul conto del marito e su delega dello stesso, erano da considerarsi a titolo di rimborso per il finanziamento che la donna accendeva per l’acquisto dell’automobile dell’uomo stesso. Quanto, infine, ai cani, la convenuta respingeva l’esistenza di alcun diritto sugli stessi da parte dell’ex marito: un cane era infatti di proprietà della donna, l’altro prelevato dall’ASL per manifesta aggressività.  

Concessi termini per il deposito delle memorie istruttorie, il Tribunale di Napoli Nord ritenuta la causa matura, la tratteneva per la decisione.

Il Tribunale con la sentenza dell’11 settembre 2026 richiamando inizialmente la giurisprudenza di legittimità in materia di edificazione sul suolo di uno dei due coniugi con sostanze anche dell’altro, chiariva già dalle prime battute che l’ordinamento riconosceva la possibilità a favore di quest’ultimo di chiedere la restituzione laddove fosse riuscito a provare che i conferimenti fossero stati causa dell’ingiustificato arricchimento dell’altro coniuge, proprietario del suolo e conseguentemente dell’edificio ivi insistente. L’onere probatorio doveva considerarsi gravante sul coniuge richiedente, il quale avrebbe dovuto dimostrare di aver offerto il proprio apporto per la realizzazione della costruzione con risorse proprie o comuni. Tale azione poteva inoltre essere esperita dall’ex coniuge a seguito della disgregazione della famiglia, in assenza di altri rimedi.

Nel caso di specie, tuttavia il Tribunale riteneva che se tra i coniugi non vi fossero altri rimedi esperibili per la restituzione, potendo astrattamente trovare applicazione l’azione di ingiustificato arricchimento di cui all’art. 2041 c.c., evidenziava però che trattandosi di un bene non di proprietà dell’altro coniuge ma di un terzo, tale azione non poteva essere intrapresa. Secondo il Giudice avrebbero infatti dovuto trovare applicazione i rimedi di cui all’art. 2033 c.c. quale indebito oggettivo posto a fondamento della domanda di restituzione nei confronti tanto del suocero quanto della ex moglie, e il rimedio di cui all’articolo di cui 936 c.c. per l’incremento del valore dell’immobile. In ogni caso, al pari della domanda di arricchimento ingiustificato anche nel caso di indebito oggettivo, gravava sull’attore l’onere di provare di aver effettivamente contributo alla costruzione mediante un proprio sostegno economico.

Se da un lato pertanto il Tribunale dichiarava inammissibile la domanda di arricchimento ingiustificato promossa dagli attori in via principale, dall’altro analizzando la pretesa sotto il profilo dell’indebito oggettivo, rigettava la richiesta di restituzione degli €140.000. Il Giudice riteneva infatti che gli attori non avevano fornito adeguata prova dell’effettivo versamento delle somme né della loro specifica destinazione. Le allegazioni relative all’impiego del TFR di uno di essi e ai versamenti periodici erano rimaste prive di riscontri documentali o testimoniali ammissibili; le fatture e le ricevute prodotte erano risultate genericamente intestate, di scarsa leggibilità o prive di riferimenti certi che potessero collegarle direttamente ed esclusivamente ai lavori dell’immobile in questione.

Al contrario, il Tribunale accoglieva la domanda di restituzione della somma di €7.500 formulata dall’ex marito nei confronti della ex moglie. Quest’ultima che ammetteva di aver effettuato il prelievo dal conto corrente dell’uomo non riusciva tuttavia a dimostrare la presenza di un’autorizzazione a trattenere la somma o il suo effettivo utilizzo nell’interesse del delegante come l’acquisto dell’autovettura di quest’ultimo.

Quanto, infine, alla domanda di risarcimento del danno morale per l’allontanamento dei cani, questa veniva rigettata dal Tribunale. Pur essendo ammessa dall’ordinamento e in linea di principio la risarcibilità del danno non patrimoniale per la perdita del rapporto con un animale d’affezione, nel caso di specie tale danno non era stato concretamente allegato e provato dal richiedente. L’attore, invero, non aveva provato la sofferenza patita, l’incidenza sulla propria vita psicologica o le specifiche circostanze della vicenda, essendosi limitato ad affermare di aver allevato due cani, che la convenuta una volta intervenuta la frattura coniugale si sarebbe rifiutata di restituire, senza neppure fornire alcuna informazione circa il loro stato di salute, causandogli tale condotta un grave dolore.

Il Tribunale pertanto, dichiarava inammissibile l’azione di ingiustificato arricchimento per assenza dei presupposti, condannava la donna alla restituzione della sola somma di €7.500,00 e rigettava tutte le altre pretese. In ragione della prevalente soccombenza, poi il Giudice condannava parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta, liquidate in €5.077,00 oltre accessori di legge.

Author Profile

Al centro del nostro lavoro c’è la persona. Studio Legale Di Nella è specializzato nel Diritto delle Famiglie, Diritto Internazionale della Famiglia, Diritto Collaborativo, Diritto della Persona, Diritto dei Minori, Diritto Penale Minorile, Sottrazioni internazionali dei Minori, Diritto delle Successioni e Donazioni e Diritto dell’Immigrazione.

Author Profile

Ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza con il massimo dei voti presso l’Università degli Studi di Parma nel 2016, con tesi in diritto diritto amministrativo.

Successivamente ha svolto il tirocinio ex art. 73 DL 79/2013 presso il Tribunale per i Minorenni di Milano dove ha coltivato il proprio interesse per le materie di diritto della persona, dei minori e della famiglia. Dal maggio 2018 ha iniziato il percorso di pratica forense presso questo Studio.

Dal novembre 2019 ha conseguito il titolo di Avvocato e ad oggi appartiene al Foro di Milano.