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IL GIUDICE DEVE ATTIVARE LA FINANZA SE CI SONO TROPPE SPESE E POCHI REDDITI DICHIARATI.

(A cura della Dott.ssa Elisa Cazzaniga)

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 6533 del 19 marzo 2026 torna a fare chiarezza sulla possibilità per il Giudice di disporre indagini sui redditi, sui patrimoni e sull’effettivo tenore di vita, valendosi eventualmente anche della polizia tributaria quando il coniuge dichiara poco o nulla al fisco, percepisce un assegno divorzile, ma contemporaneamente gode di un elevato tenore di vita.

Gli Ermellini hanno infatti affermato che “in materia di assegno divorzile, il potere officioso del giudice – e la correlativa facoltà della parte di richiedere indagini sui redditi, sul patrimonio e sull’effettivo tenore di vita dell’altro coniuge anche a mezzo della polizia tributaria – non può essere disatteso con motivazione incentrata sul mancato assolvimento dell’onere della prova da parte dell’istante, né sulla presunta previa conoscibilità dei beni ereditari del coniuge per il solo fatto che l’acquisto sia avvenuto in costanza di matrimonio. Qualora la parte richiedente abbia offerto elementi concreti, precisi e circostanziati – quali una relazione investigativa attestante uno stile di vita incompatibile con le dichiarazioni rese in giudizio e un testamento da cui emerge un patrimonio ereditario non compiutamente dichiarato – il giudice di merito è tenuto a valutare se tali elementi siano idonei a mettere in dubbio la completezza della documentazione prodotta dall’altro coniuge in ordine alle proprie condizioni economiche”.

La vicenda traeva origine dalla sentenza di divorzio pronunciata dal Tribunale di Teramo con cui veniva accolta la domanda di attribuzione dell’assegno divorzile avanzata dalla moglie, determinato in € 800,00 mensili, oltre rivalutazione monetaria ISTAT.

L’ormai ex marito impugnava tale decisione avanti la Corte di Appello dell’Aquila ritenendo insussistenti i presupposti per il riconoscimento, in favore della donna di un assegno divorzile in misura pari a quella determinata in sede di separazione, oltre che per violazione dell’art. 115 c.p.c., che impone al giudice di fondare la decisione sulle prove effettivamente acquisite nel giudizio e sui fatti non specificamente contestati dalle parti. In tale sede l’uomo chiedeva che venissero svolti accertamenti tributari in ordine ai beni della moglie, soprattutto di provenienza ereditaria, e che venisse dichiarato che nulla le era dovuto a titolo di assegno divorzile.

La Corte di Appello riteneva sussistente lo squilibrio economico tra le parti poiché l’uomo aveva sempre svolto la professione di medico convenzionato con il SSN, mentre la donna, nonostante la laurea in giurisprudenza, non aveva coltivato la professione legale conseguendo invece un diploma come massaggiatrice e poi aveva svolto, quale dipendente di una cooperativa, il lavoro di segretaria del marito fino al tempo della separazione.

Il Giudice di secondo grado aveva ritenuto non contestata la ricostruzione della storia lavorativa della moglie; aveva affermato che lo squilibrio reddituale esistente non veniva eliso dalla titolarità in capo alla donna della nuda proprietà dell’immobile ove abitava la di lei madre; infine, soprattutto aveva dichiarato inammissibile e irrilevante l’indagine tributaria richiesta dal marito e volta ad accertare beni di provenienza ereditaria precedenti all’epoca della separazione e quindi verosimilmente conosciuti dall’appellante.

L’uomo ricorreva con sei motivi di doglianza alla Corte di Cassazione, che accoglieva il secondo motivo di ricorso e cassava con rinvio alla Corte di Appello dell’Aquila in diversa composizione.

L’ex marito infatti contestava il rigetto dell’istanza probatoria volta all’accertamento – anche attraverso indagini della polizia tributaria – dei redditi, del patrimonio e dell’effettivo tenore di vita della donna indispensabili per accertare lo squilibrio reddituale tra i coniugi. L’uomo aveva portato all’attenzione della Corte di Appello elementi concreti e specifici a sostegno della propria richiesta: la violazione dell’obbligo di dichiarare al giudice la consistenza dei redditi e del patrimonio mobiliare e immobiliare posseduti; la relazione investigativa depositata già in primo grado da cui emergeva che la signora disponeva di una collaboratrice domestica, impegnava le proprie giornate con shopping, palestra, cene con amici, cinema, teatro, escursionismo e viaggi all’estero, viveva in affitto nonostante disponesse di un’immobile di proprietà; il testamento paterno da cui risultava che la donna aveva ricevuto, oltre alla nuda proprietà della casa abitata dalla madre, anche titoli, contanti e un conguaglio dal proprio fratello.

La Corte di Cassazione motivava la propria decisione concentrandosi sul dovere per i coniugi di presentare le dichiarazioni personali dei redditi e ogni documentazione relativa al patrimonio personale e comune, con possibilità per il Tribunale di disporre indagini, anche con l’ausilio della polizia tributaria, in caso di fondate contestazioni.

In particolare gli Ermellini si concentravano sul dovere di lealtà processuale richiesto alle parti: dovere che si manifesta mediante il deposito della documentazione utile a ricostruire le proprie ed effettive condizioni economiche e che arriva sino a richiedere a ciascuno di fornire al giudice anche elementi di prova contrari al proprio interesse personale.

Con questa pronuncia la Corte di Cassazione è giunta ad evidenziare che con la Riforma Cartabia questo dovere è stato esplicitato con l’inserimento del dovere di leale collaborazione all’art. 473bis 18 c.p.c. ai sensi del quale “il comportamento della parte che in ordine alle proprie condizioni economiche rende informazioni o effettua produzioni documentali inesatte o incomplete è valutabile ai sensi del secondo comma dell’articolo 116, nonché ai sensi dell’articolo 96”. A ciò si aggiunga che il legislatore della riforma ha confermato la possibilità per il giudice di disporre indagini sui redditi, sui patrimoni e sull’effettivo tenore di vita.

Sul punto gli Ermellini hanno ribadito cheper azionare il potere del giudice non è sufficiente una contestazione generica delle allegazioni altrui, bensì devono essere offerti fatti concreti in grado di mettere in discussione la rappresentazione fornita da controparte sulle proprie condizioni di vita. Tali contestazioni specifiche sono necessarie poiché questa previsione normativa non ha lo scopo di sopperire alla carenza probatoria della parte, bensì consente di assumere informazioni integrative nel caso in cui la parte – proprio in violazione del dovere di leale collaborazione – abbia omesso di fornire informazioni necessarie per ricostruire l’effettiva condizione economico patrimoniale.

Nel caso di specie, la valutazione effettuata dalla Corte di Appello dell’Aquila risultava contestabile in sede di legittimità poiché il Giudice di secondo grado non aveva valutato se gli elementi offerti dall’uomo fossero sufficientemente precisi e circostanziati da mettere in dubbio la completezza della documentazione fornita dalla donna: la Corte di Appello aveva solo rigettato l’istanza di indagini tributarie semplicemente supponendo che l’uomo fosse comunque a conoscenza delle effettive consistenze della donna.

Per tali motivi, la Corte di Cassazione accoglieva il secondo motivo di ricorso e rinviava alla Corte di Appello dell’Aquila in diversa composizione per effettuare una nuova valutazione sulle circostanze offerte dall’ex marito e per una nuova valutazione delle effettive condizioni economico patrimoniali delle parti mediante, se del caso, la polizia tributaria.

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