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Mantenimento del figlio e diritto di regresso: la Cassazione riconosce la trasmissibilità agli eredi anche prima dell’accertamento della filiazione.

(A cura dell’Avv. Maria Zaccara)

Con la recente ordinanza n. 7187/2026 pubblicata in data 25 marzo 2026 la Suprema Corte di Cassazione conferma il principio secondo cui è trasmissibile agli eredi il diritto al rimborso pro quota delle spese di mantenimento del figlio nel caso in cui il genitore che ha sostenuto integralmente tali spese sia deceduto prima dell’accertamento giudiziale della filiazione.

La vicenda trae origine dal ricorso presentato dal figlio che, agendo in qualità di erede universale della madre deceduta nel 2004, aveva convenuto in giudizio il proprio padre biologico al fine di ottenere la condanna del padre al rimborso delle spese sostenute dalla madre per il suo mantenimento fino all’autosufficienza economica, oltre al risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi genitoriali.

Sebbene il Tribunale di Bologna avesse inizialmente accolto le istanze del ricorrente, la Corte d’Appello di Bologna aveva successivamente ribaltato la decisione sul punto del mantenimento. Secondo i giudici di merito, il diritto al rimborso si configura come un diritto di regresso tra condebitori solidali che non risulta utilmente azionabile, né trasmissibile agli eredi, se il genitore che ha provveduto al mantenimento muore prima che la filiazione sia stata accertata con sentenza passata in giudicato. Nel caso di specie, la madre era mancata nel 2004, mentre l’accertamento della paternità era avvenuto solo nel 2012.

Avverso il suddetto provvedimento il figlio ricorreva per Cassazione.

Il ricorrente lamentava che la Corte avesse errato nel ritenere che l’obbligazione di regresso non fosse trasmissibile agli eredi dal momento che l’obbligo di mantenimento gravi su entrambi i genitori fin dalla nascita del figlio e che il relativo diritto di regresso entri nel patrimonio del genitore adempiente indipendentemente dal momento dell’accertamento formale dello status.

La Suprema Corte accoglie tale motivo, sancendo il superamento di alcuni precedenti orientamenti più restrittivi.

Viene ribadito che l’obbligo dei genitori di mantenere la prole sussiste per il solo fatto della generazione e prescinde da qualsiasi domanda o accertamento formale. Pertanto, anche se il figlio è riconosciuto da un solo genitore al momento della nascita, l’obbligo dell’altro rimane latente ma effettivo sin dal primo istante di vita del bambino.

Costituisce principio consolidato che la Sentenza dichiarativa della filiazione naturale produce i medesimi effetti del riconoscimento, ai sensi dell’articolo 277 c.c. e, quindi, implica per il genitore tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento. L’obbligazione di mantenimento è dunque indissolubilmente legata allo status genitoriale e decorre retroattivamente dalla nascita. Di conseguenza, il genitore che ha anticipato l’intera quota di mantenimento matura un diritto di credito verso l’altro genitore sulla base delle regole del regresso tra condebitori solidali previste dall’articolo 1299 c.c.

La Corte riconosce che esiste una divaricazione temporale tra l’insorgenza del diritto e la possibilità di esercitarlo. Infatti, l’azione di regresso non può essere utilmente conclusa finché lo status di figlio non sia definitivamente acclarato con sentenza passata in giudicato, momento che segna anche l’inizio della decorrenza della prescrizione. Tuttavia, questa limitazione processuale riguarda esclusivamente l’esercizio del diritto e non la sua esistenza sostanziale.

La Cassazione afferma che il diritto patrimoniale al rimborso entra nel patrimonio del genitore che ha mantenuto il figlio sin dal momento in cui le spese sono state sostenute, configurandosi come un credito latente che attende solo l’individuazione formale del coobbligato per essere riscosso. Non trattandosi di un diritto personalissimo, esso deve essere considerato parte integrante dell’asse ereditario del genitore defunto, anche se la morte è sopravvenuta prima che la paternità o maternità dell’altro genitore fosse accertata.

Alla luce delle suddette motivazioni la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione.

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Dopo essersi diplomata al Liceo Classico Salvatore Quasimodo di Magenta, ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza a pieni voti presso l’Università degli Studi di Milano nel 2014, con tesi in diritto dell’esecuzione penale e del procedimento penale minorile, analizzando l’istituto del “Perdono Giudiziale”.

Coltivando l’interesse per le materie di diritto della persona, dei minori e della famiglia, dall’aprile 2014 ha iniziato il percorso di pratica forense presso questo Studio, dove nel settembre de 2018, è diventata Avvocato, del Foro di Milano.