Rifiuto genitoriale: affido superesclusivo alla madre e incontri protetti con il padre.
(A cura dell’Avv. Maria Grazia Di Nella)
Con sentenza emessa in data 15 dicembre 2025, il Tribunale Ordinario di Venezia all’esito di un giudizio di modifica della regolamentazione dei rapporti genitoriali, chiarisce che la grave conflittualità tra i genitori e la commissione di reati da parte dell’uno nei confronti dell’altro costituiscono fatti dotati di rilevante influenza sul regime di affidamento più consono, in virtù della preminenza che riveste in tali procedimenti l’interesse del minore, da intendersi in relazione alle sue fondamentali e imprescindibili esigenze di cura, educazione, istruzione e sana ed equilibrata crescita psicologica, che possono fondare la domanda di affidamento esclusivo.
Vero che tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l’altro genitore, e che di conseguenza in materia di affidamento, il giudice deve privilegiare quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare ma se il figlio prova nei confronti di un genitore sentimenti di avversione o, addirittura, di ripulsa a tal punto radicati da doversi escludere che possano essere rapidamente e facilmente rimossi, nonostante il supporto di strutture sociali e psicopedagogiche, deve valutarsi anche la totale sospensione degli incontri.
Tale sospensione può essere disposta indipendentemente dalle eventuali responsabilità di ciascuno dei genitori rispetto all’atteggiamento del minore ed indipendentemente dalla fondatezza delle motivazioni addotte da quest’ultimo per giustificare detti sentimenti, dei quali vanno solo valutate la profondità e l’intensità, al fine di prevedere se il prosieguo degli incontri con il genitore avversato possa condurre ad un superamento senza gravi traumi psichici della sua animosità iniziale ovvero ad una dannosa radicalizzazione della stessa.
Nel caso di specie dopo una prima decisione del Tribunale di Venezia che nel giugno 2022 aveva previsto l’affido condiviso del minore di anni 5 ad entrambi i genitori con collocamento dello stesso presso la madre, nonché la possibilità per il padre di vederlo con un calendario abbastanza ampio tenuto conto dell’età del piccolo, la madre aveva introdotto un nuovo ricorso per la modifica delle condizioni di gestione del figlio che nel frattempo raggiungeva gli 8 anni. La donna riportava che successivamente alla definizione del procedimento civile, in data 26 settembre 2023, era intervenuta anche la sentenza di condanna del padre da parte del Tribunale Ordinario di Venezia, per maltrattamenti nei di lei confronti e che l’uomo aveva un comportamento di pregiudizio nei confronti del figlio: lo stesso era assolutamente inadeguato e incostante, sia nel pagamento del contributo al mantenimento, che nell’esercizio del diritto di visita, nonché nel mantenimento dei contatti col Servizio Sociale e, infine, l’uomo aveva manifestato in più occasioni un comportamento ostruzionistico nei di lei confronti, ostacolandola nelle scelte funzionali al benessere del minore, come l’iscrizione al centro estivo.
Per queste ragioni la donna chiedeva che il figlio le fosse affidato in via esclusiva ovvero che restasse affidato ad entrambi i genitori secondo il regime dell’affidamento condiviso con prevalente collocamento dello stesso e residenza anagrafica presso di lei con espressa autorizzazione ad assumere in autonomia e senza necessità del consenso del padre,tutte le decisioni di maggior interesse per il figlio minore con particolare riferimento alle scelte medico-sanitarie e scolastiche.
In merito al calendario, la donna chiedeva di subordinare le visite alla verifica di un concreto interesse paterno alla relazione con il figlio.
Costituitosi nel giudizio, il padre contestava le accuse materne e anzi insisteva per avere un calendario di visita ancora più ampio di quello in essere evidenziando di essere un padre attento ed accudente, nonché di aver seguito un percorso presso i Servizi, asserendo piuttosto che era la madre ad aver manifestato atteggiamenti immaturi nei confronti del figlio.
Con un primo provvedimento provvisorio il Tribunale disponeva la prosecuzione del monitoraggio del nucleo da parte del Servizio Sociale di Venezia, gli incontri padre figlio in modalità protetta alla presenza di un educatore, se ritenuti non disturbanti, e l’avvio da parte dei genitori di un percorso di mediazione familiare e di sostegno alla genitorialità a cura del Consultorio Familiare di Venezia.
Espletata l’istruttoria anche a mezzo di indagini dei Servizi Sociali, il Tribunale confermava come problematica la forte conflittualità genitoriale che si riverbera in negativo sugli equilibri del minore e che emergeva dalle reciproche accuse mosse dalle parti, nonché dalle Relazioni dei Servizi Sociali.
In particolare si leggeva in una Relazione depositata che da quanto si era appreso nei colloqui svolti, la coppia genitoriale sembrava vivere forti contrasti il cui impatto appare pesantemente riversato anche sul bambino; persisteva una grande difficoltà di confronti e comunicazione nella coppia genitoriale, e il bambino risultava esposto a continui contrasti genitoriali, ai loro agiti e alle loro incongruenze. Ne’ tutte le azioni messe in campo dal servizio, né il supporto alla genitorialità erogato da parte del Consultorio famigliare sembrano aver portato i risultati sperati con grave pregiudizio per la crescita armonica del minore.
Su tali presupposti il Tribunale, condividendo il principio espresso dalla Suprema Corte secondo cui la grave conflittualità tra i genitori e la commissione di reati da parte dell’uno nei confronti dell’altro costituiscono fatti dotati di rilevante influenza sul regime di affidamento più consono, in virtù della preminenza che riveste in tali procedimenti l’interesse del minore, da intendersi in relazione alle sue fondamentali e imprescindibili esigenze di cura, educazione, istruzione e sana ed equilibrata crescita psicologica, accoglieva la domanda materna di affidamento esclusivo.
Posto che la valutazione del “genitore più idoneo” deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo, tale giudizio però non può prescindere dalle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo nonché sull’apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell’ambiente che è in grado di offrire al minore. (Cass.civ. 12280/25).
Nel caso di specie, appunto, appariva opportuno disporre l’affido esclusivo del minore alla madre anche in ragione della forte conflittualità tra le parti, che si traduceva in continue accuse, nell’incapacità di assumere scelte condivise e di collaborare nell’interesse del minore, riverberandosi negativamente sullo sviluppo psico-fisico del minore, che deve essere invece garantito.
Tale decisione si fondava anche sul rilievo che la madre da sempre ha rappresentato un punto di riferimento costante nella vita del minore, mentre il padre ha avuto anche dei periodi di assenza nella vita del figlio, per come emerge dalle relazioni dei Servizi, da cui si evince, altresi’, che il padre ha espressamente riconosciuto il rifiuto del minore nei suoi confronti: il padre nel mese di febbraio 2024 aveva deciso di non frequentare più il bambino, senza considerare pienamente i di lui vissuti ed i bisogni a cui si è di fatto sottratto e poi ripresi gli incontri non era stato capace di accogliere le paure del piccolo, magari provando ad instaurare un dialogo per superarle.
E non ultimo andava considerato che qualora un figlio minore, provi nei confronti del genitore non affidatario sentimenti di avversione o, addirittura, di ripulsa – a tal punto radicati da doversi escludere che possano essere rapidamente e facilmente rimossi, nonostante il supporto di strutture sociali e psicopedagogiche, come nel caso in esame, ciò costituisce fatto idoneo a giustificare anche la totale sospensione degli incontri tra il minore stesso ed il coniuge non affidatario.
Tale sospensione, infatti, può essere disposta indipendentemente dalle eventuali responsabilità di ciascuno dei genitori rispetto all’atteggiamento del figlio, ed indipendentemente anche dalla fondatezza delle motivazioni addotte da quest’ultimo per giustificare detti sentimenti, dei quali vanno solo valutate la profondità e l’intensità, al fine di prevedere se disporre il prosieguo degli incontri con il genitore avversato potrebbe portare ad un superamento senza gravi traumi psichici della sua animosità iniziale ovvero ad una dannosa radicalizzazione della stessa. (cfr. ex plurimis Cass. Civ, 21969/24).
Andava, inoltre, attribuito rilievo al fatto che il resistente era stato condannato per maltrattamenti in danno della compagna, alcuni avvenuti anche alla presenza del figlio, non potendosi ritenere trascurabili nell’ottica di una valutazione complessiva delle capacità genitoriali del resistente, gli agiti violenti che hanno caratterizzato la convivenza tra le parti (cfr. anche Cass. Civ.7409/25 sulla rilevanza delle condotte violente ai fini delle decisioni riguardanti l’affido) , in linea anche con la convenzione di Instabul, ratificata dall’Italia con la L. 77/2013, che impone agli Stati di valutare gli episodi di violenza familiare nella regolamentazione della responsabilità genitoriale, anche quando non si concludano con una condanna penale.
Alla luce delle esposte considerazioni, il Tribunale di Venezia oltre all’affido esclusivo alla madre, disponeva che gli incontri del minore avvenissero con cadenza settimanale presso la sede dei Servizi Sociali di Venezia, alla presenza di un educatore, al fine di favorire il recupero del rapporto genitoriale, allo stato compromesso, secondo un calendario predisposto dai Servizi, sentite le parti e considerati gli impegni scolastici ed extra scolastici del minore, che preveda almeno un incontro settimanale padre/figlio.
Da ultimo, in ragione dell’esasperata conflittualità tra le parti, delle difficoltà relazionali padre/figlio, appariva opportuno disporre, ai sensi dell’art.337 quater, che le decisioni di maggiore interesse per il figlio siano assunte solo dalla madre.
Al centro del nostro lavoro c’è la persona. Studio Legale Di Nella è specializzato nel Diritto delle Famiglie, Diritto Internazionale della Famiglia, Diritto Collaborativo, Diritto della Persona, Diritto dei Minori, Diritto Penale Minorile, Sottrazioni internazionali dei Minori, Diritto delle Successioni e Donazioni e Diritto dell’Immigrazione.
È Avvocato Collaborativo del Foro di Milano, componente del Comitato Scientifico della SOS Villaggi dei Bambini Onlus, membro attivo dell’Associazione Camera Minorile di Milano, socia dell’AIAF (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i minori), socia dell’AIADC ( Associazione Italiana degli Avvocati di Diritto Collaborativo) nonché delle IACP ( International Academy of Collaborative Professionals), socia dell’Associazione ICALI (International Child Abducion Lawyers Italy) ed iscritta nell’elenco avvocati specializzati all’assistenza legale delle donne vittime di violenza (BURL – Serie ordinaria n.46 17.11.2016).





