Il diritto di richiedere il mantenimento non versato da parte dell’ex si prescrive in 5 anni.
(A cura dell’Avv. Alice Di Lallo)
Nell’ambito dei rapporti patrimoniali tra coniugi ed ex coniugi, in relazione alle somme dovute a titolo di contributo al mantenimento, è necessario sapere entro quando la parte creditrice ha diritto di pretendere il pagamento delle somme non versate prima che il rapporto si estingua.
Si parla, infatti, di prescrizione allorquando il rapporto giuridico si estingue per l’inerzia da parte del soggetto titolare del diritto per un certo periodo di tempo previsto per la legge. Se il titolare del diritto, dunque, non si attiva per il periodo previsto dalla legge, tale diritto si estinguerà.
Il caso deciso dal Tribunale di Castrovillari, con la decisione pubblicata il 17 gennaio 2025, riguarda proprio l’estinzione del diritto di credito relativo a somme dovute a titolo di mantenimento del coniuge per prescrizione e quindi per inerzia protrattasi per cinque anni.
In particolare, nel corso di un procedimento per la separazione dei coniugi, il Tribunale poneva a carico del marito di contribuire al mantenimento della moglie mediante il versamento della somma mensile di €250,00. Visto il mancato pagamento del dovuto, la moglie notificava atto di precetto intimante il pagamento di oltre €33.000,00 al quale si opponeva l’uomo con atto di citazione eccependo la nullità dell’atto di precetto per inesistenza del credito e per intervenuta prescrizione.
Nella propria opposizione, il marito, in via principale lamentava che a seguito del provvedimento provvisorio del marzo 2010, di comune accordo, il procedimento di separazione era stato abbandonato perché tra le parti era stato raggiunto un accordo e quindi il provvedimento aveva perso efficacia. In via subordinata, eccepiva la prescrizione del diritto al mantenimento perché il provvedimento era del 2010!
Il Tribunale innanzitutto riteneva legittimo il titolo esecutivo su cui si fondava la pretesa creditoria della donna: l’ordinanza presidenziale con la quale il Presidente del Tribunale (nei procedimenti prima della Riforma Cartabia) emetteva i provvedimenti provvisori ed urgenti a tutela della prole e del coniuge debole è titolo esecutivo ex art. 189 disp. Att. C.p.c.
In merito, poi, al termine a partire dal quale decorre il diritto di credito derivante da detta ordinanza, la giurisprudenza consolidata ritiene di fissarlo nel giorno della domanda che coincide, dunque, con il momento del deposito del ricorso per separazione. Inoltre, sempre ai sensi dell’art. 189 disp. Att. C.p.c. l’ordinanza presidenziale conserva la sua efficacia anche in caso di estinzione del processo.
Il Tribunale, poi, analizza il decorso del tempo e l’istituto della prescrizione. Nel caso di specie, infatti, il diritto di credito della donna risultava parzialmente prescritto per il periodo anteriore al marzo 2016 (l’ordinanza era stata emessa nel marzo 2010). Il diritto a percepire le somme mensili a titolo di mantenimento del coniuge economicamente più debole si prescrive in 5 anni a decorrere dalle singole scadenze delle prestazioni dovute in rapporto alle quali nasce, volta per volta, il diritto all’adempimento.
Gli assegni di mantenimento hanno natura di prestazioni periodiche e, come tali, sono soggetti a prescrizione quinquennale ex art. 2948 comma I n. 4 c.c. La prescrizione decennale di cui all’art. 2953 c.c., invece, si applica solo se viene in contestazione la debenza di uno o più ratei e su tale debenza intervenga un accertamento giudiziale sul quale si formi il giudicato.
Il Tribunale, pertanto, ritenuto prescritto il diritto con riferimento agli importi relativi al periodo anteriore al marzo 2016, accoglieva parzialmente l’opposizione a precetto dichiarando la nullità del precetto limitatamente alle somme dovute sino a marzo 2016.
Pertanto, in conclusione, il marito dovrà versare il mancato versamento del mantenimento dal marzo 2016 a marzo 2021 oltre interessi di legge.
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Da sempre interessata alla tematica dei diritti umani e delle persone, dopo un’esperienza presso la Prefettura di Milano – Sportello Unico dell’Immigrazione, ha iniziato la pratica forense nello Studio Legale Di Nella dove, nell’ottobre 2014, è diventata Avvocato, del Foro di Milano. Si occupa di diritto civile, in prevalenza di diritto di famiglia, italiano e transnazionale, delle persone e dei minori, e di diritto dell’immigrazione.
Dal 2011 collabora con la rivista giuridica on line Diritto&Giustizia, Editore Giuffrè, su cui pubblica note a sentenza in tema di diritto di famiglia e successioni e dal 2018 pubblica note a sentenza anche sul portale online ilfamiliarista.it, Editore Giuffrè.
È socia dell’AIAF (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i minori). Svolge docenze nei corsi di formazione e approfondimento per ordini e associazioni professionali ed enti privati, partecipando anche a progetti scolastici su temi sociali e civili.