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Spetta il risarcimento

Spetta il risarcimento all’ex da parte del genitore che ostacola il rapporto con i figli

(a cura dell’Avv. Cecilia Gaudenzi)

Spesso i genitori ci chiedono che cosa possono fare quando l’ex coniuge o compagno impedisce o ostacola il regolare diritto di visita ai figli. Con l’articolo di oggi, spiegando la recente ordinanza n. 22100/2022 emessa dalla Corte di Cassazione, vogliamo rispondere almeno in parte a questa domanda.

Gli Ermellini infatti, con l’ordinanza emessa il 13 luglio 2022 hanno sancito che il genitore che ostacola le visite ed il rapporto tra l’altro genitore ed i figli può essere condannato a risarcire il danno all’ex.

Il caso oggetto della pronuncia oggi in esame ha avuto inizio avanti il Tribunale di Messina che, pronunciandosi sui ricorsi presentati da due genitori aventi ad oggetto la regolamentazione del mantenimento e del diritto di visita dei figli minori, affidava i bambini all’Ente territorialmente competente, disponeva l’inserimento comunitario della madre insieme ai figli e delegava il servizio affidatario di regolamentare gli incontri tra i bambini ed il padre.

Avverso tale pronuncia entrambi i genitori, separatamente, proponevano reclamo. Il padre inoltre, nel corso del procedimento di secondo grado chiedeva la condanna della madre al risarcimento del danno in quanto la signora aveva ostacolato e di fatto impedito gli incontri tra lui ed i figli.

La Corte d’Appello di Messina, esaminati tutti gli elementi e disposta una CTU al fine di accertare la capacità genitoriale di entrambi i genitori, emetteva provvedimento definitivo con il quale oltre a confermare le statuizioni del provvedimento di primo grado, condannava ai sensi dell’art. 709 ter, comma 2 n.3 cpc la madre al pagamento in favore del padre di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno, nonché diffidava la stessa dal proseguire con ogni condotta di ostacolo alle modalità di incontro dei figli con il padre. Il giudice di secondo grado aveva infatti, accertato il comportamento oppositivo della madre, nella sua concreta materialità agli incontri tra padre e figli, concretizzatosi omissivamente nel fatto che la signora continuava a non portare i minori nel luogo di incontro stabilito dal Servizio Sociale.

Emesso il provvedimento di appello, la signora proponeva ricorso in Cassazione e, tra le altre cose, impugnava la condanna al risarcimento del danno. A nulla però sono servite le argomentazioni della donna in quanto gli Ermellini hanno bocciato il ricorso e confermato la condanna al risarcimento del danno nei confronti dell’ex.

Secondo la Corte, infatti, l’articolo 709 ter cpc introdotto con la legge n. 54 del 2006 – il quale sancisce che “ […] In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente: 1) ammonire il genitore inadempiente; 2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore; 3) disporre il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori nei confronti dell’altro anche individuando la somma giornaliera dovuta per ciascun giorno di violazione o di inosservanza dei provvedimenti assunti dal giudice. Il provvedimento del giudice costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza ai sensi dell’articolo 614 bis; 4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende – è volto principalmente a colmare oggettive lacune che, prima dell’introduzione della norma citata, si erano registrare nell’assicurare una tutela effettiva dei diritti della prole di una coppia genitoriale disgregata, correlati a obblighi di natura infungibile pur consacrati in provvedimenti giudiziari. In particolare, con tale norma si è consentito al giudice della cognizione adito, a fronte di violazioni dei provvedimenti che disciplinano l’esercizio della responsabilità genitoriale, di modificare o integrare il contenuto di tali decisioni. Il legislatore, quindi, al fine di superare il problema derivante dall’’inidoneità dell’esecuzione forzata, ha per un verso demandato al giudice di merito una nuova competenza, che si svincola da moduli rigidi come quelli esecutivi, per sfruttare pienamente la maggior flessibilità della tutela giurisdizionale di cognizione, e risponde alla finalità di individuare l’autorità più adatta a risolvere le questioni che possono sorgere nella fase di attuazione della misura; per un altro verso ha attribuito a tale giudice, accertato l’inadempimento alle statuizioni contenute nei provvedimenti già emanati nei confronti della coppia parentale, il potere di comminare ove richiesto le misure sanzionatorie ivi contemplate.

Nel caso di specie pertanto, accertato il comportamento ostativo della signora, il risarcimento del danno posto a carico della madre inadempiente deve essere confermato in quanto si configura come una sanzione privata rafforzativa e accessoria e dunque quale strumento dissuasivo, svincolato da moduli rigidi, volto alla composizione del conflitto genitoriale.

Author Profile

Ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza a pieni voti presso l’Università degli Studi di Milano nel 2017, con tesi in diritto dell’informatica giuridica, analizzando l’istituto della “Responsabilità dei Portali Web e il fenomeno delle fake news”.

Interessata fin dall’inizio del suo percorso universitario alle materie di diritto della persona, dei minori e della famiglia, dall’aprile 2017 ha iniziato il percorso di pratica forense presso questo Studio, dove nel mese di gennaio 2021 è diventata Avvocato, del Foro di Milano.