Spese per i figli: scuola privata e spese mediche vanno rimborsate anche senza il preventivo accordo
(A cura dell’Avv. Maria Zaccara)
La recente Ordinanza della Suprema Corte di Cassazione, n. 6799 del 2 marzo 2022, ha stabilito che il padre deve rimborsare alla madre la metà delle spese dell’asilo privato nonché le spese mediche per visite specialistiche, anche se non previamente concordate, dal momento che si trattava di spese necessarie per i figli e sostenibili dai genitori.
Il caso di specie trae origine dalla Sentenza del Tribunale di Roma che aveva confermato la decisione del Giudice di pace, che aveva respinto l’opposizione del marito avverso decreto ingiuntivo con il quale gli si era ingiunto di pagare alla moglie il 50% delle spese straordinarie per visite mediche specialistiche, effettuate dalla figlia tra il 2013 ed il 2014 e rette deII’asilo nido privato, relative ai mesi da marzo a giugno 2013.
In particolare, i giudici d’appello avevano ritenuto che il consenso sulle rette dell’asiIo nido privato doveva ritenersi implicito, dal momento che l’obbligato aveva provveduto già spontaneamente al pagamento della retta di iscrizione e di quella del mese di luglio 2013, nonché aveva contribuito al pagamento delle spese relative per gli anni successivi. In merito alle visite mediche specialistiche (ortopediche, pediatriche e dermatologiche) il padre si era limitato a considerare che lo stesso avrebbe preferito rivolgersi al Servizio Sanitario Nazionale, tuttavia, non aveva provveduto a contattare alcuna struttura pubblica, inoltre i Giudici ritenevano irrilevante la di lui accusa che la moglie avesse ricevuto dei rimborsi delle suddette spese da parte di fondi aziendali (FISDE ed ARCA Enel) dal momento che lo stesso non aveva fornito alcuna prova né del rimborso né dell’entità dello stesso.
Avverso tale pronunci il marito proponeva ricorso per cassazione.
Con l’unico motivo lamentava la mancata valutazione di documenti attestanti i rimborsi di spese mediche ricevuti dalla moglie, non contestati e, anzi, confermati dalla stessa nonché la di lui impossibilità di attuare l’affidamento condiviso per mancata conoscenza preventiva dei fatti visto che le richieste di rimborso erano sempre successive all’effettuazione della spesa.
La Suprema Corte di Cassazione ritiene tale motivo inammissibile dal momento che la doglianza investe un elemento valutativo riservato al giudice del merito. Inoltre, laddove si possa prendere in considerazione un vizio motivazionale questo presupporrebbe l’omesso esame di fatto decisivo, che nella specie non sussiste, dal momento che il Tribunale aveva esaminato tutti i documenti prodotti, rilevando che, a fronte di spese necessarie e congrue rispetto alle disponibilità economiche delle parti, non emergeva, quanto alla contestazione sui rimborsi ricevuti dalla moglie quale dipendente Enel, la prova della Ioro effettiva e certa entità in rapporto alle specifiche spese oggetto del giudizio. Peraltro, non risultava neppure la circostanza dell’ammissione e non contestazione da parte della moglie.
In merito al mancato preventivo accordo delle spese gli Ermellini rilevano come i Giudici di merito avevano ritenuto che l’assenza di previo accordo dei genitori sulle spese straordinarie della minore non rilevava dal momento che si trattava di spese necessarie e sostenibili facendo applicazione del principio di diritto secondo cui “non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l’altro in ordine alla determinazione delle spese straordinarie (nella specie, spese di arredamento della cameretta, stage per l’apprendimento della lingua inglese), trattandosi di decisione ”di maggiore interesse” per il figlio e sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario, un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso. Ne consegue che, nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all’interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell’entità della spesa rispetto aII’utilità e nella sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori”.
Alla luce di tali motivazioni la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Dopo essersi diplomata al Liceo Classico Salvatore Quasimodo di Magenta, ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza a pieni voti presso l’Università degli Studi di Milano nel 2014, con tesi in diritto dell’esecuzione penale e del procedimento penale minorile, analizzando l’istituto del “Perdono Giudiziale”.
Coltivando l’interesse per le materie di diritto della persona, dei minori e della famiglia, dall’aprile 2014 ha iniziato il percorso di pratica forense presso questo Studio, dove nel settembre de 2018, è diventata Avvocato, del Foro di Milano.