Se la casa non viene assegnata al coniuge separato, l’altro coniuge comproprietario ha diritto all’indennizzo per mancata occupazione
(A cura di Avv. Alice Di Lallo)
Ad affermare quanto sopra è stata la Corte d’Appello di Brescia nella sentenza n. 1305 pubblicata in data 18 ottobre 2021 relativamente al caso in cui durante il procedimento di separazione personale dei coniugi, la casa familiare, di comproprietà dei coniugi, non veniva assegnata all’uno o all’altro genitore perché il marito, genitore prevalentemente collocatario dei figli, si era trasferito altrove, mentre la madre era rimasta a vivere nella casa familiare. Rimaste inevase le richieste del marito di mettere in vendita la casa coniugale, la moglie continuava ad abitarci in via esclusiva. L’uomo, pertanto, citava in giudizio la donna chiedendo che venisse condannata al pagamento di una somma mensile per l’occupazione esclusiva di tale immobile in comproprietà.
Il Tribunale accoglieva le domande dell’uomo ritenendo la domanda di indennizzo equiparabile alla richiesta di poter fare pari uso della cosa comune e condannava la signora al pagamento di una somma a titolo di indennità di occupazione.
La Corte d’Appello precisa, in particolare, che non essendo stata disposta l’assegnazione della casa coniugale al genitore prevalentemente collocatario dei figli in separazione, devono applicarsi le norme sull’uso della cosa comune ex art. 1102 c.c. secondo cui nel caso in cui il comproprietario utilizzi in via esclusiva la cosa comune con esclusione dell’altro comunista dal diritto di utilizzare la cosa, quest’ultimo ha diritto ad una corrispondente indennità.
Si aggiunga la circostanza che a fronte della richiesta del marito di ricevere un indennizzo per mancata occupazione, la moglie non si era offerta di uscire dalla casa coniugale comune per consentire all’altro di utilizzarla e neppure aveva acconsentito alla vendita. Il marito, pertanto, in modo formale aveva contestato il diritto della moglie di utilizzare in via esclusiva la casa comune e la circostanza stessa che, al contrario, la moglie l’avesse occupata in via esclusiva aveva causato un danno, trattandosi di occupazione illegittima.
Dal canto suo, la moglie aveva richiesto a sua volta il rimborso delle spese dalla stessa sostenute per migliorare il bene comune nonché necessarie per la conservazione stessa. Nessuna di queste spese devono essere rimborsate. La Corte d’Appello ricorda precedenti giurisprudenziali (Corte di Cassazione n. 33158/2019) secondo cui il diritto al rimborso delle spese sostenute per la conservazione del bene sorge a condizione che sia dimostrata la necessità dei lavori e la trascuranza da parte degli altri comproprietari, previa richiesta agli altri partecipanti. Nel caso di specie, invece, la moglie non solo non aveva interpellato prima il marito ma non aveva nemmeno provato che tali interventi fossero necessari.
Altrettanto, le spese effettuate per migliorare il bene, se non espressamente autorizzate dagli altri, non fanno sorgere un diritto al rimborso.
Circa, invece, il pagamento delle rate del mutuo da parte del marito prima della separazione, questo è da ricondurre all’adempimento da parte del coniuge di doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c.: “poiché durante il matrimonio ciascun coniuge è tenuto a contribuire alle esigenze della famiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze, a seguito della separazione non sussiste il diritto al rimborso di un coniuge nei confronti dell’altro per le spese sostenute in modo indifferenziato per i bisogni della famiglia durante il matrimonio” (Cass. n. 10927/2018).
Proprio perché il pagamento del mutuo da parte del marito prima della separazione rientra tra le primarie necessità di una famiglia, l’uomo non ha diritto di ricevere dalla moglie il rimborso di quanto pagato. Al contrario, a decorrere dalla separazione, la quota parte imputabile al marito per le rate successivamente pagate interamente dalla moglie dovrà essere rimborsata.
Da sempre interessata alla tematica dei diritti umani e delle persone, dopo un’esperienza presso la Prefettura di Milano – Sportello Unico dell’Immigrazione, ha iniziato la pratica forense nello Studio Legale Di Nella dove, nell’ottobre 2014, è diventata Avvocato, del Foro di Milano. Si occupa di diritto civile, in prevalenza di diritto di famiglia, italiano e transnazionale, delle persone e dei minori, e di diritto dell’immigrazione.
Dal 2011 collabora con la rivista giuridica on line Diritto&Giustizia, Editore Giuffrè, su cui pubblica note a sentenza in tema di diritto di famiglia e successioni e dal 2018 pubblica note a sentenza anche sul portale online ilfamiliarista.it, Editore Giuffrè.
È socia dell’AIAF (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i minori). Svolge docenze nei corsi di formazione e approfondimento per ordini e associazioni professionali ed enti privati, partecipando anche a progetti scolastici su temi sociali e civili.