RIVOLUZIONE NELL’AMBITO DELLE DONAZIONI: MAI PIÙ AZIONE DI RESTITUZIONE NEI CONFRONTI DEI TERZI.
(A cura dell’Avv. Angela Brancati)
L’art. 44 della recente legge 182 del 22 dicembre 2025 ha introdotto una riforma radicale del Codice Civile in materia di circolazione dei beni ricevuti mediante un atto di donazione. Su impulso del notariato, il legislatore è intervenuto semplificando la vendita e il finanziamento di immobili di provenienza donativa, con l’obiettivo principale di eliminare l’incertezza che ha storicamente colpito questi beni rendendoli incommerciabili e neppure finanziabili dagli istituti di credito.
Prima della riforma, infatti, l’articolo 563 c.c. prevedeva un’apposita azione esperibile dai legittimari lesi o pretermessi in forza della quale, accertata la lesione del loro diritto a ricevere la c.d. quota di riserva, avrebbero potuto ottenere la restituzione del bene oggetto di donazione anche laddove il donatario l’avesse nelle more ceduto. La restituzione in natura sarebbe stata possibile solo laddove non fosse trascorso un ventennio dalla cessione compiuta dal donatario. In altre parole, se un soggetto avesse ricevuto dal de cuius in vita una donazione di un bene immobile ed entro i successivi 20 anni avesse poi alienato il medesimo immobile, il legittimario leso dal de cuius a causa della compiutadonazione avrebbe potuto chiedere la restituzione del medesimo bene immobile. In ragione della pregressa normativa, pertanto, i donatari raramente riuscivano ad alienare il bene ricevuto prima della scadenza del ventennio, poiché i terzi acquirenti sarebbero stati potenzialmente esposti a restituire il bene legittimamente acquistato. Accadeva sovente, infatti, che gli acquirenti venuti a conoscenza della provenienza donativa dell’immobile da acquistare preferivano non incorrere nel rischio di doverlo restituire. Parimenti, anche gli Istituti di credito mostravano reticenze nel concedere mutui rispetto all’acquisto di immobili aventi la medesima provenienza.
Stante l’incertezza cui venivano esposti tali trasferimenti difficilmente compatibile con le esigenze di mercato legate alla continua e sicura circolazione dei beni immobili, le sollecitazioni giunte direttamente dal Consiglio Nazionale del Notariato che chiedeva anche di uniformare la normativa nazionale a quella degli altri stati membri, hanno portato il legislatore a cambiare prospettiva: l’obiettivo non è più la tutela dei legittimari e quindi dei prossimi congiunti, ma la sicurezza dei terzi acquirenti del bene oggetto di donazione e delle banche cessionarie di finanziamenti per gli acquisti.
Oggi in presenza di familiari lesi da una donazione, i terzi non potranno subire l’azione di riduzione e vedersi potenzialmente spogliati del bene acquistato, al contrario sarà il donatario a continuare ad essere esposto all’azione in funzione della quale sarà chiamato a compensare in denaro i legittimari nei limiti della lesione. Se il donatario non vi dovesse provvedere, solo l’acquirente del bene a titolo gratuito sarà tenuto a compensare in denaro i legittimari nei limiti del vantaggio dallo stesso discendente dall’acquisto avvenuto senza alcun corrispettivo.
Anche gli istituti di credito pertanto potranno concedere più agevolmente il mutuo dal momento che non vi sarà il rischio di vedere dissolta l’ipoteca iscritta sul bene acquistato dal terzo e di provenienza donativa.
Ma vieppiù: la riforma interviene anche sull’art. 561 c.c. in materia di pesi gravanti sul bene donato laddove questo si trovi ancora nella disponibilità materiale del donatario non avendolo egli ceduto a terzi. Rispetto alla riforma che ha interessato l’art. 563 c.c. quanto alla preclusione dell’azione restitutoria da parte dei legittimari nell’ipotesi in cui il donatario abbia alienato a terzi il bene, laddove il bene si trovi ancora nella disponibilità del donatario, il legittimario leso può pretenderne la restituzione in natura. A differenza tuttavia di quanto accadeva in passato in cui avvenuta la restituzione anche eventuali pesi e ipoteche venivano meno, oggi con l’introduzione della riforma è stato previsto che i pesi continuano a gravare sul bene oggetto di restituzione. Considerato che il legittimario riceverà un bene gravato da un peso, il donatario sarà tenuto a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore del bene restituito.
Al centro del nostro lavoro c’è la persona. Studio Legale Di Nella è specializzato nel Diritto delle Famiglie, Diritto Internazionale della Famiglia, Diritto Collaborativo, Diritto della Persona, Diritto dei Minori, Diritto Penale Minorile, Sottrazioni internazionali dei Minori, Diritto delle Successioni e Donazioni e Diritto dell’Immigrazione.
Ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza con il massimo dei voti presso l’Università degli Studi di Parma nel 2016, con tesi in diritto diritto amministrativo.
Successivamente ha svolto il tirocinio ex art. 73 DL 79/2013 presso il Tribunale per i Minorenni di Milano dove ha coltivato il proprio interesse per le materie di diritto della persona, dei minori e della famiglia. Dal maggio 2018 ha iniziato il percorso di pratica forense presso questo Studio.
Dal novembre 2019 ha conseguito il titolo di Avvocato e ad oggi appartiene al Foro di Milano.









