
RICONOSCIUTO IL DANNO MORALE PER LA PERDITA DELL’ANIMALE D’AFFEZIONE.
(A cura della Dott.ssa Chiara Massa)
Il Tribunale di Prato con un’importante sentenza del gennaio 2025, n. 51 del 25.01.2025 – discostandosi dall’orientamento restrittivo delle Sezioni Unite del 2008 che escludeva il risarcimento del danno morale per la perdita di un animale in assenza di lesione a un diritto costituzionalmente garantito- ha riconosciuto la sussistenza del danno non patrimoniale derivante dalla perdita di un animale d’affezione, ritenendo grave il comportamento agito, non futile il danno arrecato e specificamente allegato e provato il pregiudizio della famiglia come conseguenza della morte di una cagnolino.
La vicenda affrontata dal Tribunale di Prato riguarda un tragico episodio che ha coinvolto una famiglia e la loro cagnolina di nome Adel, lasciata in custodia presso una struttura di pensione per animali nel periodo estivo del 2021. I coniugi, insieme ai figli minori, avevano affidato l’animale a quella che ritenevano ancora essere la pensione gestita dall’Associazione Tutela Animali (A.T.A.), realtà con cui avevano avuto esperienze precedenti positive. La consegna di Adel era avvenuta il 27 luglio 2021 e la ripresa era prevista per il 9 agosto. Tuttavia, quel giorno, recatisi presso la struttura, i familiari trovarono Adel senza vita nel giardino della pensione, coperta da una coperta, senza essere stati avvertiti in anticipo di alcun problema.
L’autopsia rivelò che la cagnolina era morta almeno tra le 24 e le 48 ore precedenti, quindi tra il 7 e l’8 agosto, e in uno stato di evidente sofferenza, con sintomi quali diarrea e disidratazione già visibili dal 7 agosto. Le testimonianze, in particolare quella di una volontaria presente nella struttura, evidenziarono che il gestore della pensione, era consapevole del peggioramento delle condizioni dell’animale ma non aveva adottato alcuna misura per prestare assistenza o richiedere un intervento veterinario. Anzi, aveva rifiutato l’aiuto di chi si era offerto di accompagnare il cane dal medico e si era addirittura reso irreperibile nei giorni critici. Fu la Polizia Municipale di Calenzano a contattare la proprietaria per comunicarle il decesso, dopo essere stata a sua volta interpellata dallo stesso gestore il giorno 10 agosto, quindi a distanza di giorni dall’evento.
La famiglia promosse azione giudiziaria nei confronti del gestore e dell’Associazione Tutela Animali, chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali sostenuti per l’affidamento, per l’autopsia e per l’acquisto del cane, oltre a quelli morali legati alla perdita dell’animale d’affezione. L’A.T.A. si costituì in giudizio negando ogni responsabilità, sostenendo di aver abbandonato la struttura già dal novembre 2020 e di non avere più alcun legame con il nuovo gestore, che nel frattempo aveva assunto la gestione autonoma della pensione in qualità di locatario dell’immobile. La documentazione prodotta e le testimonianze ascoltate durante il dibattimento confermarono che l’associazione non gestiva più la pensione da tempo e che lo stesso aveva agito come soggetto del tutto autonomo, non rappresentante né collaboratore dell’associazione. Inoltre, anche se alcuni moduli recavano ancora il logo dell’A.T.A., non vi era prova che ciò fosse stato autorizzato dall’associazione o che i dirigenti ne fossero consapevoli. Neppure fu ritenuta applicabile la figura della rappresentanza apparente, mancando gli elementi oggettivi e soggettivi richiesti dalla giurisprudenza di legittimità.
Diversamente, nei confronti del convenuto, il Tribunale ha ritenuto pienamente fondata la domanda. È stato accertato che tra il gestore e la parte attrice era stato stipulato un contratto di deposito avente ad oggetto la custodia dell’animale. Il giudice ha ritenuto integrata la responsabilità contrattuale, in quanto il convenuto non ha assolto l’obbligo di diligenza nella custodia previsto dall’articolo 1768 del codice civile, né ha offerto alcuna prova liberatoria. L’animale era stato consegnato in buone condizioni di salute, come risultava anche da documentazione sanitaria allegata, e il decesso è avvenuto durante il periodo di affidamento. Il gestore non ha attivato alcuna misura per soccorrere l’animale, sebbene fosse pienamente consapevole del suo stato, come confermato dalle testimonianze e dai documenti agli atti. L’omessa richiesta di soccorso e la decisione di non informare tempestivamente i proprietari hanno aggravato la sua posizione, configurando anche una responsabilità aquiliana per la violazione di un dovere di protezione nei confronti dell’animale affidato.
Il Tribunale ha quindi condannato lo stesso al risarcimento dei danni patrimoniali quantificati in euro 1.373,00, comprendenti il costo di acquisto dell’animale, la pensione, l’esame autoptico e le spese amministrative per l’accesso agli atti. Sono state escluse dal ristoro le spese legali stragiudiziali per difetto di prova o incompletezza delle allegazioni. Ancora più significativo è stato il riconoscimento dei danni non patrimoniali, accordati alla proprietaria nella misura di euro 6.000, e al marito e ai figli minori nella misura di euro 4.000 ciascuno. Il Tribunale ha motivato tale decisione discostandosi dall’orientamento restrittivo delle Sezioni Unite del 2008 che escludeva il risarcimento del danno morale per la perdita di un animale in assenza di lesione a un diritto costituzionalmente garantito. Il giudice ha invece richiamato una lettura più moderna e aggiornata delle relazioni affettive uomo-animale (articolo 2 Cost.) stabilendo che il danno non patrimoniale è risarcibile se l’interesse leso ha rilievo costituzionale, se l’offesa è grave (supera la soglia di tollerabilità), se il danno non è futile e il pregiudizio è specificamente allegato e provato. In particolare, è stata ritenuto provato il legame affettivo tra la famiglia e la cagnolina Adel. Infatti, vi sono fotografie che mostrano la cagnolina trattata come membro della famiglia, presente a compleanni, gite, nella quotidianità affettiva dei bambini. Inoltre, la modalità della morte ha generato grave sofferenza emotiva e gli attori non furono avvisati, vennero informati solo dalla Polizia Municipale, e trovarono il corpo di Adel avvolto in una coperta. L’affidamento dell’animale era avvenuto nella convinzione che fosse in custodia presso l’Associazione, già nota e considerata affidabile: ciò ha acuito il senso di tradimento e incredulità.
La somma complessiva dovuta dal convenuto tra danni patrimoniali e morali ammonta a oltre 19.000 euro, ai quali si aggiungono gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, oltre alla condanna alle spese processuali liquidate in euro 7.166,54. Nei confronti dell’associazione A.T.A., invece, le domande sono state rigettate e le spese compensate, in considerazione della buona fede degli attori e della difficoltà oggettiva nel ricostruire la reale gestione della struttura.
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