
REVOCABILE LA CESSIONE DELLA CASA ALLA MOGLIE IN SEDE DI SEPARAZIONE, SE È L’UNICO IMMOBILE DEL DEBITORE.
(A cura dell’Avv. Alice Di Lallo)
Il caso deciso dalla Corte d’Appello di Napoli con sentenza pubblicata il 13 maggio 2025 riguardava due coniugi i quali, all’interno di una convenzione di negoziazione assistita avente ad oggetto la separazione personale, regolamentavano i loro rapporti patrimoniali attraverso un trasferimento di immobile di proprietà del marito in favore della moglie, in sostituzione dell’assegno di mantenimento. Facendo ciò, tuttavia, il marito sottraeva dal proprio patrimonio l’unico immobile di cui era proprietario, garanzia di un credito che una società terza precedentemente vantava nei riguardi dell’uomo.
Pertanto, la società conveniva in giudizio i coniugi esponendo di essere creditrice in virtù di un decreto ingiuntivo definitivo rappresentando che l’atto di cessione era stato stipulato tra i coniugi in evidente pregiudizio della garanzia patrimoniale del proprio credito in quanto con esso l’uomo si era spogliato dell’unico bene di sua proprietà utilmente assoggettabile ad esecuzione forzata. Concludeva chiedendo di dichiarare inefficace nei propri confronti l’atto pubblico di cui sopra, sussistendo i presupposti per l’esercizio dell’azione revocatoria ex art. 2901 c.c.
In particolare, ai sensi dell’art. 2901 c.c. il creditore può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue quando concorrono le seguenti condizioni: 1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l’atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento; 2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.
Costituendosi in giudizio, il marito contestava la pretesa avversaria eccependo l’insussistenza del pregiudizio arrecato alla società creditrice posto l’esiguo ammontare del credito che lasciava presumere la possibilità di un soddisfacimento dello stesso attraverso un’esecuzione mobiliare.
In primo grado, il Tribunale di Napoli accoglieva la domanda della società dichiarando, così, inefficace nei di lei confronti l’atto di cessione essendo suscettibile di revocazione. Secondo il Tribunale, tale atto avrebbe pregiudicato le ragione creditorie della società (elemento oggettivo, posto che l’uomo si era spogliato dell’unico bene facente parte del suo patrimonio) ed inoltre il marito, quando aveva compiuto tale atto, era consapevole di pregiudicare le ragioni della creditrice dal momento che la società al tempo della cessione aveva già intentato senza esiti due pignoramenti (elemento soggettivo).
Avverso tale sentenza, l’uomo proponeva appello ritenendo, al contrario, non sussistenti i presupposti per l’azione revocatoria. In particolare, deduceva che l’atto di cessione fosse stato posto in essere non per pregiudicare le ragioni dei creditori, ma peradempiere l’obbligazione di mantenimento della moglietrattandosi di un negozio solutorio, non riconducibile né alla donazione né alla vendita; che la cessione non avesse causato alcun pregiudizio alle ragioni creditorie della società considerato che l’ammontare esiguo del credito vantato con possibilità di un soddisfacimento mediante l’esperimento di un’azione esecutiva mobiliare.
Anche la Corte d’Appello rigetta le domande formulate dall’attore: il contratto con cui un coniuge trasferisca all’altro un immobile, al dichiarato fine di dare esecuzione agli obblighi assunti in sede di separazione consensuale, è suscettibile di revoca ai sensi dell’art. 2901 c.c., non assumendo rilievo, in tale circostanza, l’eventuale funzione solutoria dell’atto. In particolare, è stato osservato che “il trasferimento di un immobile, effettuato da un coniuge a favore dell’altro in ottemperanza a patti assunti in sede di separazione consensuale, trae origine dalla libera determinazione del coniuge e diviene dovuto solo in conseguenza di un impegno assunto in costanza dell’esposizione debitoria nei confronti di un terzo creditore, sicché l’accordo separativo, in tal caso, costituisce esso stesso parte dell’operazione revocabile e non fonte di obbligo idoneo a giustificare l’applicazione dell’art. 2901, comma 3, c.c.” (cfr. Cass. n. 17612/2018 richiamata da Cass. n. 28558/2024).
Le clausole inserite negli accordi separativi, pur meritevoli di tutela, possono rivelarsi in concreto lesive dell’interesse dei creditori all’integrità della garanzia patrimoniale del coniuge disponente, non frapponendosi, in tal caso, nessun ostacolo testuale o logico-giuridico alla relativa impugnazione mediante l’esperimento dell’azione revocatoria, ordinaria o fallimentare (cfr. Cass. n. 5741/2004, Cass. n. 5473/2006).
Circa l’eccezione della esiguità del credito vantato, affinché ci sia l’elemento del danno è sufficiente una variazione patrimoniale idonea a comportare una maggiore difficoltà o incertezza nella esazione coattiva del credito, occorrendo la sola dimostrazione, da parte del creditore istante, della pericolosità dell’atto impugnato, in termini di una possibile infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore.
Infine, rispetto all’elemento soggettivo, e quindi la consapevolezza di arrecare pregiudizio, anche questo sussiste: la collocazione temporale dell’atto di trasferimento dell’immobile, successivo alla nascita del credito vantato da società e la circostanza che la società creditrice avesse già esperito, senza esito, due procedure esecutive per il recupero del credito.
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Da sempre interessata alla tematica dei diritti umani e delle persone, dopo un’esperienza presso la Prefettura di Milano – Sportello Unico dell’Immigrazione, ha iniziato la pratica forense nello Studio Legale Di Nella dove, nell’ottobre 2014, è diventata Avvocato, del Foro di Milano. Si occupa di diritto civile, in prevalenza di diritto di famiglia, italiano e transnazionale, delle persone e dei minori, e di diritto dell’immigrazione.
Dal 2011 collabora con la rivista giuridica on line Diritto&Giustizia, Editore Giuffrè, su cui pubblica note a sentenza in tema di diritto di famiglia e successioni e dal 2018 pubblica note a sentenza anche sul portale online ilfamiliarista.it, Editore Giuffrè.
È socia dell’AIAF (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i minori). Svolge docenze nei corsi di formazione e approfondimento per ordini e associazioni professionali ed enti privati, partecipando anche a progetti scolastici su temi sociali e civili.