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Relazione stabile confermata dai social? Niente assegno alla ex moglie

(A cura dell’Avv. Cecilia Gaudenzi)

L’ex coniuge perde il diritto a ricevere l’assegno di divorzio qualora tramite i contenuti pubblicati sui social viene confermata l’esistenza di un rapporto pluriennale e consolidato con una nuova persona, caratterizzato da ufficialità, nonché fondato sulla quotidiana frequentazione con periodi più o meno lunghi di piena ed effettiva convivenza.

Quanto sopra è ciò che emerge dalla recentissima sentenza n. 15973/2021 emessa in data 13 ottobre 2021 dalla prima sezione civile del Tribunale di Roma.

Come già approfondito in articoli precedenti l’assegno divorzile è quel contributo economico che l’ex coniuge è obbligato a corrispondere a favore dell’altro coniuge quando quest’ultimo non dispone dei mezzi adeguati ovvero si trova in una situazione di oggettiva impossibilità a procurarseli. La funzione dell’assegno divorzile è quella di riconoscere il ruolo ed il contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale.

Il diritto a ricevere l’assegno di divorzio tuttavia può essere revocato per diverse cause, tra le quali troviamo il passaggio a nuove nozze da parte del beneficiario del contributo economico. L’art.5 comma 10 della legge sul divorzio, infatti, dispone la cessazione dell’obbligo di corresponsione dell’assegno divorzile se il coniuge beneficiario passa a nuove nozze in quanto quest’ultimo acquisisce il diritto all’assistenza economica nei confronti del nuovo coniuge.

Alla luce del dettato normativo ci si è quindi chiesti se anche l’instaurazione di una nuova convivenza da parte del beneficiario con una persona terza, è in automatico causa di revoca del diritto a percepire l’assegno divorzile. A seguito di un forte e lungo dibattito a livello giurisprudenziale, l’orientamento maggioritario ha stabilito l’automatica cessazione del diritto alla corresponsione del contributo economico poiché l’instaurazione della nuova convivenza ha come conseguenza l’estinzione della responsabilità post matrimoniale in quanto, anche se di fatto, si viene a creare una nuova famiglia. Recentemente inoltre, la Cassazione con sentenza n. 28778 del 20 ottobre 2020 ha affrontato la tematica dell’assegno divorzile nel caso in cui uno dei due ex coniugi avvii una nuova relazione stabile, ridimensionando la rilevanza della convivenza in favore della esistenza di una relazione stabile con un nuovo partner. Secondo quindi il più recente orientamento giurisprudenziale ai fine della cessazione del diritto a ricevere un assegno divorzile è sufficiente l’esistenza di un rapporto pluriennale e consolidato con un nuovo compagno.

Il caso affrontato dalla Prima Sezione Civile del Tribunale di Roma, vedeva una moglie che in sede di divorzio, contestando l’esistenza di una stabile convivenza tra lei ed il nuovo compagno dedotta invece dall’ex marito, chiedeva di porre in capo all’ex coniuge l’onere di corrisponderle una somma mensile a titolo di assegno di divorzio.

La richiesta avanzata dalla signora, sulla base della più recente giurisprudenza ed in applicazione dei principi ormai consolidati, veniva dichiarata priva di ogni fondamento e pertanto rigettata totalmente dal Tribunale di Roma. Il Collegio infatti evidenziava come nel caso in esame la donna si era separata in età molto giovane, vantava di un titolo di studio specializzante che le permetteva di immettersi facilmente nel mercato del lavoro ed inoltre a seguito della separazione era tornata a vivere presso l’abitazione di proprietà della propria famiglia senza quindi dover sostenere alcun costo di locazione.

Oltre a tali elementi, il Collegio evidenziava come nel corso dell’istruttoria svolta era stata confermata la nuova relazione tra la ex moglie ed il nuovo compagno, direttamente dai contenuti social pubblicati della signora. Per tale motivo quindi il Tribunale di Roma – ribadendo il principio giurisprudenziale secondo cui per far venire meno il diritto a ricevere l’assegno divorzile è sufficiente l’esistenza di un rapporto pluriennale e consolidato con una nuova persona, caratterizzato da ufficialità, nonché fondato sulla quotidiana frequentazione con periodi più o meno lunghi di piena ed effettiva convivenza – rigettava la richiesta della moglie.

Author Profile

Ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza a pieni voti presso l’Università degli Studi di Milano nel 2017, con tesi in diritto dell’informatica giuridica, analizzando l’istituto della “Responsabilità dei Portali Web e il fenomeno delle fake news”.

Interessata fin dall’inizio del suo percorso universitario alle materie di diritto della persona, dei minori e della famiglia, dall’aprile 2017 ha iniziato il percorso di pratica forense presso questo Studio, dove nel mese di gennaio 2021 è diventata Avvocato, del Foro di Milano.