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RECUPERO SPESE STRAORDINARIE: PRECETTO O DECRETO INGIUNTIVO?

(A cura dell’Avv. Cecilia Gaudenzi)

In materia di recupero del contributo per le spese straordinarie sostenute per i figli, l’orientamento giurisprudenziale stabilisce che l’ordinanza presidenziale emessa nel procedimento di separazione possiede già l’efficacia di titolo esecutivo (ai sensi dell’art. 189 disp. att. c.p.c.). Tale titolo è idoneo a coprire non solo il contributo di mantenimento ordinario, ma anche quelle spese straordinarie che vengono definite “routinarie”, come tipicamente le spese mediche e quelle scolastiche. Sebbene il loro ammontare (quantum) e il momento in cui si presentano (quando) siano indeterminati, queste spese non lo sono nell’esistenza (an), in quanto rispondono a esigenze ordinarie e prevedibili per il mantenimento della prole. Di conseguenza, il genitore che ha anticipato queste somme è già in possesso di un titolo esecutivo valido e deve procedere direttamente in executivis, ossia notificando l’atto di precetto e allegando l’ordinanza presidenziale, senza necessità di instaurare un nuovo procedimento giudiziario, né monitorio né cognitivo. La scelta di presentare un ricorso per decreto ingiuntivo per recuperare spese che sono già coperte dal titolo preesistente determina la carenza di interesse ad agire (art. 100 c.p.c.) e impone la revoca del decreto ingiuntivo eventualmente concesso. Soltanto le spese straordinarie eccezionali, quelle cioè connotate da effettiva rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità, che esulano totalmente dall’ordinario regime di vita dei figli, non sono coperte dal titolo esecutivo preesistente e possono legittimare la proposizione di una domanda monitoria. Per queste ultime, in assenza di accordo tra i genitori, è essenziale che il genitore anticipatario le alleghi e le dimostri specificamente in merito alla loro effettiva rispondenza all’interesse del figlio e alla loro proporzionalità rispetto alle condizioni economico-patrimoniali di entrambi i genitori.

Questo il principio emesso dalla recente sentenza emessa dal tribunale di Trani in data 30 ottobre 2025 con la quale sono stati posti in luce aspetti cruciali in materia di spese straordinarie a carico dei genitori separati, accogliendo l’opposizione promossa da un marito nei confronti del decreto ingiuntivo ottenuto dalla moglie. Il provvedimento monitorio era stato richiesto dalla donna al fine di ottenere il rimborso di € 4.507,85, pari al 50% di quelle che essa definiva come spese straordinarie “necessarie per soddisfare i bisogni primari indifferibili dei figli”, fondando tale pretesa sull’Ordinanza Presidenziale del 6 novembre 2018 che poneva a carico del padre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche.

L’uomo articolava la propria difesa su una pluralità di eccezioni. In primo luogo, eccepiva la litispendenza parziale, sostenendo che alcune spese richieste fossero già oggetto di un giudizio pendente presso il Giudice di Pace di Trani. In secondo luogo, contestava la natura di “straordinarie” delle somme, affermando che il contributo mensile di € 2.400,00 versato per il mantenimento dei tre figli fosse onnicomprensivo delle loro esigenze primarie. Chiedeva inoltre, la compensazione del credito con una propria pretesa di € 4.133,99 derivante da spese legali non corrisposte in giudizi precedenti. Infine, l’uomo chiedeva la condanna della moglie per lite temeraria e ha contestato diverse voci di spesa come non dovute, non concordate, non dimostrate, o già richieste in un precedente decreto ingiuntivo opposto.

La moglie, costituitasi in giudizio, preliminarmente chiedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, rigettando nel merito l’opposizione come infondata. Ella sosteneva che le spese straordinarie di natura medica e scolastica dovessero essere versate a prescindere dal previo accordo e che il credito azionato avesse natura alimentare-assistenziale, impedendo l’operatività dell’eccezione di compensazione. Dopo la negazione della provvisoria esecuzione e l’istruzione meramente documentale della causa, il Tribunale, con ordinanza del 25 gennaio 2024, sollevava d’ufficio la questione pregiudiziale relativa alla carenza di interesse ad agire da parte della donna, invitando le parti al contraddittorio e all’analisi dettagliata di ogni spesa. Terminato in modo negativo il tentativo di conciliazione, il Tribunale di Trani dichiarava fondata l’opposizione del marito, basando la propria decisione su due pilastri: l’accoglimento parziale dell’eccezione di litispendenza e la dichiarazione di parziale carenza di interesse ad agire della donna con conseguente revoca del decreto ingiuntivo concesso.

Quanto alla litispendenza, il Giudice riconosceva che parte delle spese erano già state oggetto di una pronuncia di merito da parte del Giudice di Pace di Trani, ritenendo applicabile l’art. 39 c.p.c. in assenza di prova del passaggio in giudicato di tale precedente sentenza, specificando che, anche in tal caso, si sarebbe dovuta rilevare l’intervenuta preclusione da giudicato esterno.

Il punto centrale della decisione risiedeva però nell’accoglimento dell’eccezione d’ufficio di carenza di interesse ad agire. Il Tribunale richiamava l’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’ordinanza presidenziale, in quanto titolo esecutivo, è idonea non solo per il recupero del contributo ordinario al mantenimento non versato ma anche per le spese straordinarie fissate in misura percentuale, escludendo solo quelle imprevedibili e imponderabili. Il Giudice ha operato una distinzione fondamentale nella tipologia delle spese: le spese mediche e scolastiche, definite come “routinarie” (es. acquisto di occhiali o tasse scolastiche), sono volte a soddisfare esigenze ordinarie e prevedibili, rientrando nel dovere generale di mantenimento della prole. Poiché per tali spese la donna era già munita di un titolo esecutivo, l’ordinanza presidenziale, avrebbe dovuto agire direttamente in executivis mediante notifica del precetto, difettando pertanto di interesse ad agire nel promuovere un nuovo giudizio monitorio o cognitivo. Al contrario, solo le spese “eccezionali” o imprevedibili, che per la loro rilevanza esulano dal regime di vita ordinario dei figli, sono le uniche a richiedere, in mancanza di accordo, un accertamento giudiziale specifico e un autonomo titolo esecutivo. In relazione a queste ultime ed in particolare alla richiesta di rimborso delle spese universitarie la donna non aveva però fornito le indicazioni concrete come età dei figli, maturarsi delle esigenze, condizioni economiche dei genitori, necessarie al giudice per valutare la rispondenza delle spese all’interesse della figlia e la loro proporzionalità/sostenibilità in assenza di accordo.

In conclusione pertanto, il Tribunale accoglieva l’opposizione dell’uomo e revocava il decreto ingiuntivo, ritenendo che la pretesa creditoria della donna non fosse sufficientemente provata neppure in relazione alle spese astrattamente qualificabili come eccezionali.

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Ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza a pieni voti presso l’Università degli Studi di Milano nel 2017, con tesi in diritto dell’informatica giuridica, analizzando l’istituto della “Responsabilità dei Portali Web e il fenomeno delle fake news”.

Interessata fin dall’inizio del suo percorso universitario alle materie di diritto della persona, dei minori e della famiglia, dall’aprile 2017 ha iniziato il percorso di pratica forense presso questo Studio, dove nel mese di gennaio 2021 è diventata Avvocato, del Foro di Milano.