PMA ANCHE PER LE DONNE SIGLE? LA CORTE COSTITUZIONALE NUOVAMENTE INVESTITA DELLA QUESTIONE
(A cura dell’Avv. Cecilia Gaudenzi)
Il Tribunale di Firenze con l’ordinanza emessa in data 11 settembre 2024, ritenendo rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità dell’art. 5 della Legge n. 40 del 2004 nella parte in cui nega alle donne single di accedere alle tecniche di procreazione assistita, disponeva l’immediata trasmissione degli atti relativi al procedimento alla Corte Costituzionale.
Il rinvio pregiudiziale effettuato dal giudice fiorentino pone le radici in un procedimento attivato da una donna single che si era vista rifiutare da un centro specializzato in PMA la fecondazione medicalmente assistita. La clinica infatti, seppur condividendo con la donna l’irragionevolezza della legge soprattutto in un contesto come quello europeo, evidenziava alla signora il divieto sancito dall’articolo 5 della legge n. 40/2004 in riferimento all’accesso alle persone single alle tecniche di procreazione medicalmente assistita.
Ricevuto il suddetto diniego, la signora ricorreva avanti il Tribunale di Firenze chiedendo in via principale la disapplicazione dell’articolo 5 legge 40/2004, la dichiarazione del di lei diritto a ricorrere alla PMA e l’emissione di un ordine diretto al Centro di procreazione assistita da lei contattato di accogliere la richiesta di accesso alla tecnica di fecondazione assistita di tipo eterologo con l’utilizzo di gamete maschile proveniente da un donatore terzo e anonimo. In via subordinata la donna chiedeva di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 legge. 40/2004 per contrasto con gli artt. 2,3,13,32 e 117 della Costituzione.
Letto il ricorso, il giudice riteneva rilevante e non manifestamente infondata la questione sollevata dalla signora. Secondo il Tribunale infatti, l’articolo 5 della legge sopra richiamata individua in maniera chiara e precisa i soggetti che possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, escludendo l’accesso a tali pratiche alle persone single senza consentire di effettuare interpretazioni estensive e analogiche stante il preciso dettato normativo.
Ad avviso dell’Organo giudicante la norma che si deve applicare al caso di specie presenta plurimi profili di incostituzionalità costituzionale. In particolare secondo il giudice fiorentino la summenzionata legge nella disposizione dell’articolo 5, laddove nega alla donna single di accedere alle tecniche di PMA tramite la fecondazione eterologa – fecondazione resa legittima nel nostro ordinamento in forza della sentenza n. 162/2014 della Corte Costituzionale – contrasta con il dettato normativo dell’articolo 3 della Costituzione. Il Giudice evidenziava come l’articolo richiamato prevede un’irragionevole disparità di trattamento a seconda che si tratti di coppie o di single, benché nel nostro ordinamento venga ammessa e tutelata la famiglia monogenitoriale. Veniva infatti, sottolineato come una donna che si reca all’estero per effettuare una PMA, il rapporto di filiazione che ne scaturisce è riconosciuto dalle norme italiane. L’irragionevole disparità, sottolineava il Giudice, trovava conferma nella sentenza della Corte Costituzionale n. 161/2023 con la quale è stato consentito alla donna rimasta sola, perché separata o vedova, di poter procedere con l’impianto in utero dell’embrione precedentemente formato. Il Giudice evidenziava poi, il contrasto della norma in oggetto con gli artt. 2 e 13 della Costituzione in quanto l’art. 5 l. 40/2004 non tutela le esigenze di procreazione riconosciute dal nostro ordinamento ed il diritto della persona di costituire una famiglia anche con figli non genetici, comportando pertanto, una violazione della libertà di autodeterminazione. Il contrasto veniva poi rilevato anche con l’art. 32 Cost. in quanto il divieto per i single viola il diritto alla salute della donna e con l’art. 117 Cost. in relazione agli artt. 8 e 14 della CEDU e agli artt. 3,7,9,35 della Carta di Nizza. Il divieto normativo infatti, confligge con il diritto al rispetto della vita privata e familiare e con il diritto all’integrità fisica e psichica in quanto non rispetta la liberà di autodeterminazione e di scelta in ordine alla propria sfera privata.
Per tutti i motivi di cui sopra, il giudice fiorentino riteneva la questione rilevante e fondata e pertanto, utilizzando lo strumento del rinvio pregiudiziale, inviava gli atti alla Corte Costituzionale perché venisse risolta la questione.
Non ci resta pertanto, che attendere la decisione della Corte per conoscere l’epilogo della questione sopra riportata. In ogni caso, visto anche il panorama europeo ed il cd. turismo procreativo che di fatto conduce al superamento del divieto normativo, palesando l’irragionevolezza della suddetta preclusione, non si può che affermare che la legge n. 40/2004 è ormai molto lontana da quelle che sono le necessità della società odierna.
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Ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza a pieni voti presso l’Università degli Studi di Milano nel 2017, con tesi in diritto dell’informatica giuridica, analizzando l’istituto della “Responsabilità dei Portali Web e il fenomeno delle fake news”.
Interessata fin dall’inizio del suo percorso universitario alle materie di diritto della persona, dei minori e della famiglia, dall’aprile 2017 ha iniziato il percorso di pratica forense presso questo Studio, dove nel mese di gennaio 2021 è diventata Avvocato, del Foro di Milano.