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Per la revoca dell’assegno divorzile non occorre il requisito della coabitazione

(A cura dell’Avv. Angela Brancati)

Il caso di specie prende le mosse da un procedimento di revisione delle condizioni di divorzio in cui il ricorrente chiedeva la revoca dell’assegno divorzile riconosciuto a favore della ex moglie adducendo l’intervenuta relazione con un nuovo compagno. Sia il Tribunale, sia la Corte d’Appello confermavano il rigetto della richiesta di modifica non sussistendone i presupposti.

In particolare, il giudice di seconde cure rilevava che oltre a non essere stata dimostrata ai fini della modifica delle condizioni e della revoca dell’assegno divorzile la prova un rapporto di convivenza more uxorio connotato dai requisiti della stabilità, mutualità reciproca, economica e materiale, nessun incremento reddituale della beneficiaria era emerso nel corso degli anni.

Avverso la pronuncia di rigetto della Corte d’Appello di Venezia proponeva ricorso per Cassazione l’ex marito sulla base di tre differenti motivi.

Con il primo motivo il ricorrente lamentava la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 9, primo comma e 5 commi 6 e 10 della legge 898/1970, per non avere il giudice di secondo grado rilevato la coabitazione della resistente con il nuovo compagno. Con il secondo motivo sempre con riferimento alla violazione e/o falsa applicazione delle norme di cui sopra, il ricorrente lamentava di come la Corte d’Appello non avesse rilevato il mutamento delle condizioni reddituali della ex moglie. Infine, con il terzo motivo eccepiva la nullità della sentenza per non avere l’Autorità ammesso la prova orale rispetto a circostanze idonee a confermare la stabilità della relazione affettiva intercorrente tra la resistente e il nuovo compagno.

Gli Ermellini con la pronuncia 10451 del 19 aprile 2023 in prima battuta analizzando unitamente il primo e terzo motivo, reputavano entrambi inammissibili.

In particolare precisavano, passando in rassegna tutte le rilevanti pronunce in tema nuove nozze, nuova convivenza e revoca dell’assegno divorzile, come il ricorrente non avesse dimostrato né l’effettiva convivenza nel frattempo intervenuta tra l’ex moglie e il nuovo compagno né tantomeno la stabilità della relazione tra i due.

Sul tema, i giudici evidenziavano che già la giurisprudenza di legittimità anche a Sezioni Unite soffermandosi sulla natura compensativa e assistenziale dell’assegno divorzile concludeva nel senso che la nuova convivenza non determinava necessariamente la perdita automatica dell’assegno, potendo residuare la componente compensativa, nel caso in cui l’ex coniuge avesse dimostrato il proprio contributo alla formazione del patrimonio familiare.

Sempre ai fini della revoca dell’assegno divorzile il Giudice avrebbe dovuto procedere all’accertamento della stabile relazione tenendo in considerazione non solo l’eventuale intervenuta coabitazione ma anche una comunione di intenti e reciproci impegni di assistenza morale e materiale tra i nuovi compagni. L’accertamento del giudice ai fini della valutazione di un’effettiva relazione sentimentale sarebbe dovuta essere oggetto di un esame puntale e rigoroso.

La Corte di Cassazione nella pronuncia analizzata, nel prendere le mosse dalle precedenti pronunce, reputava il requisito della coabitazione non necessariamente essenziale ai fini della revoca o della riduzione dell’assegno divorzile dal momento che l’evoluzione dei costumi aveva portato a ritenere con sempre maggiore frequenza che le persone, seppur legate sentimentalmente, tendevano ad avere i loro centri di interessi in luoghi separati. I giudici di legittimità aggiungevano a tal proposito che “occorre comunque in mancanza dell’elemento oggettivo della stabile coabitazione, che l’accertamento dell’effettivo legale di convivenza, allorquando esso costituisca un fattore impeditivo del diritto all’assegno divorzile, sia compiuto, in riferimento agli elementi indiziari potenzialmente rilevanti”. Gli elementi indiziari, precisavano, sarebbero potuti essere rappresentati per esempio dall’esistenza di figli, dalla comunanza di rapporti bancari e patrimoniali e dalla contribuzione al menage familiare da cui desumersene il nuovo progetto di vita.

Nel caso di specie, i giudici di legittimità ritenevano di come la Corte d’Appello avesse correttamente respinto le istanze del ricorrente vista l’assenza di indizi sufficienti a provare l’esistenza di una stabile relazione nel frattempo intervenuta tra l’ex moglie e il nuovo compagno. La Corte d’Appello in maniera coerente non aveva considerato sufficiente ai fini dell’accoglimento del ricorso il report dell’agenzia investigativa, avendo questo riguardato un breve periodo, senza tuttavia dare prova della stabile convivenza e dello stabile legale instauratosi tra la nuova coppia.

Anche, infine, il secondo motivo veniva ritenuto dalla Corte di Cassazione inammissibile dal momento che il giudice di seconde cure aveva correttamente esaminato e valutato la situazione reddituale della ex moglie senza tuttavia ravvisarne alcun incremento.

La censura è stata altresì considerata inammissibile poiché il ricorrente lamentava l’errato apprezzamento compiuto nel merito dai giudici di prime e seconde cure, apprezzamento di fatto sottratto al sindacato di legittimità. La Corte di Cassazione non avrebbe potuto riesaminare le singole valutazioni compiute nel merito da parte dei giudici dei gradi precedenti, potendo solo controllare, sotto il profilo logico, formale e giuridico il giudizio compiuto dalla Corte d’appello. Pertanto, stante l’inammissibilità del ricorso la Corte condannava il ricorrente alle spese processuali del giudizio, confermando le statuizioni dei giudici di merito.

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Ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza con il massimo dei voti presso l’Università degli Studi di Parma nel 2016, con tesi in diritto diritto amministrativo.

Successivamente ha svolto il tirocinio ex art. 73 DL 79/2013 presso il Tribunale per i Minorenni di Milano dove ha coltivato il proprio interesse per le materie di diritto della persona, dei minori e della famiglia. Dal maggio 2018 ha iniziato il percorso di pratica forense presso questo Studio.

Dal novembre 2019 ha conseguito il titolo di Avvocato e ad oggi appartiene al Foro di Milano.