Padre assente e anaffettivo: la figlia chiede ed ottiene il cambio di cognome con quello materno.
(A cura della Dottoressa Elisa Cazzaniga)
Partendo da una vicenda di una giovane donna che ha dovuto lottare per riuscire a cambiare il prorpio cognome, la sentenza n. 8422 emessa dal Consiglio di Stato in data 19 settembre 2023 ci permette di effettuare un importante approfondimento sul significato che il cognome ha assunto nel corso degli anni nel nostro ordinamento alla luce delle più recenti sentenze della Corte Costituzionale in merito.
Nel caso di specie la donna presentava istanza alla Prefettura di Prato per ottenere il cambio del cognome da quello paterno a quello materno. La ricorrente motivava l’istanza affermando che il padre, dopo la separazione dalla di lei madre, non solo non si era mai preoccupato del suo sostentamento, ma aveva anche mantenuto sistematicamente un atteggiamento anaffettivo nei di lei confronti. L’istanza arrivava dopo anni di riflessioni sul punto ed era dunque certa e ponderata.
La Prefettura di Prato richiedeva alla donna di approfondire le motivazioni già esposte e di fornire ulteriori documenti a sostegno della richiesta; la donna, pertanto, produceva una dichiarazione propria ed una della madre a supporto delle ragioni già precedentemente indicate. Le integrazioni non venivano tuttavia ritenute sufficienti e l’istanza veniva rigettata poiché, essendo il nome ed il cognome elementi fondanti dell’identità personale le cui modalità di attribuzione sono dettate in maniera esplicita e dettagliata dalla legge, la modificazione degli stessi poteva essere ammessa solo ed esclusivamente in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguata e pregnante documentazione e da solide e significative motivazioni.
La donna proponeva dunque ricorso al TAR Toscana lamentando che il cambiamento del cognome non ha carattere eccezionale ed che non vi era corrispondenza tra il contenuto del provvedimento impugnato e quanto rappresentato nel preavviso di diniego.
Il TAR Toscana accoglieva il ricorso ritenendo il provvedimento della Prefettura carente di motivazione.
L’Amministrazione proponeva dunque appello avanti il Consiglio di Stato, il quale poi riteneva l’impugnativa infondata e respingeva confermando dunque la possibilità per la giovane donna di mutare il proprio cognome da quello paterno a quello materno.
Il Consiglio di Stato nel motivare la propria decisione ha svolto alcune considerazioni preliminari partendo in primis dall’art. 89 del D.P.R. n. 396/2000 rubricato proprio “modificazioni del nome o del cognome”. In tale disposizione viene disciplinata la procedura che deve seguire chiunque voglia cambiare il proprio nome o cognome. Sul punto il Consiglio di Stato ha evidenziato che, come correttamente sostenuto dall’Amministrazione, la valutazione del Prefetto circa l’istanza di cambio del cognome si configura come un potere discrezionale che si esercita bilanciando l’interesse dell’istante, che deve essere circostanziato adeguatamente, con l’interesse pubblico alla stabilità degli elementi che identificano la persona.
Quanto alla fattispecie concreta, il Consiglio di Stato evidenzia che alla ricorrente era stato attribuito il cognome paterno secondo quanto previsto dalla legge vigente al tempo della di lei nascita.
Inizialmente infatti il cognome era meramente il segno distintivo della famiglia, con il tempo vi è stata una valorizzazione del diritto all’identità personale in virtù del quale il cognome diventa espressione dell’identità del singolo (Corte Cost. n. 286/2016). Inoltre, l’originaria procedura automatica di attribuzione del cognome paterno deriva da un sistema retaggio di una concezione patriarcale della famiglia fondata su una potestà maritale non più coerente con i principi dell’ordinamento e della società.
La prima importante innovazione in punto di attribuzione del cognome deriva dalla sentenza n. 286/2016 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittime le norme del nostro ordinamento che non consentono ai coniugi la possibilità di trasmettere, di comune accordo, il cognome materno.
Un ulteriore tassello è stato aggiunto con la sentenza della Corte Costituzionale n. 131 del 2022 che ha ulteriormente mutato il regime normativo relativo all’attribuzione del cognome ai figli dichiarando illegittime tutte le norme che prevedono l’automatica attribuzione del cognome del padre con riferimento ai figli nati “dentro e fuori dal matrimonio” e a quelli adottivi. Con tale sentenza la Corte ha infatti stabilito che il figlio assume il cognome di entrambi i genitori nell’ordine da essi concordato, fatto salvo comunque il loro diritto di trasmetterne uno soltanto.
Da ultimo, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 135 del 2023 si è pronunciata dichiarando l’illegittimità costituzionale l’art. 299 comma 1 c.c. nella parte in cui imponeva l’obbligatoria anteposizione del cognome dell’adottante a quello dell’adottato nel caso di persone maggiorenni in quanto si trattava di un’irragionevole compressione del diritto inviolabile all’identità personale.
Ovviamente la nuova disciplina trova applicazione solo per i casi in cui un cognome non sia ancora stato attribuito per i casi in cui sia in corso una procedura giurisdizionale finalizzata a tale attribuzione, ma nonostante ciò è sicuramente espressione della sensibilità attuale sul tema del “cognome” visto come “testimonianza del legame del figlio con entrambi i suoi genitori, o, se si vuole, con ciascuno di essi, in quanto l’assegnazione del cognome deve intendersi funzionale alla migliore costruzione dell’identità del figlio”.
Nel decidere il caso di specie dunque, il Consiglio di Stato, pur precisando di non poter applicare la nuova disciplina, ha ritenuto di non potersi esimere dal tenere in considerazione i principi di diritto enunciati dalla Corte Costituzionale e pertanto ha dichiarato infondato l’appello proposto dall’Amministrazione e conseguentemente legittima e sufficientemente motivata l’istanza della donna di sostituire il cognome paterno con quello della madre, andando a recidere definitivamente il legame meramente formale che aveva con il a padre.
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