Modifica e revoca dell’assegno divorzile per nuove circostanze sopravvenute
(A cura dell’Avv. Angela Brancati)
É possibile chiedere la modifica delle condizioni di divorzio e nella specie dell’assegno divorzile a favore dell’ex coniuge quando quest’ultimo acquista la proprietà esclusiva di un immobile?
La Corte di Cassazione è stata investita della questione la cui vicenda prende le mosse da un giudizio di modifica delle condizioni di divorzio a seguito dell’attribuzione in proprietà esclusiva ad uno dei due coniugi di un bene originariamente in comunione legale tra gli stessi.
Il giudizio di modifica delle condizioni è teso a verificare se le circostanze fattuali esistenti tra i coniugi alla data del divorzio siano nel frattempo mutate tanto in senso positivo quanto in senso negativo. Nel caso di specie, dopo la conclusione del giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio e decretato lo scioglimento della comunione legale, gli ormai ex coniugi adivano il Tribunale ordinario affinché lo stesso si pronunciasse sulla divisione del bene in comproprietà. Il giudizio, in particolare, terminava con una pronuncia di divisione giudiziale del bene e attribuzione dello stesso interamente alla ex moglie. Tale modifica nell’assetto patrimoniale di quest’ultima faceva sì che l’ex marito sottoponesse la questione nuovamente al giudice della famiglia in modo tale che questi potesse valutare effettivamente l’intervenuto mutamento delle condizioni fattuali in senso migliorativo.
L’uomo, infatti, adiva in primo grado il Tribunale di Vicenza proponendo apposito ricorso di modifica attraverso il quale chiedeva la revoca o riduzione dell’assegno divorzile, precedentemente determinato in seno al giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio a favore dell’ex coniuge, per essere la stessa nelle more divenuta unica proprietaria di un bene prima in comunione e per avere la stessa rinunciato all’eredità della propria madre. Rigettata l’istanza, il ricorrente impugnava la decisione dinanzi la Corte d’Appello di Venezia, che al pari del primo giudice, rigettava nuovamente il reclamo considerando i fatti nel frattempo intervenuti e consistenti nell’attribuzione in proprietà esclusiva di un immobile del valore di Euro 290.000 non rilevanti ai fini di una modifica delle condizioni in essere. Secondo la Corte territoriale, infatti, questa circostanza non poteva assurgere ad elemento fattuale nuovo in grado di mettere in discussione l’an e il quantum del già determinato assegno divorzile.
Da ultimo, il reclamante avverso tale decisione proponeva ricorso per Cassazione lamentando l’avvenuta violazione di legge in cui era incorsa la Corte territoriale. Il Giudice di legittimità riteneva il ricorso fondato per diversi ordini di ragioni prima fra tutte il non aver la Corte d’Appello opportunamente valutato l’intervenuta modifica dell’assetto patrimoniale dell’ex coniuge beneficiario dell’assegno divorzile.
La Corte di Cassazione prende le mosse tanto dalla funzione cui assolve l’assegno divorzile, ossia quella assistenziale, perequativo-compensativa tanto dalla circostanza dell’acquisto esclusivo della proprietà, per giungere alla conclusione di una imprescindibile valutazione di quest’ultima ai fini della modifica delle condizioni. La Corte territoriale secondo quanto sostenuto dalla Cassazione nella recentissima ordinanza del 5 maggio 2021 n. 11787 aveva considerato il giudizio di divisione avente effetti meramente dichiarativi e per ciò non implicante un mutamento in senso migliorativo dell’assetto patrimoniale dell’ex coniuge. I giudici di ultimo grado, invece, abbracciando una visione diametralmente opposta sostengono che il suddetto giudizio non può che avere effetti costitutivi e traslativi del diritto di proprietà in capo ad un unico soggetto, nella specie la ex moglie. La titolarità esclusiva di un immobile, infatti, è “astrattamente idonea a variare i termini della situazione di fatto e ad alterare l’equilibrio economico accertato al momento della pronuncia di divorzio, nel qual caso vi sarebbe la possibilità di dare ingresso di revisione dell’assegno”.
La Corte di Cassazione, inoltre, valuta anche ai fini dell’accoglimento del ricorso la circostanza secondo la quale l’ex moglie avrebbe rinunciato ai diritti successori verso la propria madre, rinunciando, inoltre, anche all’azione di riduzione in occasione della vendita da parte della di lei sorella di un immobile caduto in successione. I giudici di legittimità accolgono anche tale motivo di ricorso ritenendo che tale elemento fattuale sarebbe dovuto entrare a far parte ed essere quindi valutato ai fini di un’eventuale modifica delle condizioni di divorzio.
La Suprema Corte di Cassazione mediante la sopracitata ordinanza ha, pertanto, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione per la nuova valutazione della vicenda sulla base dell’obiter espresso dai giudici di ultimo grado.
Ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza con il massimo dei voti presso l’Università degli Studi di Parma nel 2016, con tesi in diritto diritto amministrativo.
Successivamente ha svolto il tirocinio ex art. 73 DL 79/2013 presso il Tribunale per i Minorenni di Milano dove ha coltivato il proprio interesse per le materie di diritto della persona, dei minori e della famiglia. Dal maggio 2018 ha iniziato il percorso di pratica forense presso questo Studio.
Dal novembre 2019 ha conseguito il titolo di Avvocato e ad oggi appartiene al Foro di Milano.