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MANTENIMENTO AL FIGLIO MAGGIORENNE CHE PERDE IL LAVORO A TEMPO DETERMINATO E STIPENDIO MODESTO

(A cura della Dottoressa Elisa Cazzaniga)

Molto interessante la pronuncia emessa dal Tribunale di Marsala lo scorso 11 luglio 2024 in merito alla reviviscenza del diritto al mantenimento per il figlio maggiorenne rimasto disoccupato. 

All’interno del procedimento di divorzio instaurato dal marito, padre di tre figli maggiorenni, è stato infatti, ampiamente approfondito il tema del diritto al mantenimento dei figli maggiorenni: fino a quando persiste il dovere dei genitori di mantenere i figli? In assenza di automatismo, quali sono le circostanze del caso concreto che deve valutare il giudice? Cosa deve provare colui o colei che richiede il contributo al mantenimento del figlio?

Il Tribunale di Marsala nella propria decisione risponde a tutte queste domande e argomenta distaccandosi parzialmente dal costante orientamento della Corte di Cassazione. 

In primo luogo il Giudice ha ricordato che il nostro ordinamento prevede il dovere di entrambi i genitori di contribuire al mantenimento dei figli anche in caso di divorzio e che, nonostante l’assenza di riferimenti normativi all’età del figlio, l’obbligo dei genitori non cessa automaticamente con il compimento dei 18 anni, ma perdura fino al raggiungimento della di lui autosufficienza economica. 

Al contempo però, la Suprema Corte con la decisione n. 17183/2020, interpretando l’art. 337 septies c.c., ha evidenziato che raggiunta la maggior età non è previsto alcun automatismo neppure per la prosecuzione del diritto al mantenimento da parte dei genitori, bensì è rimessa al giudice una decisione sul punto alla stregua di tutte le circostanze del caso concreto. 

Con il raggiungimento della maggior età infatti, si presume l’idoneità del giovane adulto a conseguire reddito e di conseguenza spetta al genitore richiedente l’onere di provare la dipendenza economica del figlio da sé, questo in virtù del principio di prossimità o vicinanza della prova. 

Il Giudice di Marsala ha successivamente precisato che se esiste il diritto del figlio ad essere mantenuto anche dopo i 18 anni, questo non esclude il di lui dovere di adoperarsi per raggiungere quanto prima l’indipendenza economica; del pari è onere dei genitori assecondare le inclinazioni naturali e le aspirazioni dei figli, consentendo loro di istruirsi in conformità con interessi ed aspirazioni mediante la somministrazione dei mezzi economici necessari. 

Cosa accade però se il figlio maggiorenne inizia a lavorare con contratto a tempo determinato e non viene rinnovato il contratto ovvero viene licenziato? 

Il Tribunale d Marsala risponde citando plurime sentenze della Corte di Cassazione secondo le quali “lo svolgimento di un’attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio maggiorenne di procurarsi un’adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell’obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.

Tuttavia, precisa il giudice di primo grado “non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento dell’autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione”.

L’aspetto innovativo della decisione del Tribunale di Marsala risiede proprio nel fatto che, nel caso di specie, uno dei figli del ricorrente dopo essersi trasferito lontano da casa e aver lavorato per alcuni mesi in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato si era trovato costretto a fare ritorno presso la casa materna in quanto il suddetto contratto non era stato rinnovato. 

In ragione dunque dell’intervenuta disoccupazione del figlio in corso di causa, la donna chiedeva al Giudice di porre a carico dell’ex marito un contributo al mantenimento del figlio privo di lavoro. 

Il Tribunale di Marsala, ritenendo dunque di non poter considerare raggiunta l’indipendenza economica del ragazzo anche in considerazione della brevità dell’impiego, accoglieva l’istanza materna ponendo a carico del padre l’onore di versa un importo mensile pari ad € 250,00.

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