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L’EREDITA’ RICEVUTA DA UN GENITORE CONDIZIONA LA MISURA DEL MANTENIMENTO DEI FIGLI

(A cura dell’Avv. Cecilia Gaudenzi)

Nella determinazione del contributo al mantenimento dei figli non è affatto indifferente il variare delle condizioni reddituali e patrimoniali dei genitori, poiché a questa va direttamente ragguagliata l’entità del mantenimento, così da assicurare ai figli, per quanto possibile, anche in regime di separazione dei coniugi, un tenore di vita proporzionato alle possibilità economiche della famiglia. 

Questo il principio espresso dalla Sezione Prima della Suprema Corte di Cassazione nella recentissima ordinanza n. 5242/2024 pubblicata il 28 febbraio 2024. 

Il caso sottoposto all’attenzione della Corte di Cassazione iniziava avanti il Tribunale di Padova che, a seguito di un procedimento giudiziale per separazione personale dei coniugi emetteva sentenza con la quale assegnava la casa coniugale alla moglie affinché ci vivesse con i figli per i quali veniva stabilito un contributo al mantenimento a carico del padre pari ad € 400,00 mensili. 

La madre, ritenendo inadeguato il contributo al mantenimento stabilito per i figli, ricorreva in appello. Il padre si costituiva in secondo grado facendo a sua volta appello incidentale e chiedendo la diminuzione dell’assegno per i figli. La Corte d’Appello di Venezia tuttavia, rigettava sia il ricorso della signora sia l’appello incidentale dell’uomo confermando la misura del contributo dovuto dal padre per i figli, tenuto conto da una parte del presumibile incremento dei suoi guadagni e dall’altra l’aumento dell’aumento delle esigenze dei minori e dei relativi oneri economici. 

Non soddisfatta della decisione di secondo grado la signora ricorreva avanti la Corte di Cassazione lamentando da un lato che la Corte territoriale non aveva adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di aumento del contributo al mantenimento paterno e dall’altro che i giudici di secondo grado non avevano esaminato e valutato, ai fini della quantificazione dell’assegno a favore dei figli, le mutate risorse patrimoniali del padre conseguite a seguito della morte del di lui genitore. 

Gli Ermellini accolgono il ricorso materno evidenziando che i motivi di ricorso relativi al mantenimento dei figli erano fondati. La Corte infatti, ricorda che l’art. 316 cc nel prescrivere che entrambi i genitori devono adempiere all’obbligazione di mantenimento dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, non detta un criterio automatico per la determinazione dell’ammontare dei rispetti contributi, fornito dal calcolo percentuale dei redditi dei due soggetti, che finirebbe per penalizzare il coniuge più debole, ma prevede un sistema più complesso di valutazione. Ciò significa che i giudici nel corso del procedimento ai fini del calcolo per il contributo al mantenimento dei figli devono tenere conto non solo dei redditi dei genitori ma anche di ogni altra risorsa economica. Ne discende pertanto, che nel calcolo dell’importo che un genitore è tenuto a versare a titolo mantenimento dei figli, non è affatto irrilevante la modifica delle condizioni economiche e patrimoniali anche quanto provenienti ad una eredità. 

Nel caso in esame la Corte evidenzia come la Corte d’Appello non aveva accertato né valutato il variare delle condizioni patrimoniali paterne conseguenti al decesso del genitore al fine di parametrare il contributo al mantenimento dei figli alle nuove condizioni paterne, limitandosi unicamente a considerare che la gestione dell’azienda ereditata dal genitore avrebbe probabilmente comportato un aumento dei di lui guadagni rispetto al passato. La Corte territoriale infatti, prendendo in esame congiuntamente la domanda di incremento, avanzata dalla madre, e di decremento, avanzata dal padre, nella propria motivazione aveva unicamente spiegato le ragioni secondo cui non era possibile procedere ad una diminuzione dell’assegno senza però fare cenno ad alcuna ragione idonea a motivare il rigetto della domanda avanzata dalla ricorrente. 

Considerato pertanto che dalla lettura della decisione di secondo grado era possibile percepire le ragioni di diniego del decremento ma non invece di comprendere i motivi per cui i giudici distrettuali avevano ritenuto di non riconoscere l’aumento richiesto dalla madre, la Corte di Cassazione dichiara la sentenza di secondo grado viziata per difetto di motivazione e per omessa valutazione della situazione economica e patrimoniale del padre. 

Il provvedimento viene pertanto cassato e rinviato alla Corte d’Appello di Venezia.

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Al centro del nostro lavoro c’è la persona. Studio Legale Di Nella è specializzato nel Diritto delle Famiglie, Diritto Internazionale della Famiglia, Diritto Collaborativo, Diritto della Persona, Diritto dei Minori, Diritto Penale Minorile, Sottrazioni internazionali dei Minori, Diritto delle Successioni e Donazioni e Diritto dell’Immigrazione.

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Ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza a pieni voti presso l’Università degli Studi di Milano nel 2017, con tesi in diritto dell’informatica giuridica, analizzando l’istituto della “Responsabilità dei Portali Web e il fenomeno delle fake news”.

Interessata fin dall’inizio del suo percorso universitario alle materie di diritto della persona, dei minori e della famiglia, dall’aprile 2017 ha iniziato il percorso di pratica forense presso questo Studio, dove nel mese di gennaio 2021 è diventata Avvocato, del Foro di Milano.