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tradimento virtuale

L’amore è eterno finché dura: infedeltà virtuale e addebito della separazione

(A cura dell’Avv. Maria Grazia Di Nella)

Secondo l’Associazione nazionale divorzisti italiani, a seguito dell’emergenza sanitaria, durante la conseguente convivenza forzata, 1 italiano su 3 ha tradito, tanto che le richieste di separazione sono aumentate del 60% rispetto all’anno 2019 e il 40% dei procedimenti sono stati introdotti proprio a seguito della scoperta di un tradimento.

Ma quali comportamenti oggi integrano un tradimento?

Nell’ultimo ventennio abbiamo assistito ad un mutamento radicale del contenuto dei diritti e dei doveri dei coniugi e in particolare il obbligo di fedeltà si è sostanzialmente “trasformato” in un obbligo di lealtà, ovvero di condivisione spirituale e valoriale, all’interno della quale l’esclusiva sessuale costituisce solo un aspetto.

Il bene tutelato non è più tanto l’onore o il decoro del coniuge, ma soprattutto il rapporto di fiducia e stima reciproci e in questa nuova prospettiva anche una relazione virtuale, vissuta soltanto on line o anche il semplice tentativo di instaurare una relazione extraconiugale e persino una relazione platonica, viene vissuta e valutata come condotta lesiva del dovere di fedeltà e potrebbe condurre ad una pronuncia di addebito della separazione, a carico del coniuge cui siano imputabili tali condotte.

Se un like su Facebook, da solo, non può essere certo considerato tradimento, mostrare pubblicamente e frequentemente l’apprezzamento verso una persona, le sue esperienze, potrebbe invece integrare una nuova forma di adulterio: il “micro-cheating” inteso secondo l’Urban Dictionary  “quando si tradisce, ma solo un pò”, vale a dire una micro-infedeltà fatta di una serie di piccole azioni, apparentemente irrisorie, che però in determinate situazioni possono interare un’ipotesi di adulterio.

Esempi di “micro-cheating”: controllare frequentemente il profilo di una persona o i suoi post sui social media; scambiare messaggi con altre persone mantenendo volontariamente il partner all’oscuro; omettere/mentire sul proprio stato sentimentale durante una conversazione in chat; tenere attivo un profilo sui siti di incontri; scambiare messaggi maliziosi con una o più persone diverse dal/dalla proprio/a partner; mettere “mi piace” sui social a vecchi post o vecchie foto di un ex; scambiare foto piccanti con qualcuno che non sia il/la partner. Insomma, tradimenti che si consumano solo entro i confini della chat.

Può anche darsi che le due persone che dicono di piacersi non si incontreranno mai, non daranno mai un profumo alla pelle dell’altro/a e non permetteranno mai ai loro corpi di accarezzarsi ma allorquando, per intensità, frequenza e modalità tale relazione virtuale coinvolge emotivamente ed affettivamente al punto da arrivare a compromettere la fiducia tra i coniugi e a provocare l’insorgere della crisi matrimoniale, anche un tradimento non “consumato” può essere causa di addebito della separazione, indipendentemente dal fatto che i due non abbiamo mai avuto un rapporto sessuale o che si siano esclusivamente baciati (Cassazione 12794 del 2021).

D’altra parte questa posizione della Cassazione che conferma l’orientamento favorevole ad una nozione ampia del dovere di fedeltà, rispecchia il sentire odierno. Secondo un sondaggio commissionato dal sito di incontri per donne Gleeden condotto su un campione di 5000 donne europee di cui 1000 italiane, oggi anche il semplice atto di seguire il profilo dell’ex su Facebook o su Instagram è considerato un atto di tradimento dal 43% delle giovani italiane intervistate, che non accettano che i loro compagni rimangano in rapporti, anche solo virtuali, con le ragazze che le hanno precedute.

Ma la lista delle azioni virtuali, considerate in tutto e per tutto equiparabili a un tradimento e talmente gravi da essere in grado di incrinare la fiducia e la vita di coppia, è lunga e passa per smartphone, social e chat. Per la maggior parte delle donne, infatti, è insopportabile anche solo pensare che il loro compagno chatti con un’altra, per non parlare del “sexting”, considerato a tutti gli effetti un tradimento anche dalla Cassazione che già nel 2018 con l’ordinanza del 16 aprile 2018 n. 9384 sanciva che la condotta di un coniuge intento alla ricerca di relazioni extraconiugali tramite internet integra una violazione dell’obbligo di fedeltà ex art. 143 c.c.

Il caso arrivava all’attenzione della Cassazione poiché un marito tentava di addebitare la causa di separazione, al fine di evitare l’assegno di mantenimento, alla moglie per abbandono del tetto coniugale: i giudici, però, si esprimevano chiaramente sostenendo che anche la semplice iscrizione a siti di dating online e, di conseguenza, un comportamento che consisteva nel cercare attivamente relazioni con altre donne era una «circostanza oggettivamente idonea a compromettere la fiducia tra i coniugi e a provocare l’insorgere della crisi matrimoniale all’origine della separazione», legittimando la donna ad allontanarsi dal tetto coniugale una volta scoperto il tradimento virtuale e ad addebitare la separazione al marito.  

Uguale posizione è stata recentemente assunta dalla Cassazione con l’ordinanza 3879 del 16 febbraio 2021 che prende le mosse da una sentenza del Tribunale di Verona, confermata anche in Appello, che addebitava la separazione al marito a seguito della produzione in giudizio da parte della moglie di sms e pagamenti per siti di incontri on line con donne a conferma del fatto che anche il tradimento virtuale, allorquando venga dimostrata l’esistenza di un legame caratterizzato da reciproco coinvolgimento sentimentale, può essere causa dell’addebito della separazione poiché incide in modo profondo e definitivo sul rispetto e la fiducia coniugale.

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