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La nuova convivenza del genitore collocatario non determina in automatico la revoca dell’assegnazione dell’abitazione familiare. 

(A cura dell’Avv. Angela Brancati)

La Corte di Cassazione con la pronuncia 33695/2025 pubblicata il 23 dicembre 2025 è tornata a pronunciarsi sui principi che regolano l’assegnazione dell’abitazione familiare e la determinazione dell’assegno di mantenimento, chiarendo che la nuova convivenza del genitore collocatario non determina in automatico la revoca dell’assegnazione. Sarà necessario guardare sempre all’interesse dei figli che dovranno continuare a vivere nell’habitat domestico in cui sono cresciuti anche se la madre ha nelle more intrapreso una nuova convivenza all’interno dell’abitazione familiare. 

La questione trae origine da un giudizio di separazione, in cui il Tribunale di Roma all’esito dell’espletata CTU avente ad oggetto le capacità genitoriali aveva disposto l’affido condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre alla quale veniva assegnata l’abitazione familiare di proprietà del marito, statuendo che questi versasse per il figlio l’importo di €300,00 e per la moglie l’importo di €100,00. Già nel giudizio di primo grado il marito si opponeva alla richiesta formulata nelle prime memorie difensive dalla donna quanto all’assegnazione della casa familiare dando prova dell’esistenza della convivenza more uxorio tra la moglie ed il nuovo compagno. Inoltre, il marito rilevava di come la moglie fosse decaduta dalla possibilità di vedersi assegnata l’abitazione avendo la stessa abbandonato la richiesta in sede di precisazioni delle conclusioni e memorie conclusionali. Solo con il deposito della memoria di replica la donna avrebbe riformulato la richiesta di assegnazione dell’abitazione familiare.   

Avverso la decisione proponeva appello l’uomo chiedendo la revoca del mantenimento da versarsi in favore della moglie, la riduzione del mantenimento a favore del figlio e la restituzione dell’abitazione coniugale, avendo la donna depositato in primo grado il foglio di precisazione delle conclusioni e le memorie conclusionali senza domandare l’assegnazione, presumendosi pertanto la di lei rinuncia. 

La Corte d’Appello di Roma accoglieva parzialmente l’impugnazione con riguardo esclusivamente alla determinazione dell’assegno di mantenimento per il figlio, riducendolo ad €200,00. La Corte respingeva anche l’appello incidentale formulato dalla donna circa la rimodulazione del calendario degli incontri tra il padre ed il figlio. Quanto all’abitazione coniugale, i giudici di secondo grado chiarivano che questa dovesse rimanere assegnata alla madre essendo la stessa collocataria del figlio minore. 

Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso per Cassazione l’uomo affidandosi a tre differenti motivi. 

Con il primo motivo, il ricorrente lamentava come il giudice d’appello avesse errato nel confermare l’assegnazione dell’abitazione coniugale, stante l’intrapresa la convivenza all’interno da parte della moglie con un altro uomo. Aggiungeva che tale convivenza non era stata contestata nel giudizio di primo grado. 

Con il secondo motivo, l’uomo lamentava che la Corte d’Appello non avesse valutato la rinuncia all’assegnazione dell’abitazione familiare intervenuta nelle more del giudizio di primo grado. La madre, infatti, se dapprima con gli scritti introduttivi richiedeva l’assegnazione, successivamente in sede di precisazione delle conclusioni e in sede di memorie conclusionali ometteva di ribadire la richiesta. Solo in occasione della memoria di replica la donna la contemplava nuovamente. Al pari di quanto già sostenuto in secondo grado, il ricorrente asseriva l’intervenuta rinuncia da parte della moglie. 

Con il terzo motivo, infine, lamentava come la Corte d’Appello non si fosse pronunciata in ordine alla richiesta di espletamento di prove testimoniali aventi ad oggetto l’adeguatezza o meno dei redditi dichiaratamente “al nero” della moglie, la quale era collaboratrice domestica senza tuttavia alcun contratto di lavoro. 

Per una questione di pregiudizialità logica la Corte di Cassazione  analizzava dapprima il secondo motivo del ricorso consistente nella mancata considerazione di una intervenuta rinuncia all’assegnazione da parte della madre. Rilevavano gli Ermellini che come correttamente statuito dalla Corte d’Appello, anche in assenza di un’esplicita domanda di assegnazione, per legge l’abitazione coniugale seguiva il genitore collocatario: essendo nel caso di specie la madre il genitore collocatario del minore da tale assunto doveva discendere l’assegnazione alla donna stessa. Aggiungevano poi che la mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente apresentarla, essendo necessario, a tale fine, che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venire meno del suo interesse a coltivare siffatta domandaNon avendo pertanto la donna tenuto un comportamento processuale atto a dimostrare inequivocabilmente la di lei volontà a rinunciare alla domanda originariamente proposta, il motivo veniva dichiarato inammissibile.  

Anche il primo motivo veniva dichiarato inammissibile e ciò perché la giurisprudenza di legittimità in maniera ormai consolidata non escludeva l’assegnazione della casa familiare al genitore collocatario che nelle more aveva intrapreso una convivenza. La decisione sull’assegnazione era infatti governata da altre regole, prima tra tutte l’esigenza di conservare l’habitat domestico, da intendersi quale centro degli affetti, degli interessi e delle radicate abitudini in cui si articolava la vita familiare. Il giudice doveva pertanto compiere una valutazione di rispondenza all’interesse della prole tutte le volte in cui si trovava a decidere sulle sorti dell’abitazione familiare. La circostanza che il genitore collocatario avesse nel frattempo intrapreso nella stessa abitazione una nuova convivenza non era di per sé idonea ad escludere automaticamente la revoca dell’assegnazione, dovendosi tenere in considerazione l’interesse della prole e dovendosi preservare la crescita in un ambiente domestico già conosciuto. Il ricorrente a supporto delle proprie ragioni aveva fatto riferimento ad una giurisprudenza che si era formata su un tema diverso dall’assegnazione e cioè quello vertente sul diritto del coniuge a continuare a ricevere un assegno di mantenimento pur avendo intrapreso una stabile convivenza con un terzo, con il quale vi era stato un nuovo progetto di vita basato su reciproci doveri di assistenza morale e materiale. 

Anche il terzo motivo avente ad oggetto l’adeguatezza dei redditi della moglie alla quale il Tribunale prima e la Corte d’Appello dopo avevano riconosciuto il diritto a percepire un assegno di mantenimento pari ad €100,00 veniva dichiarato inammissibile. 

Secondo la Corte di Cassazione, la Corte territoriale aveva, seppur con motivazione sintetica, esaminato la situazione reddituale e patrimoniale di entrambi i coniugi, tanto che in secondo grado vi era stata una riduzione dell’assegno di mantenimento per il figlio. Aggiungeva correttamente poi la Corte d’Appello di Roma che in capo alla moglie doveva ritenersi sussistente il diritto a ricevere un mantenimento da parte del marito stante la disparità reddituale tra i due che vedeva l’uomo godere di uno stipendio stabile e la donna di un’occupazione non stabilizzata ma occasionale e fonte di un contenuto guadagno. Le doglianze sollevate dal ricorrente in Cassazione circa il rigetto di formulate istanze istruttorie, non potevano trovare accoglimento trattandosi di doglianze che avrebbero comportato una valutazione di elementi fattuali e di merito rispetto alla quale gli Ermellini non potevano considerarsi competenti. 

La Corte di Cassazione, infine, quanto all’elemento della nuova coabitazione ribadiva il principio già precedentemente espresso in funzione del quale doveva ritenersi legittima la revoca dell’assegno di mantenimento laddove “si tratti di una relazione non solo affettiva ma di un rapporto stabile e continuativo, ispirato al modello solidale che connota il matrimonio, che non necessariamente deve sfociare in una stabile coabitazione, purché sia rigorosamente provata la sussistenza di un nuovo progetto di vita dello stesso beneficiario con il nuovo partner, dal quale discendano inevitabilmente reciproche contribuzioni economiche, gravando il relativo onere probatorio sulla parte che neghi il diritto allassegno. Anche in questo secondo caso, invero, la coabitazione non poteva generare un automatismo dovendosi considerare quale elemento indiziario da valutarsi nel complesso dei fatti acquisiti nel processo. Concludeva la Corte specificando pertanto che solo laddove il titolare del diritto a ricevere il mantenimento volontariamente avesse formato un nuovo nucleo familiare condividendo con il nuovo partner doveri di natura morale e materiale, non avrebbe più potuto beneficiare doppiamente dell’assistenza materiale fornita dal coniuge e dal nuovo compagno convivente. 

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Al centro del nostro lavoro c’è la persona. Studio Legale Di Nella è specializzato nel Diritto delle Famiglie, Diritto Internazionale della Famiglia, Diritto Collaborativo, Diritto della Persona, Diritto dei Minori, Diritto Penale Minorile, Sottrazioni internazionali dei Minori, Diritto delle Successioni e Donazioni e Diritto dell’Immigrazione.

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Ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza con il massimo dei voti presso l’Università degli Studi di Parma nel 2016, con tesi in diritto diritto amministrativo.

Successivamente ha svolto il tirocinio ex art. 73 DL 79/2013 presso il Tribunale per i Minorenni di Milano dove ha coltivato il proprio interesse per le materie di diritto della persona, dei minori e della famiglia. Dal maggio 2018 ha iniziato il percorso di pratica forense presso questo Studio.

Dal novembre 2019 ha conseguito il titolo di Avvocato e ad oggi appartiene al Foro di Milano.