
La moglie deve restituire la casa concessale dal marito in comodato se l’affitta ad altri.
(A cura dell’Avv. Alice Di Lallo)
Il caso deciso dal Tribunale di Grosseto con sentenza 606 del 16 luglio 2025 riguardava la concessione, da parte del coniuge separato in favore della moglie, di un immobile in località marittima affinché la donna lo abitasse con una prima figlia, nata da una precedente relazione, e dal figlio minore, avuto con il marito proprietario dell’’immobile, nei giorni di competenza materna, essendo stato il minore collocato in via prevalenza presso il padre. Tuttavia, l’uomo veniva a sapere che la moglie e la figlia si fossero trasferite altrove e che avessero anche affittato l’appartamento a terzi, pubblicizzandolo. L’uomo, quindi, adiva il Tribunale chiedendo la risoluzione e/o il recesso del contratto per inadempimento delle comodatarie, con richiesta di condanna a restituirgli l’immobile e a risarcirgli il danno subito. Si costituiva in giudizio la moglie la quale negava di aver mai concesso l’immobile in sublocazione dichiarando anzi di continuare ad abitarci ma di essersi trasferita temporaneamente altrove per stare più vicina al figlio nonché per motivi di lavoro.
Il Tribunale di Grosseto, adito dall’uomo, analizzava il contratto di comodato concluso tra le parti in cui, all’art. 2, era previsto espressamente il divieto di sublocare o subcomodare tale immobile, salva la facoltà di ospitare occasionalmente e per brevi periodi parenti ed amici previo avviso al proprietario. Risultava evidente, pertanto, che la finalità di tale comodato fosse quella di garantire alla moglie e alla figlia di primo letto un alloggio gratuito vicino all’abitazione del ricorrente e del figlio minore per consentire un esercizio più agevole del diritto di visita materno rispetto a quest’ultimo.
Si precisa che il comodato è un contratto con cui una parte (il comodante) consegna all’altra (il comodatario) un bene mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o uso determinato, con l’obbligo di restituirlo. È un contratto essenzialmente gratuito: il comodatario non paga un corrispettivo per l’utilizzo del bene. Il comodatario ha l’obbligo di restituire il bene al comodante alla scadenza del termine o al termine dell’uso per il quale è stato concesso.
Il Tribunale, con la sentenza qui in commento, confermava il costante orientamento della Corte di Cassazione, per cui “in materia di comodato, nei confronti del comodatario non può essere proposta azione di risoluzione per inadempimento attesa la gratuità del contratto, senza che assuma rilievo la presenza di eventuali pattuizioni accessorie, anche di apprezzabile peso economico, a carico di quest’ultimo, dovendo il comodante, in tale evenienza, far ricorso al diverso rimedio della restituzione anticipata del bene ai sensi dell’art. 1804 cod. civ. ove l’inosservanza degli obblighi integri un abuso della cosa oggetto di comodato ovvero una lesione della fiducia riposta dal comodante nel comodatario”- Cass. 485/2003.
Tuttavia, il comodante, di fronte ad un comportamento del comodatario che costituisca inadempimento degli obblighi di cui all’art. 1804 c.c., può senz’altro recedere dal contratto, causandone l’estinzione e facendo sorgere in capo al comodatario l’obbligo della immediata restituzione del bene, oltre a quello del risarcimento del danno (Cass. Ord. n. 15591/2019).
Il Tribunale rilevava che iI trasferimento delle comodatarie altrove e la loro intenzione di affittare a terzi l’immobile il cui godimento gli era stato concesso in virtù del rapporto personale fiduciario con il comodante, traducendosi in un abuso della cosa oggetto di comodato ledendo la fiducia riposta dal comodante nel comodatario, fossero condotte senz’altro idonee a legittimare la richiesta del primo a ottenere l’immediata restituzione della cosa e il risarcimento dei danni. E a nulla valeva la circostanza che l’uomo fosse a conoscenza della volontà della moglie di trasferirsi altrove. Ciò, infatti, non era sufficiente per autorizzarla ad affittare ad altri l’appartamento oggetto del comodato.
Pertanto, il Tribunale di Grosseto dichiarava la cessazione del comodato per recesso del comodante e condannava la moglie e la figlia, in solido tra loro, a riconsegnare immediatamente l’immobile al ricorrente, libero da persone e/o cose.
Al centro del nostro lavoro c’è la persona. Studio Legale Di Nella è specializzato nel Diritto delle Famiglie, Diritto Internazionale della Famiglia, Diritto Collaborativo, Diritto della Persona, Diritto dei Minori, Diritto Penale Minorile, Sottrazioni internazionali dei Minori, Diritto delle Successioni e Donazioni e Diritto dell’Immigrazione.
Da sempre interessata alla tematica dei diritti umani e delle persone, dopo un’esperienza presso la Prefettura di Milano – Sportello Unico dell’Immigrazione, ha iniziato la pratica forense nello Studio Legale Di Nella dove, nell’ottobre 2014, è diventata Avvocato, del Foro di Milano. Si occupa di diritto civile, in prevalenza di diritto di famiglia, italiano e transnazionale, delle persone e dei minori, e di diritto dell’immigrazione.
Dal 2011 collabora con la rivista giuridica on line Diritto&Giustizia, Editore Giuffrè, su cui pubblica note a sentenza in tema di diritto di famiglia e successioni e dal 2018 pubblica note a sentenza anche sul portale online ilfamiliarista.it, Editore Giuffrè.
È socia dell’AIAF (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i minori). Svolge docenze nei corsi di formazione e approfondimento per ordini e associazioni professionali ed enti privati, partecipando anche a progetti scolastici su temi sociali e civili.