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La convivenza di fatto: diritti e doveri, successione e scioglimento

( A cura dell’Avv. Cecilia Gaudenzi)

Sino a solo pochi anni fa la legge italiana riconosceva, disciplinava e tutelava unicamente la famiglia fondata sul matrimonio. Nel 2016 però, con la Legge Cirannà anche l’Italia, finalmente, ha disciplinato diritti e doveri delle coppie di fatto, dandone per la prima volta una definizione nella quale viene valorizzato lo stabile legame affettivo che unisce due persone maggiorenni non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”.

Nonostante però siano passati quasi sei anni dall’entrata in vigore della Legge Cirinnà ad oggi non solo sussistono ancora numerose lacune di tutele per i conviventi ma ancora numerosi sono i dubbi e le perplessità degli italiani. Spesso infatti, ci vengono posti quesiti circa le tutele esistenti per i conviventi e quali procedure e richieste si possono avanzare qualora la relazione sentimentale tra le parti venga meno.

Cerchiamo quindi di fare un po’ di chiarezza partendo dalla costituzione sino allo scioglimento.

Come già spiegato in un precedente articolo, che potrete trovare nel nostro blog, la convivenza di fatto è quell’istituto che riguarda tutte le coppie di diverso o stesso sesso che pur non avendo intenzione di contrarre matrimonio o di unirsi civilmente desiderano formalizzare la propria convivenza.

Si formalizza senza alcuna particolare cerimonia, è infatti necessaria unicamente una dichiarazione all’anagrafe civile del Comune di residenza con la quale la coppia dichiara di vivere nello stesso Comune e di coabitare nella stessa casa. La convivenza di fatto può essere costituita da due persone dello stesso o di diverso sesso, maggiorenni, libere di stato, tra le quali sussista un legame affettivo e di reciproca assistenza morale e materiale e tra i quali non sussistano rapporti di parentela, affinità o adozione. Infine la coabitazione e la dimora nello stesso Comune devono risultare dal certificato di stato di famiglia.

Dalla convivenza deriva il diritto e dovere tra le due parti di assistenza morale e materiale nonché il diritto del convivente, che presta stabilmente la propria opera nell’impresa del partner, a vedersi riconosciuta una partecipazione agli utili, ai beni con essi acquistati e agli incrementi dell’azienda in misura proporzionale al lavoro prestato. Ciascun convivente poi, può designare l’altro, con atto scritto e sottoscritto personalmente, suo rappresentante affinché in caso di malattia il designato possa prendere decisioni che riguardano la salute ed in caso di morte le decisioni sulla donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e la celebrazione della cerimonia funebre.

Per quanto riguarda poi il regime patrimoniale, a differenza del matrimonio, i conviventi di fatto per poter scegliere il regime della comunione dei beni devono necessariamente stipulare un contratto di convivenza, ossia un atto pubblico notarile o una scrittura privata autenticata, nella quale oltre all’indicazione del regime patrimoniale potranno essere indicate le previsioni circa la residenza della famiglia, le modalità con le quali ciascuna parte contribuisce alla stessa nonché le disposizioni da rispettare in caso di scioglimento della convivenza. Tale ultima disposizione risulta essere molto particolare se si pensa che ad oggi i patti prematrimoniali sono vietati dall’ordinamento italiano. Risulta quindi che i conviventi di fatto possono decidere circa le modalità di una futura “separazione”, mentre le coppie sposate no.

In tema di successioni è importante evidenziare che il convivente di fatto non rientra tra tra gli eredi legittimari ossia tra quelli a cui la legge riserva una quota minima sul patrimonio del defunto. Per permettere che il proprio convivente succeda è necessario redigere testamento e istituirlo erede o legatario. La legge Cirinnà, tuttavia, ha previsto una tutela per i conviventi con riguardo la casa adibita a residenza familiare garantendo al convivente superstite la possibilità di continuare ad abitarci per due anni o per un periodo uguale alla durata della convivenza se superiore a due anni ma in ogni caso mai più di 5 anni. Nel caso in cui con il convivente superstite convivano figli minori o disabili questi possono rimanerci per altri tre anni. Infine, nel caso di contratto di locazione il convivente in vita succede al contratto stipulato dal de cuius.

In merito poi allo scioglimento della convivenza è importante sottolineare che questa si scoglie automaticamente in caso di matrimonio o unione civile, d’ufficio quando si riscontra che è cessata la coabitazione dei componenti ovvero quando risulta che uno o entrambi hanno cambiato la residenza ovvero su istanza anche disgiunta se viene meno il legame affettivo.

Come sopra anticipato, molti si chiedono quali siano i diritti e i doveri sussistenti in capo alle parti nel caso venga meno il legame affettivo. Di seguito cerchiamo quindi di fare chiarezza.

In via preliminare è doveroso evidenziare che ai figli nati tra conviventi vengono applicate le stesse norme relative ai figli nati in costanza di matrimonio. Nel 2012 con la L. 219/2012 il legislatore italiano ha infatti parificato la condizione giuridica di tutti i figli. I minori, indipendentemente da qualsiasi vincolo matrimoniale o registrazione di convivenza dei genitori, vengono pienamente tutelati dall’ordinamento. Pertanto se al momento dello scioglimento della convivenza, registrata o meno, sono presenti figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, le parti dovranno avviare un procedimento per la regolamentazione dei rapporti genitoriali. Tale procedimento, così come per le coppia unite in matrimonio che intendono separarsi, consistente nel deposito di un ricorso, consensuale o giudiziale, presso il Tribunale Ordinario del luogo ove risiedono i figli. Depositato il ricorso, la Sezione Famiglia del Tribunale, ove non sia presente un accordo tra le parti, deciderà circa l’affido, il collocamento, l’assegnazione della casa familiare, il calendario di visita ed il contributo al mantenimento dei figli.

Ai conviventi invece, non si applicano le stesse norme riguardanti i coniugi nel procedimento di separazione. Diversamente da quanto accade nelle coppie unite in matrimonio, infatti, il convivente non ha mai diritto a ricevere un assegno di mantenimento da parte dell’ex, tuttavia, qualora una parte si trovi in stato di necessità e non sia in grado di provvedere da solo al proprio mantenimento e al soddisfacimento dei propri bisogni primari, può chiedere all’Autorità Giudiziaria di porre a carico dell’ex l’onere di versare in suo favore un assegno alimentare.

L’articolo 1 comma 65 L.76/2016 delimita il periodo durante il quale l’ex convivente è tenuto a versare gli alimenti all’altro in stato di bisogno, affermando che l’assegno è dovuto per un tempo stabilito in misura proporzionale alla durata della convivenza. In merito invece al calcolo dell’ammontare dell’assegno alimentare il Giudice dovrà fare riferimento all’art. 438 cc ed in particolare, l’importo verrà stabilito tenendo conto dell’effettivo bisogno della parte richiedente, delle di lui condizioni economiche nonché delle condizioni economiche dell’onerato. È il caso di evidenziare che l’ex convivente ha l’onere di versare l’assegno alimentare solo qualora non lo facciano i figli, i genitori, le nuore, i generi del soggetto in stato di necessità.

La domanda per l’assegno alimentare inoltre, non potrà essere avanzata unitamente al ricorso per la regolamentazione dei ruoli genitoriali. Il convivente che ritiene di avere diritto a ricevere gli alimenti, infatti, dovrà presentare un apposito ricorso con il quale verrà instaurato un ulteriore e differente procedimento che tra l’altro verrà deciso da una sezione differente rispetto a quella specializzata a cui vengono attribuiti i ricorsi per la regolamentazione genitoriale. La competenza è in ogni caso quella del Tribunale Ordinario. Tale situazione nei Fori più piccoli non crea sicuramente difficoltà, tuttavia in Fori come Milano, Roma, Napoli dove la suddivisione dei procedimenti nelle differenti Sezioni Specializzate risulta essere fondamentale, questa differenziazione può creare non pochi disagi. Questo in quanto il Giudice competente per la domanda di alimenti non sarà mai lo stesso Giudice titolare del procedimento a tutela dei minori.

Riassumendo quindi, i figli nati dalla convivenza verranno tutelati come i figli nati in costanza di matrimonio e pertanto troveranno applicazione tutela le norme relative all’affidamento, al collocamento, all’assegnazione della casa familiare ed al conseguente diritto del genitore collocatario dei figli a rimanere a vivere in detta abitazione sino all’indipendenza economica dei figli o comunque sino a quando questi ci abiteranno, al contributo al mantenimento dei figli ed al calendario di visita.

Qualora la relazione giunga a termine senza la presenza di un contratto di convivenza, non sussistendo vincoli giuridici tra le parti, nessuna di queste potrà avanzare pretese sull’altro. Solo se in stato di bisogno il convivente potrà avanzare la richiesta di ricevere un assegno alimentare da parte dell’ex.

Le coppie conviventi che invece hanno stipulato un contratto di convivenza con indicate le disposizioni circa una futura “separazione”, al momento della cessazione della relazione dovranno rispettare quanto pattuito nell’atto pubblico o nella scrittura privata autenticata.

Author Profile

Ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza a pieni voti presso l’Università degli Studi di Milano nel 2017, con tesi in diritto dell’informatica giuridica, analizzando l’istituto della “Responsabilità dei Portali Web e il fenomeno delle fake news”.

Interessata fin dall’inizio del suo percorso universitario alle materie di diritto della persona, dei minori e della famiglia, dall’aprile 2017 ha iniziato il percorso di pratica forense presso questo Studio, dove nel mese di gennaio 2021 è diventata Avvocato, del Foro di Milano.