
La consulenza tecnica d’ufficio nei procedimenti di violenza domestica: l’esempio del Protocollo di Roma.
(A cura dell’Avv. Alice Di Lallo)
Il 29 gennaio 2025 è stato siglato un Protocollo d’Intesa sulle Linee Guida per la Consulenza Tecnica d’Ufficio nei procedimenti relativi a Famiglia e Minori, tra il Tribunale Civile di Roma, l’Ordine degli Psicologi del Lazio, l’Ordine dei Medici di Roma e l’Ordine degli Avvocati di Roma.
Di particolare interesse è la sezione dedicata alla Consulenza Tecnica nei casi di violenza domestica: delle vere e proprie buone prassi di natura metodologica e deontologica a disposizione dei Consulenti tecnici d’ufficio e di parte nominati nei procedimenti ex art. 473 bis n. 40 e ss. C.p.c.
La Riforma Cartabia, infatti, nell’inserire nel codice di procedura civile una sezione dedicata ai procedimenti c.d. separativi con allegazioni di violenza, ha altresì dettato disposizioni specifiche in tema di Consulenze Tecniche d’Ufficio, precisando che il consulente nominato debba esser scelto per le competenze in materia di violenza di genere e domestica.
Con la finalità, evidente, per il Giudice di adottare dei provvedimenti a tutela dei minori e delle donne vittime di violenza evitando il rischio di trattare la violenza come conflitto.
Il Protocollo di Roma sulle CTU chiarisce che, qualora nel giudizio siano presenti allegazioni di situazioni riconducibili ad ipotesi di violenza domestica, l’ambito del quesito demandato al CTU dovrà essere specifico indicando la presenza di violenza domestica in modo che la risposta del consulente al quesito sia specifica altrettanto.
Con riferimento alla specificità del quesito, il Giudice chiederà al Consulente, nel corso dell’indagine, considerate le allegazioni di violenza in atti e/o rilevate dal Giudice ed esaminati gli atti e i documenti acquisiti nel procedimento di valutare:
a) La competenza genitoriale del genitore A (rispetto al quale emergano indizi in merito alla commissione di condotte di violenza domestica) tenuto altresì conto della sua capacità di comprendere eventuali pregiudizi arrecati al figlio e il disvalore, anche educativo, dei comportamenti presumibilmente agiti, valutandone criticità e risorse; b) La capacità genitoriale del genitore B tenendo altresì conto degli effetti psicofisici ed emotivi che la situazione di presunta violenza potrebbe aver temporaneamente arrecato allo stesso, valutandone criticità e risorse; c) Lo stato psicofisico del minore, tenuto altresì conto dei possibili effetti della presumibile violenza c.d. diretta e/o assistita, precisando se eventuali incontri con il genitore A siano compatibili con il suo interesse e, in caso di risposta affermativa, suggerisca elementi per consentire al Giudice di determinarne le modalità più idonee, anche al fine di evitare contatti diretti tra i genitori e ogni forma di vittimizzazione secondaria; d) La qualità delle relazioni del minore con ciascun genitore, qualora possibile; Proponga all’esito degli accertamenti di cui sopra, indicazione su quale possa essere nella fattispecie la formula di affidamento più idonea, per tutelare l’interesse del figlio; f) Proponga i tempi di permanenza presso ciascuno dei genitori, solo qualora ciò sia conforme all’interesse del figlio, in assenza di condotte pregiudizievoli dei genitori; g) Suggerisca gli eventuali percorsi di sostegno che risultino necessari individuando, altresì, le strutture alle quali i genitori potrebbero fare riferimento.
Nell’espletamento dell’incarico, il CTU opererà nel costante rispetto dei principi della Convenzione di Istanbul, nonché di quanto già disposto da eventuali ordini di protezione o restrizione già emessi dall’Autorità giudiziaria.
Nel lavoro di indagine, il Consulente, tra le altre accortezze, terrà debitamente conto delle specificità delle situazioni familiari ove vi siano allegazioni di violenza domestica o di genere, e delle peculiarità che le distinguono dalle situazioni di c.d. conflittualità genitoriale; 2) espleterà, salvo diverse procedure metodologiche in linea con i quesiti posti che si dovessero rendere necessarie in corso di Consulenza, incontri peritali disgiunti tra i genitori; rispetterà eventuali misure cautelari penali e/o civili a tutela del genitore e/o dei minori presumibilmente vittime, anche prevedendo una diversa calendarizzazione dei giorni e degli orari di incontro peritale per ciascun genitore; 3) perseguirà il c.d. principio del preminente interesse del minore, da considerarsi – in un’ottica di bilanciamento di interessi – preminente al paradigma della c.d. bigenitorialità; 7) procederà all’ascolto audio-videoregistrato del minore, avuto riguardo alla sua età ed alla sua capacità di discernimento. Terrà conto delle sue opinioni in base al suo grado di maturità e al suo vissuto, sia esso verbalizzato che deducibile dal comportamento osservato. Nell’ascolto in sede civile si pone l’attenzione non tanto ai fatti oggetto di causa quanto alla persona minore, considerata nella sua complessità individuale e relazionale che deriva dal suo vissuto prestando attenzione sia al comportamento verbale sia a quello non verbale; 8) valuterà le competenze genitoriali, tenendo conto del necessario bilanciamento – anche in termini prognostici – tra i fattori protettivi e di rischio, della capacità del genitore presumibilmente maltrattante di prendere coscienza della disfunzionalità dei propri comportamenti, di rapportarsi in modo funzionale con l’altro genitore, di svolgere adeguatamente i compiti di cura, accudimento e di educazione del minore, di comprendere e sintonizzarsi sui bisogni del figlio e di offrire a quest’ultimo un contesto anche ambientale adeguato, di svolgere una valida funzione genitoriale al di fuori del contesto relazionare con l’ex partner; 9) terrà conto degli eventuali disagi e/o volontà del minore, anche rispetto al proseguimento degli incontri peritali e provvederà a segnalare immediatamente al giudice qualsiasi situazione o comportamento che esponga, o possa esporre, il minore a pregiudizi, e/o disagi che necessitano del pronto intervento del Tribunale, provvedendo altresì, ove necessario, ad interrompere gli accertamenti fino a diversa disposizione del giudice.
Al centro del nostro lavoro c’è la persona. Studio Legale Di Nella è specializzato nel Diritto delle Famiglie, Diritto Internazionale della Famiglia, Diritto Collaborativo, Diritto della Persona, Diritto dei Minori, Diritto Penale Minorile, Sottrazioni internazionali dei Minori, Diritto delle Successioni e Donazioni e Diritto dell’Immigrazione.
Da sempre interessata alla tematica dei diritti umani e delle persone, dopo un’esperienza presso la Prefettura di Milano – Sportello Unico dell’Immigrazione, ha iniziato la pratica forense nello Studio Legale Di Nella dove, nell’ottobre 2014, è diventata Avvocato, del Foro di Milano. Si occupa di diritto civile, in prevalenza di diritto di famiglia, italiano e transnazionale, delle persone e dei minori, e di diritto dell’immigrazione.
Dal 2011 collabora con la rivista giuridica on line Diritto&Giustizia, Editore Giuffrè, su cui pubblica note a sentenza in tema di diritto di famiglia e successioni e dal 2018 pubblica note a sentenza anche sul portale online ilfamiliarista.it, Editore Giuffrè.
È socia dell’AIAF (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i minori). Svolge docenze nei corsi di formazione e approfondimento per ordini e associazioni professionali ed enti privati, partecipando anche a progetti scolastici su temi sociali e civili.