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IL RUOLO DEI SERVIZI SOCIALI NELLA RIFORMA CARTABIA

(A cura della Dottoressa Elisa Cazzaniga)

Merita un approfondimento la recentissima ordinanza n. 32290/2023 con cui la Corte di Cassazione, nel motivare la propria decisione, approfondisce il tema dell’affidamento del minore al Servizio Sociale delineando le differenti finalità che può avere una tale disposizione.

Il caso di specie trae origine dalla richiesta di un padre di due gemelle di modificare il collocamento delle ragazze e il regime di affido condiviso con monitoraggio ai servizi per il sostegno del nucleo: il padre, infatti, chiedeva l’affidamento esclusivo delle figlie.  Il Tribunale di Trieste, però, respingeva il ricorso dell’uomo e anche la Corte di Appello, dopo aver nominato una Curatrice Speciale, escludeva la sussistenza di condizioni tali da modificare il regime di affidamento condiviso con “affidamento” al Servizio Sociale per il sostegno e collocamento del nucleo, non rilevando nella madre incapacità genitoriale. La Corte, inoltre, respingeva sia la richiesta di consulenza tecnica stanti le relazioni dei Servizi Sociali sia la richiesta dell’uomo di audizione delle figlie escludendo che le minori di anni 10 avessero acquisito la maturità necessaria per comparire avanti l’autorità giudiziaria. Da ultimo, i Giudici di secondo grado modificavano parzialmente le modalità di incontro tra il padre e le figlie ed accoglievano la richiesta della madre di porre a carico dell’uomo l’80% delle spese straordinarie in ragione della disparità economica.

Avverso la decisione della Corte di Appello di Trieste il padre proponeva ricorso per Cassazione lamentando la mancata audizione delle figlie, la mancata motivazione in ordine alla ritenuta mancanza di discernimento delle minori ai fini dell’audizione nonché l’ erronea valutazione delle prove consistenti in lettere delle minori relative a presunti maltrattamenti materni.

La Suprema Corte trattava congiuntamente i tre motivi e li dichiarava infondati.

Le minori, infatti, erano affidate ad entrambi i genitori e l’incarico al Servizio Sociale non implicava alcuna limitazione della responsabilità genitoriale nonostante l’utilizzo improprio del termine “affidamento”. Gli Ermellini per arrivare a tale chiarimento, ,premettevano alcune considerazioni generali sull’affidamento ai servizi sociali – oggi specificamente disciplinato dall’art. 5-bis della legge 4 maggio 1983 n. 184,  norma inserita dall’articolo 28, comma 1, lettera d), del D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 con effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 — affidamento che costituisce una species del più ampio genus dell’affidamento a terzi, ma presenta alcune peculiarità, in ragione della natura e delle funzioni dei servizi sociali ed anche delle ragioni che determinano il giudice della famiglia a scegliere un soggetto pubblico, avente compiti istituzionali suoi propri, prefissati per legge, e non una persona fisica individuata in ambito familiare.

Dopo aver evidenziato che tale introduzione normativa si colloca comunque in linea di continuità con quanto previsto dal regime previgente che distingueva tra il “mandato di vigilanza e supporto” conferito al Servizio Sociale ed il vero e proprio affidamento all’Ente a seguito di un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale, la Corte di Cassazione ribadiva in primo luogo il diritto del minore di crescere nella propria famiglia e di essere mantenuto, educato, istruito ed assistito moralmente e materialmente dai propri genitori.

Solo qualora questi si rivelino inadeguati nonostante gli interventi di sostegno disposti a favore del nucleo, accertata la presenza di condotte pregiudizievoli tenute dai genitori nei confronti dei figli, la legge può prevedere l’affidamento a terzi tra i quali anche l’affidamento ai Servizi Sociali.

A seconda delle circostanze concrete, pertanto, qualora i genitori manifestino delle difficoltà o carenze, gli interventi del Giudice possono essere:

– interventi di sostegno e supporto alla famiglia con cui l’Autorità Giudiziaria affianca al nucleo un soggetto terzo con la finalità di assistere e supportare il nucleo, senza tuttavia limitare in alcun modo la responsabilità genitoriale;

– interventi in tutto o in parte ablativi con cui, rilevata l’incapacità parziale o totale dei genitori, la responsabilità genitoriale viene limitata o dichiarata decaduta con conseguente attribuzione della stessa a terzi.

Nel primo caso il Giudice conferisce mandato al Servizio Sociale individuando i compiti specifici finalizzati ad assicurare supporto ed assistenza a genitori e figli e per vigilare sulla corretta attuazione. Il provvedimento con cui viene data delega di vigilanza al Servizio Sociale deve essere sufficientemente dettagliato sui compiti demandati e deve definire anche i tempi della relativa attuazione. La Corte di Cassazione precisava inoltre che tale tipologia di affidamento, non incidendo in alcun modo sulla responsabilità genitoriale, non richiede la nomina di un curatore speciale, salvo che il Giudice non ravvisi un conflitto di interesse.

Nel secondo caso invece, il provvedimento di affidamento al Servizio Sociale consegue ad un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale e, pertanto, trattandosi di una forte ingerenza nella vita privata e familiare la limitazione deve essere giustificata dalla necessità di non potersi provvedere differentemente, non avendo sortito alcun effetto gli interventi di sostegno e supporto già messi a disposizione del nucleo. Tale provvedimento deve essere inoltre, assunto nel contraddittorio esteso anche al minore, i cui interessi vengono imparzialmente rappresentati dal Curatore Speciale che deve essere necessariamente nominato. Anche in questo caso, conformemente a quanto previsto anche dalla normativa previgente alla Riforma Cartabia, i compiti demandati al Servizio Sociale devono essere puntualmente identificati.

Altro punto fondamentale su cui si sono concentrati i Giudici della Corte di Cassazione nella sentenza in analisi, è stato il tema dell’ascolto del minore all’interno del procedimento che lo riguarda poiché il padre delle gemelle lamentava che le figlie non erano state sentite avanti la Corte di Appello di Trieste. Gli Ermellini ricordavano in primo luogo che il Diritto internazionale riconnette il diritto di ascolto all’acquisto della capacità di discernimento coincidente, secondo il legislatore italiano, con il compimento del dodicesimo anno di età. In questo modo il nostro ordinamento ritiene doveroso sentire il minore che ha compiuto gli anni 12 presumendone la capacità di discernimento, mentre i minori di età inferiore possono essere sentiti qualora il Giudice ritenga siano sufficientemente maturi e ricorrano i dovuti presupposti.

A fronte di tale motivazione ed avendo avuto le minori 10 anni al tempo del procedimento di appello, la Corte di Cassazione riteneva infondata la doglianza paterna non solo in merito alla conferma del regime di affidamento condiviso e monitoraggio dei Servizi Sociali ma anche in merito alla mancata audizione delle gemelle.

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