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Il papà biologico ha diritto di chiedere che sia accertato il suo status di genitore anche se pende procedimento di adottabilitá.

(A cura dell’Avv. Alice Di Lallo)

Il Tribunale per i minorenni, nel giudizio avente ad oggetto l’accertamento delle condizioni per lo stato di abbandono del minore e la conseguente adottabilità, se viene a conoscenza dell’esistenza di un genitore biologico, è tenuto a dare avviso della pendenza del procedimento e della facoltà di richiedere la sospensione del processo per far accertare giudizialmente lo status genitoriale, a pena di nullità della sentenza di adottabilità, di adozione e anche dell’affidamento preadottivo.

Quanto sopra è stato affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 4019 del 14 febbraio 2024 e costituisce un importante riconoscimento del diritto del genitore biologico a rivendicare la paternità di un figlio non riconosciuto alla nascita. 

In particolare, il Tribunale per i Minorenni di Trento, dichiarato lo stato di adottabilità di una minore, ne dichiarava, con successiva sentenza, l’adozione. Con ricorso in appello depositato nel termine di trenta giorni, Tizio, asserendo di essere il padre biologico della minore, impugnava entrambe le sentenze affermando di aver proposto due anni prima domanda al Tribunale di riconoscimento giudiziale della paternità.

Nel caso di cui trattasi, la minore era nata in crisi di astinenza da cocaina e, dopo un periodo in ospedale, veniva collocata in un centro per l’infanzia e poi, successivamente, in una famiglia affidataria. La madre veniva sospesa dalla responsabilità genitoriale.

Successivamente, veniva dichiarata la decadenza della responsabilità genitoriale della madre e l’adottabilità della minore– procedimento che si svolgeva senza la partecipazione dell’asserito padre biologico che affermava di non aver potuto procedere tempestivamente al riconoscimento della minore.L’asserito padre, all’epoca della nascita della minore, si trovava in carcere e sette mesi dopo la nascita proponeva azione di dichiarazione giudiziale di paternità. Successivamente, veniva dichiarata l’adottabilità della minore e poi l’adozione. Il presunto padre, pendente il procedimento d’adozione, chiedeva la sospensione dell’affidamento preadottivo senza ricevere riscontro.

La Corte d’Appello respingeva il ricorso e così l’uomo ricorreva in Cassazione.

Ai sensi dell’art. 10 primo comma della L. 184/1983, sussiste l’obbligo del Tribunale per i minorenni di disporre “approfonditi accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fatto sul minore” , con ciò volendo dire che le indagini devono rivolgersi alla verifica della effettiva situazione genitoriale e parentale del nucleo familiare di origine. Il successivo art. 11 prevede, espressamente, al penultimo comma che “il tribunale, in ogni caso, anche a mezzo dei servizi locali, informa entrambi i presunti genitori, se possibile, o comunque quello reperibile, che si possono avvalere delle facoltà di cui al secondo e terzo comma”. Tali facoltà hanno ad oggetto la proponibilità dell’istanza di sospensione del procedimento volta alla dichiarazione di adottabilità per poter procedere all’accertamento giudiziale della titolarità dello status. 

Nel caso di specie, invece, il genitore biologico non era stato avvisato e la Corte d’Appello giustificava tale mancanza sostenendo che la facoltà o il diritto di richiedere la sospensione del procedimento potesse essere riconosciuta soltanto al genitore richiedente che avesse in atto un rapporto con il figlio minore – requisito ritenuto insussistente perché il ricorrente si era volontariamente posto in condizione di essere impedito a sviluppare una relazione con la minore – trovandosi in carcere.

L’obbligo di avvisare il genitore biologico, però precisa la Corte di Cassazione, non è affatto condizionato dall’esistenza di una relazione tra il genitore biologico e il figlio minore.

La Corte afferma che al genitore biologico in corso di giudizio di adottabilità spetta l’esclusiva facoltà di richiedere la sospensione del procedimento per consentire l’accertamento del suo status genitoriale. È evidente che si debba favorire la certezza e la celerità del complesso procedimento che conduce all’adozione senza che tardivi ripensamenti conseguenti a comportamenti omissivi ed inerziali possano interferire con l’obiettivo, primario, del preminente interesse del minore. Questo, però, non può produrre la conseguenza d’impedire a chi vuole tempestivamente pervenire al riconoscimento del proprio status e di difendere la propria genitorialità, con gli strumenti giuridici posti a disposizione dal sistema normativo ed all’interno delle garanzie difensive delle quali il genitore biologico non può essere ingiustificatamente privato, di perseguire questo obiettivo, senza ritenerlo pregiudizialmente contrastante con il diritto del minore ad essere cresciuto, accudito ed educato in un nucleo familiare adeguato. 

In conclusione, la Suprema Corte dichiarava la nullità della pronuncia di adottabilità, del provvedimento di affidamento preadottivo e della pronuncia di adozione disponendo il rinnovo del giudizio volto all’accertamento dello stato di abbandono ed alla dichiarazione di adottabilità davanti al Tribunale per i minorenni di Trento. L’asserito padre biologico dovrà essere posto nella condizione di esercitare l’azione volta alla dichiarazione giudiziale di paternità da svolgersi nel modo più rapido possibile mediante gli esami tecnici necessari, previa sospensione del giudizio di adottabilità. Il Tribunale per i minorenni in sede di rinvio dovrà attenersi al seguente principio di diritto: “Il tribunale per i minorenni, in sede di giudizio volto all’accertamento delle condizioni per lo stato di abbandono del minore e la conseguente adottabilità, svolte le indagini di cui all’art. 10, c.1, ed 11 c.1 l. n. 184 del 1983, ove venga a conoscenza dell’esistenza di un genitore biologico è tenuto a dare avviso della pendenza del procedimento e della facoltà di proporre istanza di sospensione del processo ex art. 11, c.2, al fine di far accertare giudizialmente lo status genitoriale asserito, in ogni caso, a pena di radicale nullità della sentenza di dichiarazione di adottabilità e di quella successiva di adozione, oltre che dell’affidamento preadottivo.”.

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Da sempre interessata alla tematica dei diritti umani e delle persone, dopo un’esperienza presso la Prefettura di Milano – Sportello Unico dell’Immigrazione, ha iniziato la pratica forense nello Studio Legale Di Nella dove, nell’ottobre 2014, è diventata Avvocato, del Foro di Milano. Si occupa di diritto civile, in prevalenza di diritto di famiglia, italiano e transnazionale, delle persone e dei minori, e di diritto dell’immigrazione.

Dal 2011 collabora con la rivista giuridica on line Diritto&Giustizia, Editore Giuffrè, su cui pubblica note a sentenza in tema di diritto di famiglia e successioni e dal 2018 pubblica note a sentenza anche sul portale online ilfamiliarista.it, Editore Giuffrè.

È socia dell’AIAF (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i minori). Svolge docenze nei corsi di formazione e approfondimento per ordini e associazioni professionali ed enti privati, partecipando anche a progetti scolastici su temi sociali e civili.