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IL NUOVO PROTOCOLLO DI MILANO SULLE SPESE EXTRA ASSEGNO DI MANTENIMENTO.

(A cura dell’Avv. Maria Grazia Di Nella)

Nella prima decade del corrente mese di giugno, dopo mesi di intenso confronto tra magistrati della Corte d’Appello e del Tribunale nonché avvocati facente parte del Consiglio dell’Ordine e dell’Osservatorio sulla Giustizia Civili di Milano sono state delineate e approvate nella loro forma definitiva le nuove Linee guida nella determinazione delle spese extra assegno di mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti che contengono importanti modifiche rispetto al regime passato, chiarimenti sulla gestione delle scelte e relativi costi dei figli anche in regime di affidamento esclusivo e una grande novità in merito ai minori con disabilità ex art. 2, comma 1, lett. a) Dlgs 62/2024 alle cui maggiori spese viene dedicato un capitolo specifico.

Circa le modifiche si segnala che a decorrere dal corrente mese di giugno, la spesa per la mensa scolastica non è più considerata una spesa ricompresa nel mantenimento ordinario e quindi a carico del genitore prevalentemente collocatario, ma è spese straordinaria e quindi extra-assegno e, inoltre, avendo natura essenziale, è obbligatoria: ne consegue che per tale spesa non è richiesto il preventivo consenso dei genitori. Del pari è da oggi considerata spese straordinaria obbligatoria la spesa per la baby-sitter se entrambi i genitori lavorano ed i figli frequentano le scuole primarie di primo e secondo grado. Tra le spese straordinarie viene ricompresa in modo espresso, la spesa per le sedute psicologiche e l’acquisto del cellulare, pur chiarendo che necessita del preventivo consenso dei genitori.

Ultima ma non certo per importanza la previsione di pagamento diretto – nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente – da parte di ciascun genitore quando la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori.

Di seguito il testo integrale del nuovo protocollo immediatamente operativo.

LINEE GUIDA

SPESE EXTRA ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER FIGLI MINORI E FIGLI MAGGIORENNI NON ECONOMICSMENTE INDIPENDENTI O CON DISABILITA’.

Le scelte di istruzione, educazione e salute relative al minore, quando si tratta di decisioni di “maggior interesse”, devono essere sempre concordate dai genitori salvo che ci sia un affido super esclusivo. In caso di figlio divenuto maggiorenne tali scelte devono essere necessariamente concordate anche dal figlio con ambedue i genitori.

L’assegno di mantenimento periodico posto a carico di un genitore a favore dell’altro è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore e del maggiorenne non autonomo economicamente. Devono ritenersi nello stesso incluse, a titolo esemplificativo, le seguenti spese: il vitto, il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi, tassa spazzatura, spese condominiali, di gestione dell’immobile comprese quelle per la pulizia), l’abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell’anno, i medicinali da banco.

Nei casi in cui per ragioni oggettive risulti difficoltoso per il genitore con cui vive prevalentemente il figlio ottenere il consenso dell’altro genitore ovvero ottenere il rimborso, l’assegno di mantenimento periodico può essere omnicomprensivo delle spese extra assegno ordinariamente previste per l’educazione, la crescita e la cura del figlio. In ogni altro caso, ciascun genitore dovrà contribuire al pagamento, nella percentuale concordata dalle parti o disposta con provvedimento giudiziale, delle spese extra assegno che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:

spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante; b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza; c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza; d) tickets sanitari; e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico; f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.

spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private; b) cure termali e fisioterapiche; c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente; d) farmaci omeopatici;

spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici; b) libri di testo; c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica; d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato; e) assicurazione scolastica; f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe; g) gite scolastiche senza pernottamento; h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all’istituto scolastico; i) mensa scolastica

spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati; b) gite scolastiche con pernottamento; c) corsi di recupero e lezioni private; d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all’estero per la frequentazione di istituti privati; e) alloggio presso la sede universitaria.

spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell’orario di lavoro del genitore.

spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue; b) corsi di musica e strumenti musicali; c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all’estero, stage sportivi e vacanze senza  i genitori; g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli; i) spese per l’acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).

FIGLI IN CONDIZIONE DI DISABILITA’

Le spese documentate per i figli in condizione di disabilità ex art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs. 62/2024 non richiedono un preventivo accordo se riguardano: a) beni e servizi con finalità di prevenzione, di cura o di riabilitazione, anche in regime privato, qualora oggetto di prescrizione medica oppure urgenti; b) alimenti e integratori per esigenze nutrizionali o terapeutiche specifiche; c) abbigliamento e calzature su misura ove necessario; d) presidi per la deambulazione o la fruizione degli spazi anche domestici; e) assistenza a domicilio o per scopi educativi o di istruzione; f) partecipazione ad attività sportive o culturali di gruppo; g) frequenza di centri diurni; h) veicoli anche modificati di costante utilizzo; i) patente, bollo e assicurazione se obbligatori per tali veicoli; l) costi privati dei cani-guida; il tutto salve eventuali statuizioni più favorevoli per la prole.

MODALITA’ DI RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE

Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell’altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell’immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.

Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all’altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l’avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l’esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.

Nell’ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.

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Al centro del nostro lavoro c’è la persona. Studio Legale Di Nella è specializzato nel Diritto delle Famiglie, Diritto Internazionale della Famiglia, Diritto Collaborativo, Diritto della Persona, Diritto dei Minori, Diritto Penale Minorile, Sottrazioni internazionali dei Minori, Diritto delle Successioni e Donazioni e Diritto dell’Immigrazione.

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È Avvocato Collaborativo del Foro di Milano, componente del Comitato Scientifico della SOS Villaggi dei Bambini Onlus, membro attivo dell’Associazione Camera Minorile di Milano, socia dell’AIAF (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i minori), socia dell’AIADC ( Associazione Italiana degli Avvocati di Diritto Collaborativo) nonché delle IACP ( International Academy of Collaborative Professionals), socia dell’Associazione ICALI (International Child Abducion Lawyers Italy) ed iscritta nell’elenco avvocati specializzati all’assistenza legale delle donne vittime di violenza (BURL – Serie ordinaria n.46 17.11.2016).