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IL MASTER NON È SPESA UNIVERSITARIA: NEGATO IL RIMBORSO SENZA IL PREVENTIVO CONSENSO. 

(A cura della Dott.ssa Elisa Cazzaniga)

“Le spese sostenute per la formazione post-universitaria del figlio maggiorenne (master, corsi specialistici), pur se finalizzate al completamento della formazione professionale, non costituiscono spese universitarie in senso stretto e, per il loro carattere imprevedibile e rilevante, non possono essere recuperate in via esecutiva sulla base del titolo originario di condanna al mantenimento, richiedendo l’esercizio di autonoma azione di accertamento che valuti l’adeguatezza della spesa alle esigenze formative del figlio e la proporzione del contributo alle condizioni economiche di entrambi i genitori”. 

Con sentenza n. 4395, depositata il 3 settembre 2025, il Tribunale di Catania in tema di spese straordinarie e precetto, interviene sulla natura delle spese di istruzione dei maggiorenni e chiarisce alcuni principi in materia esecutiva.

In forza del decreto del Tribunale di Catania con cui veniva posto a suo carico l’onere di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne con importo pari ad € 475,00 oltre al 50% delle spese straordinarie utili o necessarie, già individuate dal Tribunale in quelle “imprevedibili o eccezionali”, “medico – sanitarie non dispensate dal SSN”, “studio e istruzione Universitaria o equiparata (tasse, libri di testo, ecc) e accessorie”, un padre aveva ricevuto due distinti atti di precetto (21 e 30 dicembre 2020) dalla ex compagna per il recupero di somme dalla stessa anticipate a favore del figlio maggiorenne che – conseguita la laurea a Roma- aveva deciso di frequentare un Master a Milano.  

Nello specifico veniva intimato il pagamento della somma complessiva di euro 5583,54 per spese relative a pernottamenti in stanze in B&B, alloggio a Milano e relative utenze, biglietti aerei Ryanair per la tratta Roma-Catania-Roma, biglietti ferroviari Italo per le tratte Milano-Roma e Roma. 

Il padre eccepiva che le spese precettate non erano riconducibili a quelle di studio, istruzione universitaria o equiparate e accessorie; l’utilizzo del precetto era illegittimo in quanto la necessità o utilità di tali spese avrebbe dovuto essere accertata in un ordinario giudizio di cognizione; le spese erano state sostenute in mancanza di previa concertazione e, in ogni caso, erano economicamente insostenibili stante la di lui precaria condizione economica. 

La madre si costituiva nel giudizio di opposizione chiedendone il rigetto. 

Il Tribunale di Catania, dopo aver istruito documentalmente la causa, dichiarava l’opposizione parzialmente fondata. 

In primo luogo, però, veniva chiarito – in modo conforme all’orientamento della Corte di Cassazione – che il provvedimento con cui, in sede di separazione, viene stabilito che il genitore non collocatario paghi pro quota le spese scolastiche relative ai figli costituisce titolo esecutivo idoneo e non richiede l’ulteriore accertamento del giudice di cognizione, sempreché il genitore creditore possa allegare e documentare la sopravvenienza degli esborsi e la relativa entità, salvo il diritto dell’altro coniuge di contestare l’esistenza del credito per non riconducibilità degli esborsi alle spese necessarie o anche per violazione delle modalità d’individuazione dei bisogni del minore. 

In secondo luogo, sempre conformemente al maggioritario orientamento di legittimità, veniva ribadito che le spese straordinarie per i figli sono da ripartirsi in: esborsi destinati ai bisogni ordinari dei figli e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi anche lungo più o meno ampi intervalli di tempo e previa allegazione di prova circa la loro certezza, liquidità ed esigibilità, possono essere azionati in forza dell’originale titolo esecutivo adottato in sede di separazione, divorzio o regolamentazione della responsabilità genitoriale; esborsi imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare tali da recidere ogni legame con il mantenimento ordinario e per i quali è necessaria un’autonoma azione di accertamento in cui far convergere tanto la necessità della spesa rispetto alle esigenze dei figli quanto le condizioni economico-patrimoniali del genitore onerato.

Nel caso di specie, di conseguenza, il Tribunale di Catania distingueva tra spese straordinarie cd routinarie e spese straordinarie effettivamente imprevedibili. Le spese universitarie e tutte quelle inerenti alla posizione del figlio quale studente fuorisede venivano classificate come “routinarie” e conseguentemente precettabili; mentre le spese inerenti alla formazione post-universitaria veniva qualificate come appartenenti alla categoria di spese sostanzialmente imprevedibili e molto rilevanti, che avrebbero dovuto, quindi, essere accertate mediante autonoma azione giudiziaria.

Per tali ragioni, dunque, il Tribunale di Catania accoglieva parzialmente l’opposizione con riferimento alle spese straordinarie relative al periodo post universitario quali l’iscrizione ad un Master, le spese abitative, di alloggio e tutte quelle inerenti ed accessorie tale percorso di studi, affermando che per tali importi sarebbe stato necessario introdurre apposito procedimento di accertamento. 

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