
Il mancato pagamento delle spese straordinarie integra il reato di cui all’art. 570-bis c.p.?
(A cura dell’Avv. Stefania Crespi)
La Cassazione è intervenuta recentemente con la sentenza n. 19715/25 per chiarire se il mancato pagamento delle spese straordinarie integri o meno il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio previsto dall’art. 570 c.p., che “punisce il coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gii obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli”.
La Corte di Appello di Bologna confermava la condanna di un uomo alla pena di mesi due di reclusione per il delitto suddetto, perché si rendeva inadempiente all’obbligo di assistenza familiare e si sottraeva all’obbligo di corrispondere alla ex moglie l’assegno mensile per il mantenimento dei figli, l’assegno divorzile, nonché il 50% delle spese straordinarie, da giugno 2013 fino a maggio 2017.
Diversi sono i motivi di ricorso, ma qui interessa quello relativo al mancato pagamento delle spese straordinarie. In particolare il ricorrente sosteneva la nullità della sentenza per erronea applicazione della legge penale, poiché era stata ritenuta condotta idonea ad integrare il reato, il mancato pagamento delle spese straordinarie.
Gli Ermellini ricordano che l’oggettività giuridica del reato di cui all’art. 570-bis cod. pen. è stata individuata nella “peculiare natura del diritto di credito stabilito in favore dell’ex-coniuge, quale residuo vincolo di solidarietà familiare, nonché in favore dei figli”. Anche in caso di separazione o divorzio trova applicazione l’art. 147 cod. civ. che obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma anche all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, all’assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
La parte civile aveva precisato che l’inadempimento aveva riguardato anche le spese straordinarie, poste a carico dell’imputato nella misura del 50%, con i provvedimenti adottati in sede di separazione e divorzio, per un importo rilevante e riconducibili a spese mediche, sanitarie o scolastiche.
Il ricorrente sostiene, invece, che il fatto addebitatogli, con riferimento al mancato pagamento delle spese straordinarie, non costituisce reato, soprattutto con riferimento all’ultimo periodo (da gennaio a maggio 2017) in cui aveva corrisposto l’importo dell’assegno di mantenimento e dell’assegno divorzile.
La tesi difensiva, secondo la Suprema Corte, non è fondata e per spiegare la sua conclusione parte da due premesse.
In primo luogo, sottolinea che la giurisprudenza di legittimità ha generalmente ricompreso l’omesso pagamento delle spese straordinarie nella violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui al secondo comma dell’art. 570, cod. pen., (mancata corresponsione di mezzi di sussistenza che vengono a trovarsi in stato di bisogno). Inoltre, ricorda che secondo la giurisprudenza civile la nozione di spese straordinarie va inquadrata nel “concorso negli oneri derivanti dai diritti e doveri dei coniugi in relazione all’educazione, istruzione e mantenimento della prole, in una duplice prospettiva, ossia per definirne la natura e la funzione e per delinearne il regime del rimborso e le conseguenze del mancato pagamento, con previsioni che rilevano anche sul primo aspetto, poiché concorrono a delineare la nozione di spese straordinarie, in ragione del loro statuto processuale”.
La Cassazione precisa, poi, che dall’inquadramento delle spese straordinarie da parte della giurisprudenza civile discendono elementi di valutazione rilevanti per il giudice penale. Sotto il profilo dell’obbligo del genitore, la disciplina civilistica risulta strutturata sul principio di adeguatezza del mantenimento ex art. 337-ter cod. civ., in cui assumono rilievo l’ordinario regime di vita dei figli – assicurato attraverso l’assegno di mantenimento – ed eventi che, per la loro rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità richiedano l’indispensabile apporto del genitore nell’interesse dei figli.
I principi elaborati in materia di spese straordinarie in sede civile, possono essere utilizzati anche in sede penale e, quindi, il reato di cui all’art. 570-bis cod. pen. può essere integrato dal mancato pagamento delle spese straordinarie “che trovano la loro fonte nel titolo giudiziario o in un accordo convenzionale tra i coniugi, in quanto spese destinate a soddisfare bisogni ordinari dei figli, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, nonché le spese imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare che risultino indispensabili per l’interesse dei figli”.
La formulazione letterale dell’art. 570-bis cod. pen. rinvia non solo all’assegno (cioè alla previsione di una corresponsione periodica) ma anche agli obblighi di natura economica in materia di affido dei figli che, come le spese straordinarie, con l’assegno condividono la natura di mezzi di contribuzione al mantenimento.
L’art. 147 cod. civ. impone ai genitori l’obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli in modo da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo a quello goduto in precedenza in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero di separazione.
L’obbligo di contribuire alle spese straordinarie non costituisce un mero duplicato di quello fissato con l’assegno di mantenimento, ma è finalizzato a regolare la misura della partecipazione del genitore anche alle spese relative ai figli in quanto corrispondono a spese, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, indispensabili nell’interesse dei figli ovvero a spese certe nel loro costante e prevedibile ripetersi.
L’inadempimento degli obblighi di natura economica, è, dunque, riconducibile, senza violare la tipicità della condotta incriminatrice di cui all’art. 570-bis cod. pen., anche al mancato pagamento delle spese straordinarie previste dal titolo giudiziario o consensuale.
La Corte conclude ricordando il principio secondo cui la condotta incriminata dall’art. 570- bis cod. pen. non è integrata da qualsiasi forma di inadempimento civilistico, ma necessita di inadempimento serio e sufficientemente protratto, o destinato a protrarsi, per un tempo tale da incidere apprezzabilmente sulla entità dei mezzi economici che il soggetto obbligato deve fornire.
Pertanto, anche qualora sia accertato il versamento dell’importo dovuto a titolo di assegno di mantenimento con riferimento ad uno specifico periodo – come nel caso esaminato dalla Corte – il mancato pagamento delle spese straordinarie è idoneo ad integrare il reato ascritto all’imputato.
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Avv. Stefania Crespi
Svolge la sua attività dal 1996 presso lo Studio Legale Ravaglia, dove ha maturato una consolidata esperienza e specifica competenza nel Diritto penale d’impresa, seguendo processi in tema di reati societari, finanziari, fallimentari, reati contro la pubblica amministrazione, responsabilità penale in ambito sanitario, nonché per violazioni del codice stradale.
Collabora da anni con lo Studio Legale Di Nella per i procedimenti penali concernenti i reati contro la famiglia.