È possibile che solo uno dei due coniugi revochi il consenso al divorzio congiunto?
(A cura dell’Avv. Maria Zaccara)
La Corte di Cassazione, con una recente Ordinanza del 7 luglio 2021, la n. 19348, ha confermato che la revoca al consenso prestato per il ricorso congiunto di divorzio non può provenire da uno solo dei coniugi perché la domanda è un’iniziativa comune e paritetica di entrambe le parti.
Il caso in esame trae origine dalla pronuncia di rigetto della Corte di Appello di Venezia avverso l’appello proposto dal marito nei confronti della sentenza del Tribunale di Verona, che aveva accolto il ricorso di divorzio dallo stesso proposto congiuntamente alla moglie, nonostante lo stesso non avesse sottoscritto il verbale e avesse voluto revocare il proprio consenso.
La Corte lagunare, nel confermare la decisione di primo grado, aveva escluso che il consenso all’accordo fosse revocabile separatamente da ciascuno dei due coniugi che avevano presentato il ricorso congiunto, in ogni tempo o quanto meno sino alla sottoscrizione del verbale di udienza.
Avverso tale Sentenza il marito proponeva ricorso per Cassazione.
Uno dei motivi di doglianza riguardava l’omessa pronuncia della Corte d’Appello sulla dedotta assenza del presupposto di una domanda congiunta.
La Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto tale motivo manifestamente infondato.
Secondo gli Ermellini, infatti, la Corte distrettuale aveva correttamente esaminato e deciso la censura, ritenendo che il consenso prestato con la proposizione del ricorso congiunto, non fosse revocabile da uno solo dei coniugi, così conformandosi puntualmente alla giurisprudenza di legittimità.
A parere della Suprema Corte di Cassazione, infatti, qualora sia stata proposta istanza congiunta di divorzio, la revoca del consenso da parte di uno dei coniugi non comporta l’improcedibilità della domanda, ma il Tribunale deve provvedere ugualmente all’accertamento dei presupposti per la pronuncia richiesta, per poi procedere, in caso di esito positivo della verifica, all’esame delle condizioni concordate dai coniugi, valutandone la conformità a norme inderogabili e dagli interessi dei figli minori. A differenza di quanto avviene nel procedimento di separazione consensuale, la domanda congiunta di divorzio dà luogo ad un procedimento che si conclude con una sentenza costitutiva, nell’ambito del quale l’accordo sotteso alla relativa domanda riveste natura meramente ricognitiva, con riferimento alla sussistenza dei presupposti necessari per lo scioglimento del vincolo coniugale, mentre ha valore negoziale per quanto concerne la prole ed i rapporti economici, consentendo al Tribunale di intervenire su tali accordi nel caso in cui essi risultino contrari a norme inderogabili, con l’adozione di provvedimenti temporanei ed urgenti e la prosecuzione del giudizio nelle forme contenziose.
Alla luce di tali motivazioni, pertanto, la revoca del consenso da parte di uno solo dei coniugi risulta: irrilevante sotto il primo profilo, in quanto il ritiro della dichiarazione ricognitiva non preclude al Tribunale il riscontro dei presupposti necessari per la pronuncia del divorzio e inammissibile sotto il secondo profilo, dal momento che la natura negoziale e processuale dell’accordo intervenuto tra le parti in ordine alle condizioni del divorzio e alla scelta dell’iter processuale esclude la possibilità di ripensamenti unilaterali, configurandosi la fattispecie non già come somma di distinte domande di divorzio o come adesione di una delle parti alla domanda dell’altra, ma come iniziativa comune e paritetica, rinunciabile soltanto da parte di entrambi i coniugi.
Alla luce delle suddette motivazioni la Suprema Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente alle spese.
Dopo essersi diplomata al Liceo Classico Salvatore Quasimodo di Magenta, ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza a pieni voti presso l’Università degli Studi di Milano nel 2014, con tesi in diritto dell’esecuzione penale e del procedimento penale minorile, analizzando l’istituto del “Perdono Giudiziale”.
Coltivando l’interesse per le materie di diritto della persona, dei minori e della famiglia, dall’aprile 2014 ha iniziato il percorso di pratica forense presso questo Studio, dove nel settembre de 2018, è diventata Avvocato, del Foro di Milano.