E’ dovere dei genitori controllare il cellulare dei figli minorenni?
(a cura dell’Avv. Maria Zaccara)
Un tema di grande attualità è il pericolo che si nasconde dietro l’utilizzo degli strumenti tecnologici per i minori. Infatti, fornire ad un minore uno strumento tanto potente comporta, da un lato, un’opportunità per reperire informazioni, connettersi con amici, esprimere le proprie idee ecc., dall’altro, il rischio che lo stesso ne abusi ovvero ne faccia un cattivo utilizzo a proprio danno ovvero di altri.
Sempre più spesso, purtroppo, nei casi di cronaca si assiste a vicende che coinvolgono minori che compiono atti di cyberbullismo o che si mettono in situazioni di pericolo.
Proprio recentemente il decesso di una minore di 10 anni, a seguito di una presunta challenge partita dai social network, ha sollevato molta attenzione mediatica, in particolare, sul social network TikTok, tanto che, al momento, il Garante della Privacy ha bloccato l’accesso fino al 15 febbraio 2021 ai minori per i quali non si possa stabilire con certezza l’età. Tuttavia, stante la difficoltà di un controllo effettivo del rispetto del divieto di iscrizione ai minori al di sotto dei 13 anni, la Ministra per l’Innovazione tecnologica ha avanzato la proposta di fornire ai minori un’identità digitale SPID associata a quella dei genitori, così da permettere loro di effettuare un controllo relativo alle iscrizioni ai vari social e sulle attività effettuate dei figli in rete. Tale proposta al momento è in fase di valutazione da parte del Garante per la protezione dei dati personali e dell’Autorità per l’infanzia e l’adolescenza.
E’ necessario, infatti, precisare come in Italia il Decreto Legislativo 101/2018, che ha recepito il regolamento Ue 679/2016 (Gdpr), ha fissato a 14 anni la soglia minima per un minore per iscriversi ad un social network senza il consenso dei genitori.
Alla luce di tali premesse, dove si colloca il limite tra la libertà dei minori nell’utilizzo di tali strumenti tecnologici e l’obbligo dei genitori di vigilare sul comportamento degli stessi?
Un interessante spunto sulla questione è stato fornito dalla Sentenza del Tribunale Per i Minorenni di Caltanissetta dell’8.10.2019.
Tale pronuncia veniva emessa a conclusione di un procedimento ex art. 25 R.D.L. n.1404/34 aperto su ricorso del PM. Il PM, infatti, aveva segnalato che il ragazzo in concorso con altri minori, utilizzando il sistema di messaggistica whatsApp, aveva molestato una minore, in modo tale da arrecarle un perdurante e grave stato di ansia e di paura, costringendola a modificare le proprie abitudini di vita per il fondato timore per la propria incolumità e dei propri cari. In occasione dell’ascolto del minore, lo stesso manifestava il proprio pentimento e dispiacere rappresentando la volontà di non commettere più errori simili. Sentita anche la madre, unica esercente la responsabilità genitoriale, la stessa si mostrava consapevole della gravità della condotta posta in essere dal figlio e dell’importanza del dovere di educazione e vigilanza verso il minore.
Nella parte motiva della Sentenza il Tribunale Per i Minorenni ha sottolineato l’importanza e la necessità di un’adeguata formazione dei minori all’utilizzo della rete telematica e una necessaria vigilanza da parte dei genitori.
Se, infatti, da una parte viene riconosciuto e valorizzato l’esercizio di un diritto di libertà, ossia del diritto di ricevere e comunicare informazioni e idee, diritti riconosciuti da norme nazionali e sovranazionali, dall’altra parte, però, viene ribadito come tale libertà trova un limite nella tutela della dignità della persona, specialmente se si tratta di un minore.
I minori, infatti, sono soggetti deboli, e in quanto tali necessitano di una speciale tutela, non avendo ancora raggiunto un’adeguata maturità ed essendo ancora in corso il processo relativo alla loro formazione (cfr. Cass. Civ. n. 19069 del 5 settembre 2006). In tale bilanciamento di valori, tra la libertà di manifestazione del pensiero e la tutela dei minori, fondamentale è, quindi, il ruolo educativo dei genitori: “i pericoli ai quali il minore è esposto nell’uso della rete telematica rendono quindi necessaria una tutela degli stessi, indipendentemente poi dalle competenze digitali da loro maturate; è bene porre in evidenza che gli obblighi inerenti la responsabilità genitoriale impongono non solo il dovere di impartire al minore una adeguata educazione all’utilizzo dei mezzi di comunicazione ma anche di compiere un’attività vigilanza sul minore per quanto concerne il suddetto utilizzo; l’educazione si pone, infatti, in funzione strumentale rispetto alla tutela dei minori al fine di prevenire che questi ultimi siano vittime dell’abuso di internet da parte di terzi. L’educazione deve essere, inoltre, finalizzata a evitare che i minori cagionino danni a terzi o a sé stessi mediante gli strumenti di comunicazione telematica”.
Il Tribunale conclude, pertanto, incaricando il Servizio Sociale di compiere un’attività di monitoraggio e supporto del minore e della madre anche al fine di verificare le effettive capacità educative e di vigilanza della stessa.
Dopo essersi diplomata al Liceo Classico Salvatore Quasimodo di Magenta, ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza a pieni voti presso l’Università degli Studi di Milano nel 2014, con tesi in diritto dell’esecuzione penale e del procedimento penale minorile, analizzando l’istituto del “Perdono Giudiziale”.
Coltivando l’interesse per le materie di diritto della persona, dei minori e della famiglia, dall’aprile 2014 ha iniziato il percorso di pratica forense presso questo Studio, dove nel settembre de 2018, è diventata Avvocato, del Foro di Milano.